Sentenza del 28/11/2018 n. 30768 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
FTV S.p.A., operante nel trasporto pubblico locale, chiedeva il rimborso di 266.823,00 euro di IRAP versata per gli anni 2007 e 2008. Sosteneva di poter beneficiare delle deduzioni sul costo del lavoro introdotte dalla Legge finanziaria 2007, qualificando il rapporto con gli enti pubblici come concessione-contratto o appalto di servizi e le somme percepite come corrispettivi, anziché come tariffe remuneratorie. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso ritenendo applicabile l'esclusione prevista per le attività svolte in regime di concessione e a tariffa. La società impugnava la sentenza regionale deducendo omesso esame di fatti decisivi, violazione della disciplina IRAP e dei principi distintivi tra concessione e appalto, nonché vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'interpretazione fornita dallo Stato italiano alla Commissione europea non costituisce un fatto storico omesso, ma una valutazione giuridica generale. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati gli altri motivi, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva concretamente qualificato il rapporto come concessione di servizio con controprestazione a tariffa, escludendo quindi il beneficio IRAP. La Corte ha inoltre precisato che la richiesta della società avrebbe comportato una rivalutazione del rapporto negoziale e dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata, pur contestata nel contenuto, era esistente. FTV è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 5.200,00 euro oltre spese prenotate a debito, nonché a versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 266
deduzioni introdotte dalla Legge finanziaria 2007, cd. riduzione del cuneo fiscale
La disposizione introduce deduzioni dalla base imponibile IRAP, ma il beneficio non si applica alle attività svolte in regime di concessione e con prestazioni determinate a tariffa, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), n. 2
La norma disciplina le deduzioni dalla base imponibile IRAP e delimita l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione. Nel caso concreto, la società è stata ritenuta esclusa perché operava in regime concessorio e a tariffa.
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto nel settore del trasporto pubblico locale come appalto o concessione-contratto e per distinguere tariffa e corrispettivo. La Corte ha tuttavia ritenuto decisiva la concreta ricostruzione del rapporto effettuata dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile dopo il 2012
Il motivo di ricorso per omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione giuridica di una norma o per ottenere una nuova valutazione del merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Il vizio denunciabile riguarda l'omissione della motivazione quale error in procedendo. Non consente di contestare semplicemente il contenuto della motivazione o di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto, quando una motivazione effettiva sia comunque presente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte soccombente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per stabilire se un'agevolazione fiscale si applica, non è sufficiente la denominazione formale del contratto: occorre esaminare concretamente struttura, contenuto e modalità di remunerazione del rapporto.
- Nel settore dei servizi pubblici, la presenza di un affidamento tramite gara o di un contratto di servizio non esclude necessariamente la natura concessoria del rapporto complessivo.
- La distinzione tra tariffa e corrispettivo può essere decisiva per l'accesso a un beneficio fiscale; se la remunerazione è qualificata come tariffa nell'ambito di una concessione, l'agevolazione può essere esclusa anche quando la tariffa non copra integralmente i costi.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del contratto, delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito, salvo specifici e attuali vizi di motivazione nei limiti previsti dalla legge.
- Documenti interpretativi o chiarimenti forniti dallo Stato alla Commissione europea hanno portata generale e non sostituiscono l'accertamento giudiziale dei requisiti dell'agevolazione nel singolo caso.
- Una sentenza motivata non può essere censurata in Cassazione solo perché la parte ritiene illogiche o non condivisibili le conclusioni: la critica deve riguardare una reale omissione motivazionale o una specifica violazione di legge.
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