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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29620/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso sull'atto notarile denominato "compravendita sotto condizione sospensiva", stipulato per il trasferimento di un complesso immobiliare composto da terreni e fabbricati. L'Ufficio aveva ritenuto che, nonostante le clausole di condizione sospensiva, il negozio fosse immediatamente efficace e dunque soggetto a imposta proporzionale, valorizzando in particolare le clausole sul trasferimento del possesso e sul pagamento del prezzo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) motivazione apparente e illogica della sentenza d'appello, assumendo che la CTR avesse mal valutato le prove e confuso le tesi delle parti; (2) violazione degli artt. 20 e 27 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse utilizzato elementi estratestuali e comunque che, alla luce delle clausole dell'atto, spettasse alla contribuente provare la mancata immediata efficacia traslativa; inoltre ha richiamato l'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 sulla natura meramente potestativa delle condizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente né illogica: consentiva di ricostruire il percorso argomentativo e, in sostanza, esprimeva un giudizio di merito non censurabile in cassazione. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: l'interpretazione dell'atto da registrare era stata condotta sulla base di elementi testuali dell'atto stesso, coerentemente con l'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 come interpretato autenticamente; le doglianze sull'interpretazione negoziale e sull'onere della prova miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto; la censura ex art. 27, comma 3, era nuova, generica e comunque non adeguatamente illustrata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per motivazione apparente non può tradursi in una rivalutazione del merito; il vizio sussiste solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è deducibile solo se si denunciano effettivi errori nell'applicazione della norma, non la mera contrapposizione alla lettura di merito del giudice.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con la loro precisa collocazione processuale, a pena di inammissibilità.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi."

    L'imposta di registro va determinata sulla base degli elementi desumibili dall'atto registrato, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati; resta però ferma la qualificazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    La norma ha ristretto l'interpretazione dell'atto ai soli elementi interni al documento da registrare, escludendo gli elementi esterni e gli atti collegati.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Ha qualificato come interpretazione autentica l'art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205 del 2017, con efficacia sulla lettura dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella su cui grava; non se valuta diversamente le prove o interpreta il contratto in modo non condiviso dalla parte.

  • art. 27, terzo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore."

    La censura è stata ritenuta nuova e generica, perché non era stato adeguatamente dedotto né dimostrato che le condizioni previste nell'atto dipendessero dalla mera volontà dell'acquirente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento deve raggiungere il 'minimo costituzionale' per essere legittimamente sindacabile in cassazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme si restringe ulteriormente il sindacato sul vizio motivazionale, che non può comunque trasformarsi in revisione del merito.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione manchi in senso costituzionalmente rilevante o sia obiettivamente incomprensibile; non è invece consentito utilizzare tale vizio per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • Nel giudizio tributario di registro, l'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 impone di desumere la natura e gli effetti giuridici dell'atto dagli elementi interni al documento da registrare, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati.
  • Se l'atto di trasferimento contiene espressa clausola di condizione sospensiva, la pretesa efficacia immediata del negozio non può essere affermata senza confrontarsi con il dato testuale dell'atto stesso.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando una parte contesta l'interpretazione del contratto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In cassazione non è ammissibile introdurre questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non emergenti dall'atto impositivo impugnato, né integrare in giudizio la motivazione dell'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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