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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6733 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.M. ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo di non aver ricevuto la cartella di pagamento e i due successivi avvisi di pagamento sui quali l’iscrizione si fondava. Secondo la contribuente, gli atti erano stati notificati irregolarmente all’indirizzo di Roma, benché si fosse trasferita all’estero, a Santo Domingo, già dal 1994; il messo notificatore si sarebbe limitato a raccogliere dal portiere la dichiarazione che la destinataria era «sloggiata», senza ulteriori verifiche. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 40 del 23 febbraio 2012, aveva respinto l’appello, ritenendo provato che F.M. non fosse iscritta all’AIRE e risultasse ancora residente all’indirizzo romano. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo. La contestazione dell’accertamento della residenza a Roma avrebbe dovuto essere formulata come vizio motivazionale, non come violazione di legge; inoltre, la pretesa documentazione dell’iscrizione AIRE non era stata riprodotta nel ricorso né erano stati indicati il momento e il luogo della sua produzione, in violazione del principio di autosufficienza. La deduzione che la sentenza fosse in contrasto con le evidenze di causa prospettava, piuttosto, un errore revocatorio, non denunciabile con ricorso per cassazione. Anche la censura di violazione di legge era inammissibile: la ricorrente non aveva individuato con precisione la norma applicabile e non aveva trascritto integralmente la relata di notifica; la notifica della cartella era regolata dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, non dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. È quindi rimasta ferma la sentenza d’appello che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria. F.M. è stata condannata a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre precisato che, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore per il giudizio di cassazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Quanto, infine, alla dedotta violazione di legge, il motivo è inammissibile, sia perchè la ricorrente omette di specificare la norma di legge censurata, ora facendo riferimento all'art. 143 c.p.c. ora al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonostante la seconda di dette disposizioni nel caso di specie non venga proprio in rilievo, in quanto la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sia perchè in ogni caso omette di trascrivere il contenuto integrale della relata di notifica.

    Il motivo di cassazione per violazione di legge deve individuare correttamente la norma applicabile e fornire gli elementi necessari per verificare la censura. Qui l’errata individuazione della disciplina della notifica della cartella e la mancata trascrizione integrale della relata hanno determinato l’inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo, laddove censura la statuizione di appello per non aver erroneamente ritenuto la contribuente essere residente a Roma, è inammissibile perchè non censura con il corrispondente vizio motivazionale, ovverosia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello in ordine al luogo di residenza della ricorrente al momento dell'accesso effettuato dal messo notificatore.

    Se si intende contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, la censura va formulata mediante il pertinente vizio motivazionale; non è sufficiente presentarla come violazione o falsa applicazione di legge.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    la ricorrente deduce un errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto statuizione in contrasto con le evidenze di causa, non denunciabile con ricorso per cassazione.

    La pretesa che la decisione abbia affermato un fatto contrario alle risultanze processuali è ricondotta dalla Corte all’errore revocatorio e non può essere fatta valere come motivo di ricorso per cassazione.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La Corte individua nell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 la disposizione applicabile alla notifica della cartella di pagamento nel caso esaminato, escludendo che venisse in rilievo l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

  • Art. 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 3 della legge 24 febbraio 2005, n. 25

    la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione.

    Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombe in cassazione, la liquidazione degli onorari del difensore per l’attività svolta in quel giudizio compete al giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta definitiva in seguito all’esito della cassazione.

Massime di principio

  • In cassazione, il motivo deve essere ricondotto alla corretta categoria di vizio: contestare un accertamento di fatto come violazione di legge comporta l’inammissibilità.
  • Chi invoca documenti decisivi deve rispettare il principio di autosufficienza, riportandone il contenuto pertinente nel ricorso e indicando quando e dove sono stati prodotti nel giudizio di merito.
  • Una doglianza secondo cui il giudice avrebbe deciso contro le risultanze di causa può integrare un errore revocatorio, da far valere con il rimedio appropriato, e non è per ciò solo denunciabile in cassazione.
  • Per contestare la regolarità di una notifica occorre individuare con precisione la disciplina applicabile e riportare gli elementi documentali necessari, inclusa la relata quando rilevante; una censura generica o riferita a una norma non applicabile può essere dichiarata inammissibile senza esame nel merito della notifica.

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