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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29809/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindacato)

La controversia

L'associazione sindacale aveva promosso un ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970 per far dichiarare antisindacale la condotta della società, sostenendo che quest'ultima avesse impedito ai propri lavoratori iscritti al sindacato di farsi assistere dal medesimo sindacato nelle conciliazioni individuali stipulate presso la sede romana e laziale di Confindustria/Unione Industriali. Secondo la ricorrente, la società aveva imposto ai lavoratori di scegliere un diverso sindacato oppure di accettare l'assistenza sindacale indicata dall'azienda. La Corte d'appello aveva invece escluso la condotta antisindacale, ritenendo che il diniego provenisse dalla associazione datoriale territoriale e non dalla società. Con il ricorso per cassazione, il sindacato ha dedotto la violazione dell'art. 28 l. 300/1970 e di varie norme civilistiche, sostenendo che la condotta lesiva fosse comunque imputabile alla società, anche se attuata in esecuzione di una decisione dell'associazione di categoria; inoltre ha censurato la qualificazione della struttura dell'accordo conciliativo, che la Corte territoriale aveva erroneamente ricondotto anche all'associazione datoriale, mentre i veri contraenti erano solo datore di lavoro e lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che, ai fini dell'art. 28 l. 300/1970, rileva l'idoneità oggettiva della condotta datoriale a ledere la libertà e l'attività sindacale, a prescindere da dolo o colpa, e che non costituisce esimente il fatto che il datore abbia agito in attuazione della volontà della propria associazione di categoria. Ha quindi ritenuto che la società fosse quantomeno concorrente nella condotta antisindacale, poiché i lavoratori iscritti non avevano potuto avvalersi dell'assistenza del sindacato scelto e erano stati di fatto spinti a cambiarlo per poter concludere le conciliazioni. Ha inoltre chiarito che, nelle procedure conciliative relative al rapporto individuale di lavoro, le parti contrattuali sono datore e lavoratore, mentre i sindacati svolgono solo una funzione di assistenza; pertanto il rifiuto di riconoscere quel sindacato come assistente non poteva essere giustificato richiamando il conflitto tra associazioni datoriali e sindacali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà procedere a nuovo esame e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 300/1970

    La tutela contro la condotta antisindacale opera ogniqualvolta una condotta datoriale abbia idoneità oggettiva, anche solo potenziale, a ledere libertà e attività sindacale o diritto di sciopero; non rileva che il datore agisca in esecuzione di volontà proveniente dalla propria associazione di categoria.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel provvedimento non viene svolta una specifica interpretazione autonoma di questa disposizione.

  • art. 1437 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa una specifica ratio su questa norma.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non fonda la decisione su una autonoma applicazione della responsabilità aquiliana.

  • art. 2046 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di specifica statuizione interpretativa.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non viene esaminato in modo autonomo nella motivazione.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo valorizza il concorso nella condotta antisindacale, ma non sviluppa una specifica applicazione dell'articolo.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non vi è nel testo un'autonoma interpretazione della norma.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla transazione; la Corte precisa però che nella conciliazione le parti sono datore e lavoratore, mentre il sindacato assiste soltanto.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di specifica interpretazione autonoma.

  • artt. 410 e seguenti c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alle conciliazioni; la Corte li menziona solo come parte del secondo motivo.

  • art. 31 l. 183/2012

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al quadro delle conciliazioni; non viene sviluppata una specifica ratio.

Massime di principio

  • In materia di comportamento antisindacale, è sufficiente che la condotta del datore di lavoro sia oggettivamente idonea, anche solo in via potenziale, a comprimere la libertà o l'attività sindacale; non è necessario provare dolo o colpa del datore.
  • Il fatto che il datore abbia agito per conformarsi a una decisione della propria associazione di categoria non esclude la propria responsabilità ex art. 28 l. 300/1970, poiché il solo vincolo associativo non vale a rendere lecita una condotta oggettivamente lesiva.
  • Nelle conciliazioni individuali di lavoro, le parti del rapporto negoziale sono datore di lavoro e lavoratore; il sindacato non è parte del contratto ma svolge una funzione di assistenza, sicché il suo ingiustificato estromettere o sostituire può integrare condotta antisindacale.
  • Ai fini dell'azione ex art. 28 l. 300/1970, il lavoratore che sia costretto a cambiare sindacato per poter concludere la conciliazione evidenzia una lesione concreta della libertà sindacale e dell'effettività dell'assistenza sindacale.
  • La qualificazione della condotta antisindacale va compiuta guardando all'effetto lesivo prodotto sull'interesse collettivo tutelato, non alla fonte interna o esterna della decisione che il datore ha materialmente eseguito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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