Cassazione Civile, Ordinanza n. 29863/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace, di un decreto di espulsione del Prefetto di Campobasso notificato il 17 agosto 2020 e del contestuale provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Il giudice di merito ha respinto il ricorso ritenendo che allo straniero fosse stata notificata una copia conforme all'originale del decreto, come attestato dal dirigente sottoscrittore, con timbro e firma. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, in relazione alla asserita carenza di attestazione di conformità all'originale della copia notificata, deducendo inoltre la violazione degli artt. 13 d.lgs. 286/1998 e 18 d.P.R. 445/2000. Sosteneva che la copia consegnata non recasse alcuna valida attestazione di conformità, né timbro, firma estesa o sigla, né data, ma solo un timbro nell'ultima pagina e una sigla senza firma per esteso dell'autenticatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la motivazione del Giudice di Pace sulla conformità della copia all'originale era espressa in termini chiari: il giudice di merito aveva affermato che al ricorrente era stata notificata una copia conforme all'originale, attestata dal dirigente che aveva sottoscritto il provvedimento, con relativo timbro e firma. Per la Cassazione non sussisteva quindi alcun vizio di motivazione, né una motivazione apparente, poiché la decisione risultava comprensibile e congrua rispetto alla censura proposta. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non è stata disposta condanna alle spese per mancata attività difensiva dei resistenti e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché il processo risultava esente.
Norme richiamate
Il vizio denunciato riguarda la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente.
Richiamati dal ricorrente come norme disciplinanti il decreto di espulsione impugnato.
Richiamato dal ricorrente in tema di attestazione di conformità delle copie agli originali.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato come norma procedurale per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché dagli atti il processo risultava esente.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare le ragioni giuridiche e fattuali della decisione; non ricorre il vizio se il giudice espone, anche sinteticamente, la ragione del proprio convincimento in modo comprensibile e coerente con la censura esaminata.
- Quando il giudice di merito afferma che la copia notificata di un provvedimento è conforme all'originale, richiamando l'attestazione del dirigente sottoscrittore con timbro e firma, tale motivazione è idonea a sorreggere il rigetto dell'impugnazione contro il provvedimento amministrativo.
- Il ricorso per cassazione fondato esclusivamente sulla dedotta carenza di motivazione è infondato se la sentenza impugnata contiene una risposta esplicita e intelligibile al punto decisivo devoluto al giudice.
- In assenza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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