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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29811/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex art. 28 L. 300/1970 promosso dai sindacati per ottenere la repressione di comportamenti asseritamente antisindacali tenuti da una società in occasione delle elezioni delle RSU dell'aprile 2018. Il giudice del lavoro aveva accertato la condotta antisindacale; l'opposizione della società era stata respinta e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In particolare, i fatti valorizzati dai giudici di merito riguardavano ferie forzate di candidati attivisti sindacali, trasferimenti di candidate sindacali ad altro plesso produttivo, procedimenti disciplinari, installazione di telecamere in grado di riprendere l'accesso al seggio, interferenze nella procedura elettorale e ostacoli all'assemblea sindacale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: nullità della sentenza d'appello per violazione delle norme su astensione/ricusazione e dell'art. 158 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi e motivazione solo adesiva; erronea qualificazione antisindacale dei provvedimenti datoriali; erroneo riconoscimento dell'attualità della condotta; invalidità delle elezioni RSU per mancato raggiungimento del quorum e conseguente riforma dell'ordine relativo al riconoscimento delle RSU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la nullità della sentenza non deriva automaticamente dal rigetto dell'istanza di ricusazione, ma richiede la deduzione dell'ingiustizia intrinseca dell'atto e dell'incidenza dell'asserita incompatibilità sull'attività del giudice; inoltre mancava interesse alla censura, poiché il giudice d'appello aveva comunque deciso nel merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme e, in ogni caso, non ricorrevano i casi di motivazione inesistente, apparente o incomprensibile. Il terzo motivo è stato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione di merito sulla natura antisindacale degli atti, attività riservata ai giudici di merito. Il quarto motivo è stato inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti sull'attualità della condotta, mentre la Corte d'appello aveva accertato la permanenza degli effetti lesivi. Il quinto motivo è stato inammissibile per mancata specificazione delle norme asseritamente violate; nel merito, la Corte ha ribadito che sulla validità della consultazione elettorale decide la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali, non il datore di lavoro. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 300/1970

    è lo strumento processuale per reprimere il comportamento antisindacale del datore di lavoro; la sua applicazione dipende dall'accertamento di condotte idonee a ledere gli interessi collettivi sindacali.

  • artt. 51, 52 e 158 c.p.c.

    le norme su astensione e ricusazione non determinano automaticamente la nullità della sentenza; occorre che il vizio sia collegato a una concreta ingiustizia dell'atto e all'incidenza dell'incompatibilità sull'attività del giudice.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una censura generica priva di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile nei casi di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348 ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., salvo specifica dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    il vizio motivazionale è censurabile in cassazione solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente o affetta da contraddittorietà insanabile e incomprensibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve indicare specificamente le norme asseritamente violate o falsamente applicate, altrimenti è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    è il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per incompatibilità del giudice o per mancato accoglimento della ricusazione non è automatica: il ricorrente deve allegare e dimostrare l'incidenza concreta del vizio sull'attività decisoria e l'ingiustizia intrinseca dell'atto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della ragione decisiva comporta inammissibilità.
  • In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile se il ricorrente non indica le differenti basi fattuali delle due decisioni.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito né della qualificazione in concreto di condotte come antisindacali quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato e non illogico.
  • L'attualità della condotta antisindacale può essere ravvisata anche quando la singola azione lesiva sia cessata, se permangono effetti pregiudizievoli attuali e plurioffensivi.
  • La validità della consultazione elettorale sindacale, in caso di mancato raggiungimento del quorum, è rimessa alla commissione elettorale e alle organizzazioni sindacali competenti, non al datore di lavoro.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica con precisione le norme di diritto asseritamente violate o falsamente applicate.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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