Cassazione Civile, Ordinanza n. 28181/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società cooperativa ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA. Secondo l'Ufficio, a seguito di PVC, l'IVA relativa all'acquisto di immobili ceduti da una società terza era indetraibile e alcuni costi e altre componenti negative di reddito erano indeducibili. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso; la CTR della Lombardia ha confermato il rigetto nel merito. In cassazione la contribuente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, censurando la ritenuta indetraibilità dell'IVA sulle operazioni di acquisto di porzioni immobiliari e, in sostanza, la qualificazione dell'operazione come inerente all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per omessa produzione, unitamente al ricorso per cassazione, della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Tale omissione ha impedito la verifica dell'esistenza del provvedimento impugnato, della sua data e del numero di pubblicazione, nonché della tempestività dell'impugnazione e, se del caso, dell'oggetto della controversia e delle ragioni della decisione. La Corte ha inoltre precisato che la mancata produzione della sentenza da parte del controricorrente non sana il difetto. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La norma è richiamata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, perché impedisce i necessari controlli sulla decisione gravata e sulla tempestività dell'impugnazione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È invocato dalla ricorrente per contestare la disciplina dell'inerenza e la deducibilità dei costi, ma la Corte non entra nel merito della censura per improcedibilità.
artt. 19, 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono invocati dalla ricorrente in tema di detrazione IVA e requisiti delle operazioni, ma la Corte non ne esamina il contenuto per la declaratoria processuale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte applica la previsione del raddoppio del contributo unificato in caso di definizione negativa del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la produzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. è requisito necessario: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della decisione gravata discende dal fatto che la Corte non può verificare l'esistenza del provvedimento, la sua riferibilità, la tempestività dell'impugnazione e, se necessario, il contenuto effettivo della pronuncia censurata.
- La produzione della sentenza da parte del controricorrente non sana l'omissione del ricorrente ai fini dell'art. 369 c.p.c.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente sopporta le spese e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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