Cassazione Civile, Ordinanza n. 06086/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per compensi professionali nei confronti di una azienda sanitaria locale; dopo un pagamento parziale, fu avviata esecuzione presso terzi sulle somme detenute da banche/posta. L'azienda sanitaria propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; all'esito del giudizio di merito l'opposizione fu accolta dal tribunale, sulla base di un precedente giudicato che aveva accertato l'inesistenza del credito azionato. La società cessionaria del credito impugnò la sentenza, ma la corte d'appello dichiarò l'appello inammissibile per tardività, ritenendo non applicabile la sospensione feriale e quindi spirato il termine lungo ex art. 327 c.p.c. In cassazione la ricorrente dedusse: (1) nullità/inesistenza dell'opposizione per asseriti vizi nella sua instaurazione (mancato deposito del ricorso, mancata fissazione dell'udienza e notificazione); (2) erronea esclusione della sospensione feriale nei giudizi civili a cognizione piena; (3) violazione delle norme su appello incidentale e decadenze; (4) erronea applicazione del giudicato ex art. 2909 c.c. derivante da una sentenza precedente sull'esistenza del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che nei giudizi di esecuzione forzata, compresa l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non si applica la sospensione feriale dei termini. Conseguentemente ha confermato la tardività dell'appello rilevata dalla corte territoriale, con formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado. Tale giudicato ha precluso l'esame degli altri motivi, compresi quelli relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio e al preteso errore sul giudicato esterno. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione rientra tra i giudizi di esecuzione forzata; per essi non opera la sospensione feriale dei termini.
La fase di merito dell'opposizione all'esecuzione è introdotta dalla parte interessata dopo la sospensione del processo esecutivo.
È richiamato in via analogica per ribadire che anche l'opposizione agli atti esecutivi è sottratta alla sospensione feriale.
Il termine lungo per impugnare decorre senza sospensione feriale nei giudizi di esecuzione forzata; l'appello era quindi tardivo.
Norma evocata per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
Norma evocata per le censure di nullità della sentenza o del procedimento.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo manifestamente infondato per consolidato orientamento della Corte.
Richiamato nel terzo motivo con riguardo all'appello incidentale e alle relative decadenze.
Richiamato nel terzo motivo con riguardo alle decadenze processuali.
Richiamato nel terzo motivo con riguardo alla decadenza dal diritto di proporre impugnazione.
Richiamato nel quarto motivo per contestare l'efficacia di giudicato di una precedente sentenza sull'esistenza del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
La sospensione feriale non si applica ai giudizi di esecuzione forzata.
legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è esclusa per le controversie in materia esecutiva.
art. 92 ordinamento giudiziario
Richiamato con la legge sulla sospensione feriale per escluderne l'applicazione ai giudizi esecutivi.
Massime di principio
- Nei giudizi di esecuzione forzata, comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, la sospensione feriale dei termini non si applica; il termine lungo per impugnare decorre quindi senza interruzione nel periodo feriale.
- Quando l'appello avverso la decisione resa nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione è proposto oltre il termine lungo, esso è inammissibile per tardività.
- La conferma della tardività dell'impugnazione determina la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado e preclude l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, anche se attinenti alla regolare instaurazione del contraddittorio o all'efficacia del giudicato esterno.
- Se un motivo di ricorso per cassazione è manifestamente infondato secondo un orientamento consolidato, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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