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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14286/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice che aveva prestato servizio come ausiliaria specializzata presso una ASL poi confluita in ASP, con una successione di contratti a termine dal 2002 al 2009 per circa 40 mesi complessivi, contestava la propria esclusione da una procedura di stabilizzazione del personale precario. L'esclusione era stata motivata dall'amministrazione con la mancanza del requisito di tre anni di anzianità di servizio al 31.12.2007, non riconoscendo alcuni periodi lavorati nel 2008-2009 perché derivanti da contratti stipulati dopo il 28.09.2007. In via principale la lavoratrice chiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato previo annullamento dell'esclusione; in subordine domandava la nullità dei termini apposti a tutti i contratti a termine o comunque l'accertamento del superamento del limite dei 36 mesi ex d.lgs. 368/2001, con condanna al risarcimento del danno comunitario nella misura massima. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale ma accolto la subordinata, liquidando un danno pari a tre mensilità per il limitato superamento del tetto dei 36 mesi. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo legittimo il bando di stabilizzazione e confermando la ripartizione dell'onere probatorio e la quantificazione del danno. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della normativa sulla stabilizzazione del personale precario e dell'art. 1419 c.c., sostenendo che il requisito triennale poteva maturare anche entro il triennio decorrente dalla data di riferimento legislativa e che quindi la sua esclusione era illegittima; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sui contratti a termine, dell'art. 2697 c.c. e delle norme eurounitarie e nazionali sul termine, censurando sia l'erronea inversione dell'onere della prova sulla causale sia la quantificazione del danno, che secondo lei avrebbe dovuto considerare l'intero arco dei rapporti illegittimi e non solo l'eccedenza di 4 mesi oltre i 36 mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il dato decisivo che l'anzianità triennale non risultava maturata in forza di contratti stipulati anteriormente al 29.09.2007. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente posto a carico della lavoratrice la prova della mancanza delle ragioni giustificative del termine, mentre tale prova incombe sul datore di lavoro; inoltre ha rilevato che, ove si accerti una reiterazione abusiva dei contratti, la quantificazione del danno deve essere effettuata considerando l'intero arco temporale interessato dai rapporti a termine illegittimi secondo i criteri dell'art. 8 l. 604/1966, e non soltanto il superamento del limite dei 36 mesi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519 e 558

    la procedura di stabilizzazione del personale precario richiede il possesso del requisito triennale nei limiti temporali ricavabili dalla norma e dalla sua interpretazione costituzionalmente orientata; non basta richiamare astrattamente il triennio se il requisito non è stato maturato in forza di contratti stipulati anteriormente alla data di riferimento legislativa.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non accoglie il motivo relativo alla stabilizzazione perché lo reputa inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1

    impone al datore di lavoro di indicare in modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato; tali ragioni costituiscono requisito di legittimità del termine e devono essere dimostrate dal datore in caso di contestazione.

  • d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5

    richiamato dalla ricorrente per il superamento del limite dei 36 mesi; la Corte, nel valutare il motivo accolto, considera l'illegittimo superamento del tetto temporale e la necessità di una diversa quantificazione del danno.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36

    nel pubblico impiego privatizzato, in caso di contestazione della legittimità del contratto a termine, grava sull'amministrazione l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che consentono il ricorso al tempo determinato.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non incombe sul lavoratore che contesta la legittimità del termine, ma sul datore di lavoro, pubblico o privato, che deve dimostrare la legittimità delle clausole appositive del termine.

  • art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183

    richiamato nella doglianza sulla disciplina del risarcimento per l'illegittima apposizione del termine.

  • art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604

    utilizzato come criterio di quantificazione del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine illegittimi, da apprezzare sull'intero arco temporale interessato.

  • Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale parametro eurounitario a sostegno del divieto di abuso nella successione di contratti a termine e della relativa tutela risarcitoria.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura di stabilizzazione riservata al personale precario va interpretata in modo coerente con la finalità di sanare situazioni di precariato già consolidate, ma senza consentire ampliamenti della platea dei destinatari oltre i limiti temporali fissati dalla legge o ricavabili dalla sua interpretazione sistematica.
  • Quando la sentenza d'appello fonda la decisione su una specifica ratio decidendi fattuale o giuridica, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta direttamente con quella ratio, limitandosi a riproporre tesi astratte o precedenti non pertinenti.
  • Nel contratto a tempo determinato il datore di lavoro deve indicare in modo specifico e verificabile le ragioni giustificative del termine; se tali ragioni sono contestate, l'onere di provarne la sussistenza grava sul datore di lavoro e non sul lavoratore.
  • In caso di accertata reiterazione abusiva di contratti a termine, la liquidazione del danno non può essere ancorata solo al superamento del limite massimo di durata, ma deve essere effettuata considerando l'intero periodo in cui si sono succeduti i rapporti illegittimi, secondo i criteri legali di commisurazione applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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