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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Accertamento imposte - Sottoscrizione avviso ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 600/1973 - Delega di firma a funzionario della ex "carriera direttiva" - Onere della prova in ordine all'appartenenza, in caso di contestazione - E' a carico dell'A.F.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per un difetto relativo alla sottoscrizione. La delega al funzionario risultava conferita per iscritto, con disposizione di servizio motivata e limitata nel tempo; il contribuente ha però contestato che fosse provato il requisito, previsto dall'art. 42 del D.P.R. 600/1973, dell'appartenenza del delegato alla carriera direttiva (oggi terza area funzionale).

La decisione

La contestazione è stata ritenuta fondata quanto all'onere della prova: in caso di specifica contestazione dei requisiti del sottoscrittore, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che il funzionario delegato apparteneva alla categoria richiesta. Poiché l'A.F. non ha fornito tale prova, l'avviso non può considerarsi validamente sottoscritto. Il giudice tributario non può supplire alla mancata prova esercitando poteri istruttori. Il testo fornito non specifica il giudice, il grado, l'atto giudiziario impugnato né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. 600/1973

    L'art. 42 del D.P.R. 600/1973 prevede che gli accertamenti sono portati a conoscenza del contribuente mediante la notificazione d'avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.

    La sottoscrizione dell'avviso da parte del capo dell'Ufficio o di un impiegato appartenente alla carriera direttiva e validamente delegato è requisito previsto a pena di nullità. Se il contribuente contesta l'appartenenza del delegato alla categoria richiesta, l'Amministrazione deve provarla.

  • Principio della vicinanza della prova

    In caso di contestazione sul punto, l'onere della prova spetta all'A.F., in base al principio della "vicinanza della prova", e non è consentito al giudice tributario di attivare poteri istruttori (Cass. sez. VI, n. 22800 del 09.11.2015).

    La prova dei requisiti del funzionario delegato grava sull'Amministrazione, che dispone delle informazioni sul proprio personale; il giudice tributario non può colmare l'omissione probatoria attivando poteri istruttori.

Massime di principio

  • La presenza di una delega scritta, motivata e temporalmente delimitata non basta, da sola, a dimostrare la validità della sottoscrizione: se il contribuente contesta specificamente che il delegato possieda la qualifica richiesta dalla legge, l'Amministrazione deve provarne l'appartenenza alla categoria prevista.
  • L'onere è posto a carico dell'Amministrazione in applicazione della vicinanza della prova, poiché essa ha accesso ai dati relativi all'inquadramento del proprio funzionario.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione nella raccolta della prova mancante; l'assenza di prova sul requisito contestato non può essere sanata d'ufficio.

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