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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29818/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento dell'indennità per riposi settimanali non fruiti, quantificata in euro 14.520,73 oltre accessori. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna, sostenendo: 1) violazione di norme statali e sovranazionali sul riposo settimanale, assumendo che, per il personale turnista, le 24 ore di riposo dovessero decorrere dall'inizio del turno non lavorato e che fosse errato applicare l'art. 32, comma 3, del CCNL di settore, il quale definisce la giornata lavorativa dalle 0 alle 24 a tutti gli effetti del contratto; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia, nonché omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato l'applicazione di norme di legge invocate nell'atto di appello e avrebbe deciso su deduzioni non formulate. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, in parte perché formulati come vizi motivazionali non proponibili in presenza di doppia conforme e in parte perché privi di specificità e autosufficienza: la ricorrente non aveva prodotto integralmente il CCNL né indicato dove fosse reperibile nei fascicoli, e non aveva riportato in modo puntuale i passaggi dell'atto di appello da cui risultasse la dedotta applicazione delle specifiche norme invocate. Inoltre, la Corte ha osservato che le questioni prospettate come nuove non risultavano trattate nei gradi di merito, mentre la decisione impugnata si era fondata sull'interpretazione dell'art. 32, comma 3, del CCNL come disposizione generale, non limitata ai soli effetti retributivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore l'indennità per riposi non fruiti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge

  • art. 3, comma 3, L. n. 370/1934

    art. 3 terzo comma della L. n. 370/1934

    invocato dalla ricorrente come base analogica per il computo del riposo settimanale dei lavoratori turnisti

  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

    norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina del riposo e dell'orario di lavoro

  • art. 17 della Direttiva 1999/63/CE

    art. 17 della Direttiva 1999 CE

    richiamata dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la direttiva citata consta di soli quattro articoli e che il riferimento è inconferente

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al principio iura novit curia, ma senza sufficiente specificità delle questioni di diritto dedotte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione/falsa applicazione di legge, ma le doglianze sono state reputate generiche e non autosufficienti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile anche per effetto della doppia conforme

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiede l'indicazione specifica degli atti, documenti e contratti collettivi su cui il ricorso si fonda; la sua mancanza ha determinato l'inammissibilità

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione alla distinta esigenza di produzione del documento e alla sua reperibilità nel fascicolo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del contratto collettivo

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale canone di interpretazione sistematica del contratto collettivo, che richiede il testo integrale per valutare le disposizioni in relazione tra loro

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al principio di ragionevole durata e alla strumentalità delle forme processuali

  • art. 6 CEDU

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. per sostenere una lettura funzionale delle forme processuali

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di un contratto collettivo di diritto privato richiede la produzione del testo integrale del contratto o, quantomeno, l'indicazione specifica della sua produzione e della collocazione nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo dell'interpretazione senza ricorso a fonti esterne.
  • L'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone un autonomo onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda; la mera allegazione generica o il rinvio indiscriminato al fascicolo di merito non sono sufficienti.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Non possono essere introdotte in cassazione questioni di diritto nuove, non dedotte e trattate nei gradi di merito, sotto la veste della violazione di legge o del principio iura novit curia.
  • Quando la sentenza di merito interpreta una clausola del contratto collettivo come disposizione generale applicabile 'a tutti gli effetti del contratto', la censura di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con tale ratio interpretativa e con i canoni ermeneutici applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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