Cassazione Civile, Ordinanza n. 14243/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
Il curatore fallimentare ha agito ex art. 146 l. fall. chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita, deducendo una serie di condotte gestorie e di controllo ritenute illegittime: falso in bilancio, mancata convocazione dell’assemblea in presenza di perdite rilevanti, creazione di liquidità fuori bilancio, operazioni inesistenti in conflitto di interessi, mancato collaudo finale di impianti finanziati con contributi pubblici, indebita iscrizione in bilancio di beni e finanziamenti come attivo e riserva, omesso controllo sindacale. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendola prescritta, qualificandola come azione sociale di responsabilità e facendo decorrere la prescrizione dal bilancio straordinario del 1993 o dalla cessazione dalla carica per alcuni convenuti. Il ricorso per cassazione censura soprattutto tale qualificazione: il fallimento sostiene che l’azione cumulava anche la responsabilità verso i creditori sociali e che, per tale profilo, il termine di prescrizione dovesse decorrere diversamente, in particolare dalla dichiarazione di fallimento o dal concreto verificarsi del danno; contesta inoltre la decorrenza della prescrizione in relazione ai contributi pubblici e alla posizione dei sindaci, oltre a dedurre vizi di omesso esame e di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo erronea la qualificazione dell’azione come sola azione sociale e riaffermando che l’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le azioni di responsabilità della società e dei creditori, le quali restano distinte nei presupposti, nella prova, nei criteri di liquidazione del danno e nella decorrenza della prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi dal quarto al settimo, inammissibile l’ottavo motivo e inammissibili i ricorsi incidentali condizionati.
Norme richiamate
L’azione del curatore cumula in sé le azioni di responsabilità della società e dei creditori sociali, con legittimazione attiva modificata ma senza mutamento di natura e presupposti delle azioni.
L’azione sociale di responsabilità rimane distinta da quella dei creditori sociali ai fini dei presupposti, della prova, del danno e della prescrizione.
L’azione dei creditori sociali ha autonoma natura e disciplina rispetto all’azione sociale; può essere cumulata nel fallimento ex art. 146 l. fall.
Richiamato come parametro dei doveri di controllo dei sindaci la cui violazione era stata allegata.
Richiamato quale obbligo di veritiera rappresentazione del bilancio, la cui violazione era stata allegata dal fallimento.
Richiamato per l’obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea in presenza di perdite rilevanti.
Richiamato nel quadro degli obblighi conseguenti alla riduzione del capitale per perdite.
Per gli amministratori in carica, la prescrizione resta sospesa fino alla dichiarazione di fallimento.
La costituzione di parte civile nel processo penale può avere effetto interruttivo della prescrizione, con efficacia permanente per la durata del processo, secondo il richiamo operato dalla sentenza.
Norma evocata per il termine di prescrizione del risarcimento, ma la Corte rileva che, per l’azione ex art. 146 l. fall., occorre distinguere i diversi titoli di responsabilità e i relativi termini.
Richiamato nei motivi per la prescrizione delle azioni sociali e verso i sindaci.
Richiamato solo come fonte della relazione del curatore utilizzata a supporto delle allegazioni fattuali.
Richiamato nei motivi di appello e ricorso in relazione alle condotte contestate agli amministratori.
Richiamato nei motivi di gravame, in relazione alle condotte asseritamente illecite degli amministratori.
Richiamato nel quadro delle argomentazioni sulla prescrizione penale e sui suoi riflessi sull’azione civile.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Norma processuale richiamata per i diversi vizi dedotti in cassazione.
Richiamato in relazione all’eccezione di inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5, poi assorbita.
Richiamato nel motivo sull’estensione e quantificazione del danno.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile.
art. 2449 c.c. (vecchia formulazione)
Richiamato nel motivo relativo alla quantificazione e agli effetti delle condotte contestate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- L’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. cumula le azioni spettanti alla società e ai creditori sociali; in mancanza di una chiara delimitazione del titolo, deve presumersi l’esercizio congiunto di entrambe.
- Le due azioni cumulate dal curatore restano distinte e autonome quanto a presupposti, riparto dell’onere della prova, criteri di liquidazione del danno e regime della prescrizione.
- Ai fini della prescrizione, la qualificazione della domanda non può essere ridotta alla sola responsabilità sociale quando l’atto introduttivo contenga allegazioni dirette anche a evidenziare l’insufficienza del patrimonio sociale a garanzia dei creditori.
- La decorrenza della prescrizione va verificata separatamente per ciascun titolo di responsabilità e per ciascuna posizione soggettiva dei convenuti, senza sovrapporre automaticamente la disciplina dell’azione sociale a quella dei creditori o dei sindaci.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite da una preliminare statuizione di prescrizione non possono essere esaminate direttamente in cassazione, dovendo essere eventualmente riproposte al giudice di rinvio.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se proposto da parte rimasta vittoriosa in appello e diretto solo a riproporre questioni assorbite, ferma la possibilità di riproporle nel giudizio di rinvio.
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