Cassazione Penale, Sentenza n. 23773/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda due imputati condannati in appello per violenza privata e per una contravvenzione prevista dal codice antimafia, in relazione a un episodio di blocco delle vie di accesso a un cantiere destinato alla costruzione di un approdo per un oleodotto. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo: violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione della contravvenzione contestata ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. I ricorrenti hanno sostenuto che, applicando la disciplina della prescrizione vigente ratione temporis, il termine era maturato prima della sentenza di appello, anche considerando la sospensione dovuta al rinvio disposto nel giudizio di primo grado. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna per la contravvenzione e per l'eliminazione della relativa pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e ammissibile il ricorso. Ha accertato che, per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il termine di prescrizione era maturato prima della sentenza di appello, applicando la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, nonché il limite massimo di sospensione di un anno e sei mesi. Ha quindi rilevato l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per tale contravvenzione, dichiarandola estinta per prescrizione ed eliminando la pena di un mese di reclusione irrogata a titolo di aumento per la continuazione. La condanna per il reato di violenza privata resta ferma, non essendo oggetto di accoglimento il resto della decisione.
Norme richiamate
richiamato come uno dei reati per cui gli imputati erano stati condannati in appello, senza specifiche questioni interpretative nella decisione
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
la contravvenzione contestata è stata ritenuta prescritta; la Corte ha escluso la retroattività della successiva trasformazione in delitto, perché sfavorevole
per la contravvenzione la prescrizione base è di quattro anni
la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile è quella introdotta dalla legge n. 103/2017 per i reati commessi nel periodo di vigenza della stessa
il termine base di prescrizione è stato aumentato di un quarto in ragione delle interruzioni verificatesi nel processo
la modifica normativa sfavorevole che trasforma il reato da contravvenzione a delitto non è retroattiva
richiamato come parametro per il deposito della motivazione e per il computo della sospensione della prescrizione
impone la declaratoria immediata della causa estintiva quando risulti maturata la prescrizione
il motivo sul mancato riconoscimento della prescrizione è qualificato come deducibile in cassazione
consente l'annullamento senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato e eliminazione della pena
menzionata nella ricostruzione della successione normativa sulla prescrizione
applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; disciplina la sospensione della prescrizione con limite massimo di un anno e sei mesi
richiamata come intervento successivo sulla prescrizione, ma non applicabile al caso concreto in ragione della data del fatto
richiamata come ulteriore modifica della disciplina della prescrizione, non decisiva per il caso concreto
decreto legge n. 123 del 15 settembre 2023
art. 3, comma 2, lett. b)
ha trasformato il reato in delitto, ma la modifica è sfavorevole e quindi non retroattiva
legge n. 159 del 13 novembre 2023
conversione del decreto legge n. 123 del 2023
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
richiamata per affermare l'ammissibilità del ricorso che deduca l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
richiamata per fissare la vigenza temporale della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 e il suo limite operativo quando il termine sia già integralmente decorso
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche con un solo motivo, l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, poiché la censura integra violazione di legge deducibile ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
- Per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017, la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta da tale legge continua ad applicarsi, con il limite massimo di un anno e sei mesi per ciascun segmento di sospensione previsto dalla norma.
- La disciplina successiva che rende più sfavorevole il trattamento prescrizionale non può applicarsi retroattivamente ai fatti antecedenti, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
- Quando la prescrizione risulta già maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, non opera la ulteriore sospensione collegata al grado successivo, perché il dies a quo della sospensione deve collocarsi quando il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.
- Se il giudice di merito omette di dichiarare una causa estintiva già maturata e dagli stessi passaggi motivazionali risulta che non vi sarebbe stata assoluzione nel merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio, dichiarare l'estinzione del reato ed eliminare la pena relativa.
- In caso di condanna per più reati in continuazione, l'estinzione di uno dei reati presuppone anche l'eliminazione della quota di pena irrogata come aumento per tale titolo, se il suo ammontare è determinato con certezza nella sentenza.
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