Cassazione Civile, Ordinanza n. 29814/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra un bracciante agricolo e una ditta agricola, con inquadramento nell'area 3 del CCNL agricoltura. Il lavoratore chiedeva il pagamento di differenze retributive per complessivi euro 32.276,67, invocando compensi per lavoro straordinario, differenze sulle mensilità aggiuntive e sul trattamento di fine rapporto, sostenendo di avere svolto prestazioni oltre l'orario ordinario e di non avere fruito di riposi compensativi e congedi nei periodi di minore intensità produttiva. La corte territoriale aveva però escluso che la prova raccolta dimostrasse in modo convincente l'orario ordinario, lo svolgimento di straordinario, la mancata fruizione dei riposi e dei congedi, rilevando anche che la prova testimoniale non consentiva una ricostruzione univoca dell'orario osservato. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004 quanto all'efficacia probatoria del verbale dell'Ispettorato del lavoro e l'omesso esame di un fatto decisivo, riferito al disconoscimento della dichiarazione liberatoria prodotta in copia dal datore di lavoro in sede di interrogatorio formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da questi compiuti, mentre per le dichiarazioni di terzi e per le dichiarazioni rese dal datore di lavoro hanno valore di prova liberamente apprezzabile dal giudice; pertanto la corte di merito aveva correttamente valutato l'intero compendio istruttorio ed escluso la prova del lavoro straordinario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto in un giudizio definito con doppia conforme, senza che il ricorrente indicasse le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, come richiesto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato richiamato come parametro del primo motivo per dedurre la violazione di legge, ma la Corte ha escluso l'erronea applicazione della norma sostanziale/probatoria evocata
art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004
i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti; le ulteriori circostanze e le dichiarazioni di terzi sono liberamente valutabili
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
nelle ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono evidenziate le divergenze tra le rationes fattuali delle due decisioni di merito
art. 118 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama il precedente di legittimità e le relative argomentazioni come ragioni della decisione
art. 96, comma 3, c.p.c.
la soccombenza in cassazione, in presenza di ricorso ritenuto infondato secondo la proposta di definizione accelerata, ha giustificato la condanna al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata
art. 96, comma 4, c.p.c.
oltre alla somma equitativa alla controparte, è stata applicata la sanzione da versare alla Cassa delle Ammende
art. 380-bis c.p.c.
la decisione segue la proposta di definizione accelerata, confermata dal Collegio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
è richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- I verbali degli organi ispettivi fanno piena prova soltanto dei fatti direttamente attestati o compiuti in presenza del verbalizzante; per le dichiarazioni di terzi e per le dichiarazioni rese dalla parte interessata essi costituiscono invece elementi di prova liberamente valutabili dal giudice insieme al restante materiale istruttorio.
- La dichiarazione resa dal datore di lavoro in sede ispettiva non integra, di per sé, confessione stragiudiziale con efficacia vincolante nel processo, perché manca il presupposto dell'animus confitendi e la dichiarazione è resa per finalità di accertamento amministrativo.
- Quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione convergente nei due gradi, la prova di straordinario o di altre voci retributive sulla base della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Nel giudizio caratterizzato da doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
- La mancata dimostrazione dell'orario di lavoro effettivo e della prestazione eccedente l'orario ordinario impedisce il riconoscimento giudiziale delle differenze retributive richieste per straordinario, mensilità aggiuntive e TFR correlati.
- Il rigetto del ricorso in presenza di definizione accelerata confermata dal Collegio può comportare, oltre alle spese, la condanna per responsabilità aggravata e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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