Cassazione Civile, Ordinanza n. 23124/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda un modello di utilità italiano avente a oggetto un "gira-uova automatico per incubatrici avicole". In primo e secondo grado era stata dichiarata la nullità del modello registrato e la non interferenza tra esso e il motore gira-uova prodotto e commercializzato dalle società resistenti; inoltre il titolare era stato condannato al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, con inibitoria, penali e pubblicazione del provvedimento. Il ricorrente ha proposto otto motivi di cassazione: (1) violazione delle norme del codice della proprietà industriale sulla modificabilità della domanda, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la riformulazione della rivendicazione rispetto alla domanda modificata e non rispetto a quella originaria; (2) dedotta erronea qualificazione della modifica come ampliamento e non come limitazione del brevetto/domanda; (3) censura sulla dichiarazione di nullità senza indicare quale nuovo oggetto sarebbe stato introdotto; (4) violazione delle norme sulla contraffazione per equivalenza, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto applicare il triple test per valutare l'interferenza tra i meccanismi; (5) nullità della consulenza tecnica d'ufficio per tardiva introduzione di elaborato peritale non autorizzato; (6) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'acquisizione documentale, per aver il giudice fondato la decisione sulla asserita produzione/commercializzazione del macchinario sin dal 2009 e per la rilevanza della mancata iscrizione al RAEE; (7) omessa/insufficiente motivazione sulla prova del danno e sulla mancata ammissione di prova testimoniale; (8) omessa pronuncia sulla tutela del modello di utilità non registrato ex art. 3 della Convenzione europea sul brevetto, con asserita moratoria di tre anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché la censura non si confrontava con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello sulla consulenza tecnica; ha ritenuto il primo motivo infondato e i motivi secondo e terzo inammissibili, affermando che la modifica della domanda di brevetto/modello di utilità è consentita solo per aspetti non sostanziali e non può introdurre materia nuova né ampliare l'ambito di protezione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la declaratoria di nullità del modello rendeva irrilevante la questione della interferenza tra i prodotti; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per mancanza di riscontri nella sentenza impugnata e per difetto di specificazione della decisività delle questioni; ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per il divieto di proporre vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme e per mancato assolvimento dell'onere di riproporre la prova testimoniale in appello; ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo per novità della questione e mancata prova della sua deduzione nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina della nullità dei titoli di proprietà industriale, ma nel caso concreto la nullità non dipende da tali lettere in sé bensì dal difetto di sufficiente descrizione e dal divieto di aggiungere materia nuova tramite modifiche della domanda.
art. 79, terzo comma, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
La riformulazione delle rivendicazioni è ammessa anche nel corso del giudizio, ma solo nei limiti in cui non comporti ampliamento dell'ambito di protezione originario e non introduca materia nuova.
art. 172, commi 2 e 3, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
Le modifiche della domanda di brevetto o modello di utilità sono consentite solo per aspetti non sostanziali; è vietata l'aggiunta di materia nuova non desumibile dalla domanda originaria.
art. 52, comma 3-bis, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
Richiamato dal ricorrente in tema di contraffazione per equivalenza, ma la Corte ne esclude la rilevanza pratica una volta confermata la nullità del modello.
art. 82 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'interferenza tra prodotti; la Corte la ritiene irrilevante in presenza della nullità del titolo.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte evidenzia, però, che le censure del ricorrente si fondano su dati fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata e quindi non sono scrutinabili in cassazione come violazioni di legge.
Invocato dal ricorrente sul tema della prova del momento di inizio della commercializzazione; la censura è dichiarata inammissibile perché basata su fatti non accertati nella sentenza.
Richiamato in relazione alle preclusioni istruttorie; la Corte non esamina il motivo perché la doglianza sulla CTU è inammissibile.
Richiamato per le preclusioni istruttorie e la tempestività delle deduzioni probatorie.
Invocato per sostenere l'acquisizione di documenti e la prova dei fatti di causa; la censura è ritenuta inammissibile o non decisiva.
Richiamato con riferimento all'omessa pronuncia su domande e questioni; la Corte esclude il vizio per novità o per mancata specificazione della previa deduzione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme non è proponibile il ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Citato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato in relazione alla concorrenza sleale per denigrazione/attività contraria alla correttezza professionale; la questione è però ritenuta assorbita o irrilevante rispetto alla nullità del modello.
art. 3 della Convenzione europea sul diritto di brevetto
Invocato dal ricorrente per sostenere una tutela temporanea dei modelli non registrati; la questione è dichiarata nuova e non esaminabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema della proprietà industriale, la domanda di brevetto o modello di utilità può essere corretta o integrata solo entro limiti non sostanziali: è vietata l'introduzione di materia nuova non desumibile, neppure implicitamente e in modo univoco, dalla domanda originaria.
- La verifica della legittimità di una modifica della domanda va compiuta con riferimento al contenuto originario del deposito e non può tradursi in un ampliamento dell'ambito di protezione conferita dal titolo.
- La riformulazione delle rivendicazioni di un titolo già concesso è ammissibile solo se riduce o precisa la protezione senza introdurre un diverso oggetto tecnico; se l'intervento comporta materia aggiunta, il titolo resta esposto alla nullità.
- Quando il titolo sia dichiarato nullo per difetto originario dei requisiti essenziali, le questioni sulla contraffazione, sull'equivalenza dei mezzi e sull'interferenza tra prodotti possono diventare irrilevanti per difetto di concludenza.
- In cassazione non possono essere dedotte come violazioni di legge censure che presuppongono un accertamento di fatto non risultante dalla sentenza impugnata; la violazione dell'art. 2697 c.c. richiede infatti che il fatto storico sia stato previamente accertato e poi sussunto erroneamente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile; inoltre, chi contesta la mancata ammissione di una prova deve dimostrare di averla ritualmente riproposta nei gradi di merito.
- La censura di omessa pronuncia su una questione non trattata in sentenza è inammissibile se la questione stessa non risulta tempestivamente dedotta nei gradi precedenti e il ricorrente non ne indica specificamente l'avvenuta prospettazione negli atti del processo.
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