Sentenza del 15/03/2017 n. 6732 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, emesso dopo la verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione del 20 dicembre 2005. L’Ufficio aveva recuperato maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA disconoscendo diversi costi per antieconomicità, difetto di inerenza o errata competenza. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno aveva accolto parzialmente il ricorso della società, l’Agenzia aveva appellato e la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 95 del 28 giugno 2011, aveva accolto l’appello soltanto sul rilievo 5.1.4, mantenendo annullate le altre riprese. In cassazione l’Agenzia ha proposto sei motivi: il primo contestava in via generale i principi affermati dalla CTR sull’antieconomicità e sulle società consortili; gli altri cinque lamentavano vizi motivazionali riguardo ai costi per rapporti contrattuali con AS s.r.l. e S. s.p.a. (rilievo 5.1.1), semina di terreni altrui (5.1.6), affitto di macchine agricole (5.1.7), carburante agricolo (5.1.2), servizi di assistenza affidati a M. s.p.a. (5.1.3), premio di fine anno fatturato da F. s.r.l. (5.1.5) e sopravvenienze passive imputate a esercizio diverso (5.2.4).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché rivolto contro enunciazioni generali e astratte della CTR, prive di autonoma decisività rispetto alle singole riprese. Ha accolto tutti gli altri motivi, rilevando motivazioni insufficienti, generiche o contraddittorie e l’omesso esame di elementi probatori rilevanti: tra l’altro, la data certa e il contenuto dei contratti, la concreta giustificazione dei costi di macchinari e semina, l’effettiva prestazione dei servizi e la loro inerenza, le circostanze relative al premio di fine anno e il momento in cui le sopravvenienze passive erano divenute certe e precise. Ha inoltre precisato che spetta alla contribuente provare l’inerenza dei costi dedotti e che i costi divenuti certi e precisi prima dell’approvazione del bilancio possono incidere sul reddito dell’esercizio di riferimento. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non vi è quindi una decisione definitiva sulla fondatezza delle singole riprese oggetto dei motivi accolti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109
La disposizione è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo alla deducibilità dei costi, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione autonoma; la decisione si concentra sui vizi della motivazione e sulla prova dell’inerenza e della competenza dei costi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La norma è indicata dall’Agenzia tra quelle che assume violate, ma la Corte non ne precisa il contenuto né la applica autonomamente nella decisione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54
Gli articoli sono richiamati nel primo motivo di ricorso in relazione alle riprese IVA; la Corte dichiara quel motivo inammissibile senza formulare una specifica interpretazione delle disposizioni.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La Corte accoglie le censure motivazionali relative alle singole riprese perché la CTR non ha esaminato o spiegato adeguatamente elementi probatori potenzialmente decisivi, rinviando per un nuovo esame.
Massime di principio
- In cassazione, la contestazione di principi enunciati dal giudice di merito in termini generali e astratti è inammissibile se non è collegata a una concreta statuizione decisiva della sentenza.
- La deducibilità fiscale di un costo non è dimostrata dalla sola esistenza o legittimità formale del contratto: occorre valutare l’effettività della prestazione, l’inerenza all’attività e gli elementi concreti che ne giustificano importo e convenienza.
- Chi deduce un costo deve fornire la prova della sua inerenza; il giudice deve confrontarsi con gli elementi probatori e presuntivi specificamente addotti dall’Amministrazione, senza limitarsi a motivazioni generiche.
- Per valutare l’antieconomicità non basta richiamare in astratto l’attività o la struttura della società: occorre esaminare ciascuna operazione e i fatti concreti che la riguardano.
- I costi relativi a un esercizio possono incidere sul relativo reddito anche se sostenuti dopo la chiusura, quando siano divenuti certi e precisi nell’ammontare prima dell’approvazione del risultato d’esercizio.
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