Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23773/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati condannati in appello per violenza privata e per una contravvenzione prevista dal codice antimafia, in relazione a un episodio di blocco delle vie di accesso a un cantiere destinato alla costruzione di un approdo per un oleodotto. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo: violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione della contravvenzione contestata ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. I ricorrenti hanno sostenuto che, applicando la disciplina della prescrizione vigente ratione temporis, il termine era maturato prima della sentenza di appello, anche considerando la sospensione dovuta al rinvio disposto nel giudizio di primo grado. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna per la contravvenzione e per l'eliminazione della relativa pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e ammissibile il ricorso. Ha accertato che, per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il termine di prescrizione era maturato prima della sentenza di appello, applicando la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, nonché il limite massimo di sospensione di un anno e sei mesi. Ha quindi rilevato l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per tale contravvenzione, dichiarandola estinta per prescrizione ed eliminando la pena di un mese di reclusione irrogata a titolo di aumento per la continuazione. La condanna per il reato di violenza privata resta ferma, non essendo oggetto di accoglimento il resto della decisione.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    richiamato come uno dei reati per cui gli imputati erano stati condannati in appello, senza specifiche questioni interpretative nella decisione

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    la contravvenzione contestata è stata ritenuta prescritta; la Corte ha escluso la retroattività della successiva trasformazione in delitto, perché sfavorevole

  • art. 157 c.p.

    per la contravvenzione la prescrizione base è di quattro anni

  • art. 159 c.p.

    la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile è quella introdotta dalla legge n. 103/2017 per i reati commessi nel periodo di vigenza della stessa

  • art. 161 c.p.

    il termine base di prescrizione è stato aumentato di un quarto in ragione delle interruzioni verificatesi nel processo

  • art. 2 c.p.

    la modifica normativa sfavorevole che trasforma il reato da contravvenzione a delitto non è retroattiva

  • art. 544 c.p.p.

    richiamato come parametro per il deposito della motivazione e per il computo della sospensione della prescrizione

  • art. 129 c.p.p.

    impone la declaratoria immediata della causa estintiva quando risulti maturata la prescrizione

  • art. 606 c.p.p.

    il motivo sul mancato riconoscimento della prescrizione è qualificato come deducibile in cassazione

  • art. 620 c.p.p.

    consente l'annullamento senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato e eliminazione della pena

  • legge n. 251/2005

    menzionata nella ricostruzione della successione normativa sulla prescrizione

  • legge n. 103/2017

    applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; disciplina la sospensione della prescrizione con limite massimo di un anno e sei mesi

  • legge n. 3/2019

    richiamata come intervento successivo sulla prescrizione, ma non applicabile al caso concreto in ragione della data del fatto

  • legge n. 134/2021

    richiamata come ulteriore modifica della disciplina della prescrizione, non decisiva per il caso concreto

  • decreto legge n. 123 del 15 settembre 2023

    art. 3, comma 2, lett. b)

    ha trasformato il reato in delitto, ma la modifica è sfavorevole e quindi non retroattiva

  • legge n. 159 del 13 novembre 2023

    conversione del decreto legge n. 123 del 2023

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci

    richiamata per affermare l'ammissibilità del ricorso che deduca l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti

    richiamata per fissare la vigenza temporale della disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 e il suo limite operativo quando il termine sia già integralmente decorso

Massime di principio

  • È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca, anche con un solo motivo, l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, poiché la censura integra violazione di legge deducibile ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
  • Per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017, la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta da tale legge continua ad applicarsi, con il limite massimo di un anno e sei mesi per ciascun segmento di sospensione previsto dalla norma.
  • La disciplina successiva che rende più sfavorevole il trattamento prescrizionale non può applicarsi retroattivamente ai fatti antecedenti, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
  • Quando la prescrizione risulta già maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, non opera la ulteriore sospensione collegata al grado successivo, perché il dies a quo della sospensione deve collocarsi quando il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.
  • Se il giudice di merito omette di dichiarare una causa estintiva già maturata e dagli stessi passaggi motivazionali risulta che non vi sarebbe stata assoluzione nel merito, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio, dichiarare l'estinzione del reato ed eliminare la pena relativa.
  • In caso di condanna per più reati in continuazione, l'estinzione di uno dei reati presuppone anche l'eliminazione della quota di pena irrogata come aumento per tale titolo, se il suo ammontare è determinato con certezza nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.