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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28181/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società cooperativa ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA. Secondo l'Ufficio, a seguito di PVC, l'IVA relativa all'acquisto di immobili ceduti da una società terza era indetraibile e alcuni costi e altre componenti negative di reddito erano indeducibili. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso; la CTR della Lombardia ha confermato il rigetto nel merito. In cassazione la contribuente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, censurando la ritenuta indetraibilità dell'IVA sulle operazioni di acquisto di porzioni immobiliari e, in sostanza, la qualificazione dell'operazione come inerente all'attività d'impresa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per omessa produzione, unitamente al ricorso per cassazione, della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Tale omissione ha impedito la verifica dell'esistenza del provvedimento impugnato, della sua data e del numero di pubblicazione, nonché della tempestività dell'impugnazione e, se del caso, dell'oggetto della controversia e delle ragioni della decisione. La Corte ha inoltre precisato che la mancata produzione della sentenza da parte del controricorrente non sana il difetto. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la produzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è requisito necessario: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della decisione gravata discende dal fatto che la Corte non può verificare l'esistenza del provvedimento, la sua riferibilità, la tempestività dell'impugnazione e, se necessario, il contenuto effettivo della pronuncia censurata.
  • La produzione della sentenza da parte del controricorrente non sana l'omissione del ricorrente ai fini dell'art. 369 c.p.c.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente sopporta le spese e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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