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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6685 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA dichiarata e non versata, con le relative sanzioni. La società aveva impugnato la cartella deducendo: difetto di motivazione, anche per l’indicazione di un numero di comunicazione diverso da quello dell’avviso ricevuto; violazione della buona fede, perché l’Agenzia non aveva risposto alla richiesta via e-mail di un appuntamento dopo aver inviato un avviso bonario; mancata compensazione del debito con crediti verso la pubblica amministrazione documentati da fatture. In cassazione la contribuente ha inoltre contestato la tempestività dell’appello dell’Agenzia, la proposizione in appello di domande o eccezioni nuove, la motivazione della cartella, l’applicazione di una norma che assumeva abrogata e la condanna alle spese.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto la censura relativa alla buona fede, ripristinando il debito originario senza sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva riformato la decisione, ritenendo non necessario l’avviso bonario per l’omesso versamento dell’IVA dichiarata dalla contribuente. La Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo, sulla tardività dell’appello, è inammissibile perché non indicava la data di deposito del ricorso di primo grado, necessaria per individuare la disciplina del termine lungo; il secondo è inammissibile perché non confrontava puntualmente le deduzioni svolte nei due gradi, come richiesto per dimostrare la novità delle eccezioni. Il terzo è infondato: l’invio facoltativo dell’avviso bonario e la mancata risposta alla richiesta di interlocuzione non modificano i presupposti oggettivi per l’iscrizione a ruolo e per l’applicazione delle sanzioni, quando la comunicazione non era dovuta. Il quarto e il quinto motivo, rispettivamente sulla motivazione della cartella e sulla norma asseritamente abrogata, sono inammissibili per mancata trascrizione dei passi della cartella contestati. È inammissibile anche la doglianza sulle spese dei due gradi, perché avrebbe richiesto un autonomo motivo di ricorso. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c. e art. 58 della legge n. 69 del 2009

    La norma che ha ridotto il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. da un anno a sei mesi si applica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58 "ai giudizi instaurati successivamente" al 4 luglio 2009, data della entrata in vigore della norma di modifica dell'art. 327 cit..

    La riduzione del termine lungo d’impugnazione da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Per verificare la tempestività dell’appello occorre quindi indicare quando fu instaurato il giudizio di primo grado, ossia la data di deposito del ricorso, non soltanto quella della sentenza.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972

    La legittimità della diretta iscrizione a ruolo, e di riflesso le condizioni di applicabilità delle sanzioni, discendono dalle caratteristiche oggettive del controllo, così come precisate, in relazione all'Iva, nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.

    Per l’IVA, la possibilità di iscrivere direttamente a ruolo il debito e le condizioni per applicare le sanzioni dipendono dalle caratteristiche oggettive del controllo previste dalla norma. L’invio facoltativo di un avviso bonario non necessario non limita i poteri dell’Amministrazione né attribuisce al contribuente il trattamento previsto per i casi in cui l’avviso è obbligatorio.

  • Art. 12 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    E' proprio questa invece la tesi sottesa al motivo ora in esame, nel quale sono richiamate norme e principi, come la L. n. 212 del 2000, art. 12 ("Statuto del contribuente"), che non hanno alcuna attinenza nel caso in esame.

    La Cassazione esclude che l’art. 12, nel caso concreto, fondi un obbligo dell’Ufficio di dare seguito alla richiesta di appuntamento o renda illegittime le sanzioni: la disposizione è ritenuta non pertinente rispetto a un controllo che consentiva la diretta iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • Se la legge consente l’iscrizione diretta a ruolo per un debito IVA dichiarato e non versato, la legittimità della procedura e delle sanzioni dipende dai presupposti oggettivi del controllo, non dall’invio facoltativo di un avviso bonario.
  • La mancata risposta dell’Ufficio a una richiesta di interlocuzione successiva a un avviso bonario non obbligatorio non trasforma, da sola, la procedura in illegittima né attribuisce al contribuente le garanzie proprie dei casi in cui la comunicazione preventiva è dovuta.
  • In cassazione, chi contesta la motivazione di un atto amministrativo deve riportare i passaggi testuali contestati, così da consentire alla Corte di verificarli sulla base del ricorso; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Per dedurre che una questione o un’eccezione sia stata proposta per la prima volta in appello, occorre confrontare in modo specifico quanto dedotto davanti al primo giudice con quanto dedotto in appello; una contestazione generica non soddisfa l’onere di specificità e autosufficienza.
  • La tempestività dell’appello va valutata individuando la disciplina applicabile in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non basandosi soltanto sulla data di deposito della sentenza impugnata.

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