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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34180/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto da un comune a una richiesta di contributi finanziari presentata da un privato per interventi su un immobile asseritamente danneggiato dal terremoto del 1980. Il richiedente aveva chiesto l'accertamento del diritto ai contributi ex legge n. 219/1981 e la disapplicazione o annullamento del provvedimento comunale del 16 giugno 2009 che aveva ritenuto non ammissibile a finanziamento l'istanza presentata nel 1987. In appello il privato ha sostenuto, tra l'altro, che per gli immobili gravemente danneggiati e ricadenti in piani di recupero ai fini dell'assegnazione dei contributi si prescinde dalla domanda, che la disciplina successiva aveva prorogato i termini per il deposito della documentazione e che il silenzio dell'amministrazione avrebbe dovuto valere come accoglimento. Ha inoltre censurato il mancato rilievo della documentazione da lui prodotta e la mancata ammissione delle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla mancanza di prova dei presupposti applicativi della disciplina invocata e sulla tardività della documentazione tecnica che determinava decadenza. Analogamente, il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e per mancato confronto con tutte le autonome ragioni della decisione di merito, compresa l'esclusione dell'applicabilità del silenzio-assenso ai contributi ex lege n. 219/1981. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava una delle due rationes decidendi relative alla prova testimoniale. Il quinto motivo, relativo al raddoppio del contributo unificato, è stato invece ritenuto infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 219/1981

    La disciplina sui contributi per i territori colpiti dal sisma opera solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa speciale; la controversia riguarda l'accertamento del diritto al contributo e non l'annullamento di un atto amministrativo in senso stretto.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 76/1990

    La previsione secondo cui, per l'assegnazione dei contributi, si prescinde dalla domanda opera solo se risultano provati i presupposti richiesti dalla norma, tra cui l'inclusione dell'immobile nelle ipotesi contemplate dalla disciplina speciale.

  • art. 18, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 76/1990

    La perizia attestante che il danno derivi dal terremoto o da interventi connessi al sisma costituisce documentazione necessaria; la sua tardiva produzione integra causa di decadenza.

  • art. 18, comma 10, d.lgs. n. 76/1990

    La mancata produzione della documentazione nei termini comporta la decadenza dal diritto al contributo.

  • art. 9-bis d.l. n. 142/1991 conv. in L. n. 195/1991

    La proroga del termine operava solo nei limiti indicati dalla norma e, secondo la Corte territoriale richiamata in cassazione, riguardava esclusivamente il termine riferito al Comune di Napoli.

  • art. 20 L. n. 241/1990

    Il silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti relativi ai contributi ex legge n. 219/1981 e, comunque, non opera per i procedimenti già in corso nei limiti richiamati dalla decisione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura che deduca errata valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata o se resta generica quanto ai documenti asseritamente trascurati.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del diritto al contributo grava sul richiedente; non basta allegare un comportamento amministrativo favorevole se mancano i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di soccombenza del ricorrente in cassazione sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel procedimento camerale e nel deposito delle memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomentazioni già svolte in merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso che ne colpisca solo alcune è inammissibile per difetto di interesse, poiché la motivazione non censurata rende comunque stabile il decisum.
  • Nei procedimenti per contributi pubblici speciali, il diritto al beneficio sorge solo in presenza dei presupposti sostanziali e documentali previsti dalla legge; l'eventuale comportamento favorevole dell'amministrazione non può creare il diritto in mancanza dei requisiti.
  • La disciplina del silenzio-assenso non è automaticamente estensibile ai procedimenti speciali per l'erogazione di contributi se la normativa di settore o la giurisprudenza consolidata ne escludono l'applicazione.
  • La deduzione di errori nella valutazione della prova documentale o dell'istruttoria è inammissibile se è generica o se non indica specificamente quali documenti o prove siano stati trascurati e perché essi sarebbero decisivi.
  • La mancata produzione nei termini della documentazione richiesta dalla disciplina speciale può determinare la decadenza dal diritto al contributo, anche quando la domanda originaria sia stata tempestivamente presentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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