Cassazione Civile, Ordinanza n. 02253/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici, laureati in medicina e specializzati in diversi anni accademici tra il 1991-1992 e il 2009-2010, aveva agito per ottenere il riconoscimento di un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione. In appello avevano sostenuto che il compenso previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 non fosse conforme agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie sui medici specializzandi e che il più favorevole regime introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, con la successiva attuazione dal 2006-2007, dovesse essere applicato retroattivamente. Con il primo motivo di ricorso hanno denunciato violazione di varie direttive UE, del d.lgs. n. 257 del 1991, del d.lgs. n. 368 del 1999, del d.P.C.m. 7 marzo 2007 e dei principi della Corte di giustizia, sostenendo che la remunerazione percepita non fosse adeguata. Con il secondo motivo hanno censurato il mancato riconoscimento dell'incremento annuale e della rivalutazione triennale della borsa di studio previsti dalla disciplina del 1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era coperta da giurisprudenza consolidata: la direttiva 93/16/CEE non aveva portata innovativa rispetto alle precedenti direttive e lo Stato italiano aveva già adempiuto all'obbligo di assicurare una remunerazione adeguata con il d.lgs. n. 257 del 1991; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 e la sua piena operatività dal 2006-2007 costituivano una scelta discrezionale del legislatore, non un adempimento tardivo del diritto UE. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché l'adeguamento triennale e la rivalutazione non spettavano ai medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005, essendo stati esclusi dalle leggi di contenimento della spesa richiamate. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha invece respinto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi perché le questioni sono già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha introdotto la borsa di studio per i medici specializzandi e, secondo la Corte, ha già dato attuazione all'obbligo di remunerazione adeguata
ha riordinato la disciplina delle scuole di specializzazione e introdotto il contratto di formazione specialistica; per la Corte è espressione di scelta discrezionale del legislatore, non del primo recepimento effettivo delle direttive UE
art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
disciplina il contratto di formazione specialistica stipulato annualmente con i medici specializzandi
art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
prevede un meccanismo di retribuzione articolato in quota fissa e variabile
art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
nel testo modificato, fa decorrere l'operatività del nuovo sistema dall'anno accademico 2006-2007
art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266
ha inciso sulla decorrenza del nuovo regime, rendendolo operativo dall'anno accademico 2006-2007
art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384 conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438
richiamato dai ricorrenti per la disciplina dell'adeguamento economico della borsa di studio
art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
art. 36, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289
ha confermato l'esclusione dell'adeguamento triennale per le borse di studio dei medici specializzandi
richiamato nel controricorso per la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, non accolta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
direttiva 1975/362/CEE
richiamata dai ricorrenti come fonte europea sulla formazione specialistica dei medici
direttiva 1975/363/CEE
richiamata dai ricorrenti come fonte europea sulla formazione specialistica dei medici
direttiva 1982/76/CEE
indicata come la direttiva da cui deriva l'obbligo di una rimunerazione adeguata
direttiva 1993/16/CEE
secondo la Corte non ha innovato il contenuto sostanziale delle precedenti direttive ma le ha codificate in un testo unico
art. 6 Cost.
richiamato implicitamente nel ragionamento sulla adeguatezza della retribuzione, ma la Corte esclude che sia applicabile il principio della retribuzione proporzionata del lavoro subordinato
art. 3 Cost.
la Corte esclude che il differimento dell'entrata in vigore del nuovo regime sia irragionevole o costituzionalmente illegittimo
norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio
d.P.C.m. 7 marzo 2007
ha determinato in concreto il trattamento economico spettante ai medici specializzandi nel nuovo regime
d.P.C.m. 6 luglio 2007
richiamato come decreto di determinazione del trattamento economico
d.P.C.m. 2 novembre 2007
richiamato come decreto di determinazione del trattamento economico
Massime di principio
- Le direttive UE in materia di medici specializzandi, nella parte relativa alla "adeguata rimunerazione", non fissano una misura predeterminata del compenso, ma impongono agli Stati membri di individuare il livello di adeguatezza secondo la propria discrezionalità legislativa.
- La successione di discipline nazionali più favorevoli non implica, di per sé, che la normativa precedente fosse inidonea a recepire le direttive europee; il legislatore può adottare un nuovo modello regolatorio senza che ciò valga a dimostrare un precedente inadempimento.
- Il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato ritenuto sufficiente a soddisfare l'obbligo di garantire una remunerazione adeguata ai medici specializzandi, sicché il d.lgs. n. 368 del 1999 non integra il primo effettivo recepimento della direttiva 93/16/CEE.
- Le questioni sull'applicabilità retroattiva del regime introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 attengono all'ordinamento interno e alla discrezionalità del legislatore, non al mancato recepimento del diritto dell'Unione.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici interessati dalle norme di contenimento della spesa, l'adeguamento annuale e triennale della borsa di studio non è dovuto quando la legislazione successiva abbia espressamente consolidato il finanziamento ed escluso l'applicazione dell'aggiornamento previsto dalla disciplina previgente.
- Quando la questione di diritto è già coperta da orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso che ripropone le stesse censure può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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