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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29840/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo per omissioni contributive contestate a una società cooperativa sociale per un importo complessivo di euro 321.007,00. In primo grado l'opposizione della società era stata accolta integralmente; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, limitatamente alla riqualificazione di due contratti a progetto, con rigetto per il resto. L'ente previdenziale ricorre in cassazione sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'applicazione del minimale contributivo: secondo il ricorrente, poiché la retribuzione corrisposta ai lavoratori era inferiore a quella dovuta in base alle ore contrattualmente previste e non risultavano cause legali o contrattuali di esenzione, la contribuzione avrebbe dovuto essere versata sull'intero ammontare dovuto ai lavoratori secondo i parametri del contratto collettivo applicabile, senza poter ridurre la base imponibile per effetto di accordi o prassi in peius. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, lamentando l'erronea qualificazione di due rapporti di collaborazione come rapporti di lavoro subordinato a seguito dell'accertata genericità dei progetti, deducendo la violazione della disciplina sul lavoro a progetto.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale dell'INPS e rigetta il ricorso incidentale della società. Viene cassata la sentenza della Corte d'appello di Bologna limitatamente alle censure accolte e la causa è rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando i principi sul minimale contributivo e confermi o ridetermini la pretesa contributiva. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 153/1969

    richiamato come disposizione che ha sostituito gli artt. 1 e 2 del D.L. 692/1945 e che si inserisce nella disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

  • artt. 1 e 2 D.L. 692/1945

    richiamati come antecedenti normativi della disciplina della retribuzione imponibile.

  • artt. 27 e 28 D.P.R. 797/1955

    richiamati quale testo unico che recepisce la disciplina della retribuzione imponibile.

  • art. 1 comma 4 D.L. 44/1985 conv. L. 155/1985

    citato tra le modifiche normative alla disciplina della base contributiva.

  • art. 1 comma 1 L. 876/1986

    citato tra le modifiche normative alla disciplina della base contributiva.

  • art. 4 comma 2-bis D.L. 173/1988 conv. L. 291/1988

    citato tra le modifiche normative alla disciplina della base contributiva.

  • art. 2 comma 15 L. 335/1995

    citato tra le modifiche normative alla disciplina della base contributiva.

  • art. 6 comma 1 D.Lgs. 314/1997

    citato come ulteriore intervento di sostituzione della disciplina della retribuzione imponibile.

  • art. 1 D.L. 338/1989 conv. L. 389/1989

    è la norma cardine sul minimale contributivo: la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con rilevanza esclusivamente previdenziale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la decisione ruota soprattutto sull'interpretazione della base imponibile contributiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 2070 c.c.

    utilizzato per individuare il settore di attività effettivamente svolta dall'impresa e, quindi, il contratto collettivo rilevante ai fini del minimale contributivo.

  • art. 36 Cost.

    richiamato per distinguere il minimo retributivo costituzionale, rilevante nei rapporti di lavoro, dal minimale contributivo, rilevante nei rapporti con l'ente previdenziale.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di lavoro a progetto.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    interpretato nel senso che, in mancanza di uno specifico progetto, programma o fase, il rapporto si converte automaticamente in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza ulteriori accertamenti sull'autonomia o subordinazione.

  • art. 1, comma 23, lett. f), L. 92/2012

    citato per delimitare la disciplina temporale applicabile al lavoro a progetto, nella versione antecedente alle modifiche del 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini previdenziali, la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi fissati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa.
  • Il minimale contributivo opera come parametro autonomo rispetto al minimo retributivo costituzionale: il primo rileva nel rapporto con l'INPS, il secondo nel rapporto di lavoro.
  • L'obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva e, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, permane anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione.
  • Accordi individuali o assetti negoziali che determinino una base retributiva inferiore ai minimi collettivi non possono ridurre la contribuzione dovuta quando ciò contrasti con la disciplina imperativa sul minimale contributivo.
  • Nel lavoro a progetto, la mancanza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza accertamenti ulteriori sulla concreta autonomia o subordinazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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