Cassazione Civile, Ordinanza n. 32152/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La vicenda origina dalla domanda di risarcimento proposta da una trasportata su un veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale, veicolo coperto da polizza della compagnia convenuta. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello l'assicurazione aveva ottenuto la declaratoria di improponibilità dell'azione, sostenendo che la richiesta stragiudiziale non rispettasse i requisiti dell'art. 148 cod. ass., perché incompleta e non seguita dalla collaborazione della danneggiata alla visita del medico fiduciario. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., sostenendo che l'incompletezza della messa in mora non comporterebbe improponibilità ma solo sospensione dei termini per l'offerta e che, comunque, la sua richiesta era sufficiente a consentire all'assicurazione di formulare un'offerta; con il secondo ha lamentato violazione degli stessi artt. 145 e 148 cod. ass., deducendo anche che il giudice d'appello avrebbe deciso senza verificare le produzioni e che la proponibilità non potrebbe essere subordinata alla visita medico-legale; con il terzo, in via subordinata, ha contestato la condanna alle spese e chiesto la compensazione integrale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel sistema degli artt. 145 e 148 cod. ass., la proponibilità dell'azione risarcitoria presuppone una richiesta stragiudiziale contenente elementi sufficienti a consentire all'assicuratore di accertare responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, nonché una collaborazione del danneggiato secondo buona fede e correttezza. Ha quindi confermato la valutazione del Tribunale secondo cui la domanda era improponibile perché la richiesta era carente di tutti gli elementi richiesti e la danneggiata non aveva risposto all'invito di integrazione né si era sottoposta alla visita medica fiduciaria; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito o che erano formulate in modo generico. È stata confermata anche la statuizione sulle spese, ritenuta insindacabile nei limiti dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con segnalazione disciplinare per il difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Norme richiamate
art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005
La proponibilità dell'azione risarcitoria nel settore RCA è subordinata al rispetto della fase stragiudiziale prevista dal Codice delle assicurazioni private, finalizzata a favorire la conciliazione precontenziosa.
art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005
La richiesta del danneggiato deve contenere elementi sufficienti a consentire all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; la mancata collaborazione del danneggiato può impedire la proponibilità della domanda giudiziale.
Richiamato come parametro di correttezza cui deve ispirarsi la condotta del danneggiato nella fase precontenziosa.
Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella collaborazione alla procedura stragiudiziale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicato quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la condanna alle spese; la Corte ribadisce il criterio ordinario della soccombenza.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la compensazione delle spese; la Corte ne conferma la discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.
Richiamato in tema di mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ritenuta di per sé non sufficiente a determinare nullità della sentenza d'appello.
Solo evocato implicitamente nella doglianza sulla non contestazione, ma non specificamente fondativo della decisione.
Richiamato per la possibilità di acquisire copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti al fine di dimostrare il contenuto non esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto.
art. 36 codice deontologico forense
Richiamato per segnalare l'illecito disciplinare del difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Massime di principio
- Nel settore dell'assicurazione RCA, la proponibilità dell'azione risarcitoria dipende non solo dall'invio di una richiesta stragiudiziale formalmente adeguata, ma anche dal fatto che essa sia concretamente idonea a consentire all'assicuratore di svolgere l'istruttoria e formulare un'offerta.
- La mancanza di alcuni dati nella richiesta non esclude automaticamente l'effetto preclusivo: occorre verificare se gli elementi omessi siano essenziali oppure superflui rispetto alla possibilità dell'assicuratore di valutare il sinistro e offrire il risarcimento.
- Se l'assicuratore chiede l'integrazione della richiesta nei termini previsti e il danneggiato non collabora, la domanda giudiziale può essere dichiarata improponibile.
- La mancata sottoposizione del danneggiato alla visita medico-legale fiduciaria, quando la convocazione sia regolare e funzionale all'accertamento del danno, può concorrere a fondare l'improponibilità della domanda.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito sull'idoneità concreta della documentazione stragiudiziale, se il giudice di merito ha motivato in modo non implausibile la propria conclusione.
- La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina automaticamente nullità della sentenza d'appello; il vizio è rilevante solo se la parte indica specificamente quali atti decisivi non siano stati esaminati e come ciò abbia inciso sulla decisione.
- La compensazione delle spese processuali resta, nei limiti consentiti dalla legge, valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di violazione del principio di soccombenza.
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