Cassazione Civile, Ordinanza n. 00559/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da distinti avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate a un socio accomandatario, a una socia accomandante e agli eredi di un'altra socia accomandante di una società in accomandita semplice, con i quali veniva rettificato il maggior reddito da partecipazione per l'anno d'imposta 2005. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti alla CTP di Catanzaro, che aveva rigettato i ricorsi. In appello, la CTR Calabria aveva dichiarato inammissibili i gravami per asserito difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992. Avverso tali sentenze i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo comune, la falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che gli atti di appello erano invece compiutamente motivati e che la CTR aveva illegittimamente dichiarato l'inammissibilità senza esaminare il merito. L'Agenzia delle Entrate ha resistito solo in alcuni procedimenti, mentre in un ricorso è rimasta intimata. La Corte ha anche affrontato il tema della riunione dei giudizi, della trattazione unitaria delle cause relative al reddito della società e dei soci e della posizione dei soci rispetto alla definizione agevolata intervenuta nel giudizio relativo alla società.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta contro la sola statuizione di inammissibilità dell'appello, ha accolto il motivo di ricorso ritenendo errata l'applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 da parte della CTR, perché la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e, nel caso concreto, gli atti di appello contenevano una puntuale critica alle ragioni della decisione di primo grado. Le sentenze impugnate sono state quindi cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito dei gravami e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
"difetto di specificità dei motivi"
nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è eccezionale e va interpretata restrittivamente; basta una esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza, ricavabile dall'atto nel suo complesso.
richiamato come parametro di censura insieme all'art. 53 d.lgs. 546/1992, ma la Corte ribadisce che non è richiesta una rigorosa enunciazione analitica delle ragioni, essendo sufficiente una critica chiara alla sentenza impugnata.
consente la riunione di procedimenti connessi; la Corte ne estende l'applicazione anche in sede di legittimità per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
utilizzato per disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate presso il corretto destinatario.
richiamato come base del principio di imputazione automatica del reddito delle società di persone ai soci e del correlato unitario accertamento.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo.
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati a sostegno dell'esigenza di evitare un inutile dispendio di energie processuali e di garantire effettività e durata ragionevole del processo.
richiamata per dare atto della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio relativo alla società.
D.L. n. 79 del 1997, art. 9-bis, conv. in L. n. 140 del 1997
richiamato per il principio secondo cui, una volta divenuto incontestabile il reddito della società, nel giudizio del socio non è configurabile litisconsorzio necessario con società e altri soci.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non può essere dichiarata in modo formalistico: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro e univoco la volontà di censurare la decisione di primo grado e i punti della stessa che si intendono rimettere in discussione.
- La specificità dei motivi di appello può ricavarsi dall'intero contenuto dell'atto, anche se le censure sono formulate sinteticamente o con rinvio alle difese già svolte in primo grado, purché sia possibile individuare il nucleo delle doglianze.
- Nel caso di cause relative alla rettifica del reddito di una società di persone e all'imputazione del reddito ai soci, la riunione dei ricorsi in cassazione è coerente con l'unità dell'accertamento e con le esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Quando il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame, eventuali argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non impongono alla parte soccombente un autonomo onere di impugnazione su tali argomentazioni, poiché il giudizio sul merito resta precluso dalla statuizione pregiudiziale.
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