Cassazione Civile, Ordinanza n. 29816/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un dirigente dipendente di una società del gruppo Volkswagen, licenziato il 12 dicembre 2018, che contestava la legittimità del recesso e, soprattutto, il trattamento economico di fine rapporto e le spettanze connesse alla cessazione del rapporto. In un primo giudizio il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento della codatorialità tra due società del gruppo, la nullità del licenziamento, l’esistenza di un patto di stabilità fino al 31 dicembre 2020, nonché differenze retributive e di TFR; tali domande erano state respinte in appello con sentenza n. 905/2024. In un secondo giudizio, definito con sentenza n. 2825/2024, il Tribunale aveva riconosciuto e la Corte d’appello aveva in parte confermato il diritto del lavoratore a incidere sulla base di calcolo di 13ª, 14ª, ferie, ex festività, indennità sostitutiva del preavviso e TFR i bonus variabili percepiti. Nel ricorso del lavoratore si denunciava, in sintesi, il mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su una precedente decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto le differenze retributive di dicembre 2018, l’omessa pronuncia o insufficiente motivazione su tale giudicato, e l’erronea interpretazione del CCNL quanto al calcolo della retribuzione di dicembre e dell’indennità sostitutiva del preavviso. Nel ricorso della società si contestava invece l’inclusione dei bonus aggiuntivi/variabili nel calcolo di 13ª, 14ª, ferie, ex festività, indennità di preavviso e TFR, si deduceva la prescrizione, si eccepiva l’inammissibilità della domanda sul preavviso e si censurava l’assenza di prova e l’erronea valutazione dei conteggi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore contro la sentenza n. 905/2024, cassandola senza rinvio perché, limitatamente alla questione delle differenze retributive di dicembre 2018 già decisa con sentenza non impugnata nel diverso giudizio, la causa non poteva più proseguire per intervenuto giudicato esterno. Ha invece rigettato il ricorso della società contro la sentenza n. 2825/2024, confermando che i bonus variabili dovevano essere considerati nella base di calcolo di 13ª, 14ª, ferie, ex festività, indennità sostitutiva del preavviso e TFR secondo la disciplina collettiva e l’art. 2121 c.c. Le spese dei giudizi di merito relativi al primo ricorso sono state compensate per soccombenza reciproca, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società.
Norme richiamate
il giudicato esterno preclude la prosecuzione della causa sulla medesima domanda già definitivamente decisa in altro giudizio tra le stesse parti.
l’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere sulla domanda o eccezione, anche implicitamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
mezzo di censura per violazione e falsa applicazione di legge e contratti collettivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto di motivazione nei limiti propri del vizio processuale.
art. 39, commi 8, 12 e 13, CCNL Dirigenti Commercio
"Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili"
la retribuzione variabile va calcolata sulla media degli emolumenti del periodo di riferimento; per l’indennità sostitutiva del preavviso rilevano retribuzione di fatto ed elementi variabili medi degli ultimi tre anni.
art. 8, comma 4, CCNL Dirigenti Commercio
le mensilità supplementari, per la parte variabile, si calcolano sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o nel minor periodo di servizio.
art. 13, commi 4 e 5, CCNL Dirigenti Commercio
durante le ferie spetta la retribuzione di fatto e, per la parte variabile, la media degli emolumenti del periodo di riferimento.
l’indennità sostitutiva del preavviso si calcola comprendo i compensi continuativi, esclusi i rimborsi spese, e, se vi sono emolumenti variabili, sulla media degli ultimi tre anni.
nel TFR possono rientrare anche emolumenti incentivanti che, pur non fissi in astratto, siano corrisposti con carattere di corrispettività e continuità significativa.
la censura è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione del materiale istruttorio e non l’utilizzo di prove fuori dai limiti legali.
non può essere invocato per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo ipotesi di uso di prove legali in modo difforme dalla legge.
la violazione sussiste solo se l’onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata, non se si contesta l’esito della valutazione delle prove.
il motivo della società sulla domanda riconvenzionale in appello è stato ritenuto infondato perché la richiesta era stata implicitamente mantenuta nel thema decidendum.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il difetto di motivazione non ricorre quando la decisione consente di comprendere la ratio decidendi.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare il preteso difetto motivazionale.
art. 111, comma 6, Cost.
richiede motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
la nullità non è pronunciabile se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
la cassazione senza rinvio è stata disposta perché, sul punto coperto da giudicato, la causa non poteva proseguire.
norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamo al contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una statuizione definitiva tra le stesse parti impedisce che la medesima domanda o questione sia nuovamente decisa in un giudizio successivo; se il giudicato è sopravvenuto o già esistente e rilevante, la Cassazione può cassare senza rinvio perché la causa non poteva proseguire.
- In sede di legittimità, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove: è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno, o viceversa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare che il giudice abbia ritenuto provato o non provato un fatto.
- L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto una decisione, anche implicita, sulla domanda o eccezione; se la questione è stata assorbita o comunque risulta implicitamente rigettata, il vizio non sussiste.
- Nel rapporto dei dirigenti disciplinato da CCNL, le clausole che prevedono retribuzioni o istituti collegati a elementi variabili vanno interpretate secondo il dato letterale e il complessivo assetto sistematico del contratto collettivo, coordinando tra loro le diverse previsioni sul medesimo emolumento.
- Per la 13ª, la 14ª, le ferie e le ex festività, se il CCNL prevede la media degli emolumenti variabili, i bonus variabili percepiti nel periodo di riferimento devono essere computati nella base di calcolo anche quando la loro erogazione dipenda da una valutazione discrezionale datoriale, purché siano effettivamente corrisposti con continuità significativa.
- L’indennità sostitutiva del preavviso si determina sulla retribuzione di fatto comprensiva degli elementi fissi e, per la componente variabile, sulla media del periodo previsto dal CCNL o dalla legge; essa remunera il lucro cessante correlato al mancato preavviso.
- Ai fini del TFR, possono essere inclusi anche emolumenti incentivanti o variabili quando abbiano carattere di corrispettività e siano stati erogati per un tempo significativo, così da escluderne la natura meramente occasionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29813/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29814/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29818/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29819/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →