Sentenza del 15/03/2017 n. 6682 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di accertamento recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2005, l'Iva relativa a fatture emesse da L. S.p.A. verso le società (XXXXX) P. e R. s.r.l. L'Agenzia riteneva che le società destinatarie fossero interposte e che le operazioni si inserissero in una frode Iva con estrazione di merci da un deposito fiscale e successiva fatturazione al cliente finale. La società aveva contestato il difetto di motivazione dell'avviso, il recupero di ulteriori 4.323 euro di Iva — detratta dalla dichiarazione annuale anziché compensata con F24 —, l'assenza di prove dell'interposizione e della fittizietà delle operazioni e la spettanza della non imponibilità per le cessioni di merci custodite in deposito fiscale. In cassazione ha articolato cinque motivi: omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso; omessa pronuncia sul recupero di 4.323 euro; motivazione apparente perché riferita a vicende di un'altra società; omessa motivazione sulla fittizietà delle vendite; omessa pronuncia sulla non imponibilità delle cessioni da deposito fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. La Cassazione, con sentenza decisa il 9 gennaio 2017 e depositata il 15 marzo 2017, ha rigettato tutti e cinque i motivi: il primo è infondato, perché la decisione sul merito implicava il rigetto dell'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso; il secondo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il passaggio dell'avviso che documentava l'ulteriore ragione di recupero; il terzo e il quarto sono infondati, poiché la motivazione della CTR era comprensibile e collegava la società ricorrente agli elementi della frode, mentre la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove; il quinto è infondato, perché il riconoscimento della legittimità del recupero Iva comportava implicitamente il rigetto della tesi sulla non imponibilità, che avrebbe dovuto essere censurato come violazione di legge. L'accertamento è quindi rimasto fermo. L. S.p.A. è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 7.500 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La decisione sul merito implica il rigetto dell'eccezione.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata sul merito è logicamente incompatibile con la questione non esaminata espressamente e ne comporta quindi il rigetto implicito.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Ed invero tale vizio, ove riscontrato, è causa di nullità insanabile dell'atto con il consequenziale dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l'invalidità, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto.
Il difetto di motivazione dell'avviso, se accertato, comporta la nullità dell'atto e impedisce al giudice tributario di passare all'esame del merito della pretesa.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e ai vizi processuali dedotti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata per la censura di omessa motivazione su un fatto controverso; il controllo non consente di sostituire una nuova valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
tale "mancanza" si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando, seppure essa formalmente esista come parte del documento, le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum
La motivazione è mancante solo se assente del tutto oppure così contraddittoria da non permettere di comprenderla come giustificazione della decisione; non basta che sia sintetica o che ricostruisca fatti riferiti anche ad altri soggetti, se il percorso decisorio resta individuabile.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è richiamata, insieme all'art. 132 c.p.c., a fondamento della censura sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione apparente.
Art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
La contribuente invocava la disciplina delle operazioni relative a beni custoditi in deposito fiscale per sostenere la non imponibilità Iva. La Cassazione non ha deciso nel merito la corretta interpretazione della disciplina, rilevando che la tesi era stata implicitamente respinta e che la censura avrebbe dovuto essere proposta come violazione di legge, non come omessa pronuncia.
Art. 7, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La sentenza lo menziona nella ricostruzione del meccanismo contestato, riferendo che la società avrebbe assolto l'imposta mediante autofatturazione in occasione dell'estrazione dei beni dal deposito fiscale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non si configura per il solo fatto che il giudice non abbia risposto con un paragrafo autonomo a una specifica eccezione: se la decisione sul merito è incompatibile con quella tesi, può esservi un rigetto implicito.
- Per contestare in cassazione una statuizione o un'omissione occorre riprodurre gli atti e i passaggi essenziali che consentono alla Corte di verificare la censura. La mera trascrizione delle difese svolte nei gradi precedenti può non soddisfare il requisito di autosufficienza.
- Una motivazione non è apparente solo perché utilizza una ricostruzione comune a più soggetti o presenta imprecisioni: il vizio rileva quando il percorso logico della decisione non è comprensibile o è radicalmente contraddittorio.
- Il ricorso per cassazione non è una nuova sede per rivalutare le prove. Chi deduce un vizio motivazionale deve indicare fatti o prove decisivi trascurati e spiegare come la loro considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Se il giudice riconosce la legittimità della pretesa impositiva, una tesi difensiva incompatibile con tale esito può considerarsi implicitamente respinta; per contestare l'interpretazione sostanziale della norma occorre dedurre una violazione di legge, non l'omessa pronuncia.
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