Cassazione Civile, Ordinanza n. 15419/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla stipula, nel settembre 2002, di tre contratti di lavoro a tempo determinato tra un consorzio di bonifica siciliano e tre operai poi rimasti intimati in cassazione. I lavoratori avevano chiesto l'accertamento della nullità del termine perché le causali erano formulate in modo generico e perché le assunzioni sarebbero state utilizzate per far fronte a esigenze strutturali e non temporanee dell'ente. La Corte d'appello aveva confermato la nullità del termine, ritenendo applicabile il d.lgs. n. 368 del 2001 e non operante la disciplina transitoria invocata dall'ente, ma aveva escluso la conversione del rapporto nel solo segmento relativo al risarcimento, riducendo l'indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 a tre mensilità e disponendo la riammissione in servizio con dichiarazione di rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine. In cassazione il consorzio ha articolato sette motivi: ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; ha dedotto la violazione della disciplina sul termine e del c.c.n.l. sostenendo che i dipendenti erano stati assunti come operai avventizi; ha denunciato travisamento della prova e omessa considerazione di contratti e delibere autorizzative; ha invocato la normativa regionale siciliana sostenendo l'obbligo di proroga dei contratti; ha contestato l'inammissibilità della prova testimoniale; ha dedotto che le norme regionali impongono, per i consorzi di bonifica, assunzioni solo tramite concorso o prova selettiva, con conseguente impossibilità di conversione; infine ha chiesto la cassazione anche del capo risarcitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendo fondato il principio secondo cui, per i consorzi di bonifica siciliani, i contratti a termine illegittimi non possono essere convertiti in rapporti a tempo indeterminato perché tale effetto è precluso dal quadro normativo regionale che vieta nuove assunzioni stabili al di fuori delle forme previste. Ha però confermato la nullità del termine e, conseguentemente, ha mantenuto ferma la statuizione sul risarcimento ex art. 32 l. n. 183 del 2010, poiché questa deriva direttamente dall'illegittimità del termine e non dalla conversione del rapporto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva disposto la conversione/riammissione in servizio e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione. Le spese dell'intero processo sono state compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato. Il testo fornito si interrompe prima della formulazione completa del dispositivo, ma dal contenuto motivazionale emerge un accoglimento parziale con cassazione senza rinvio sul punto della conversione e rigetto nel merito di tale domanda.
Norme richiamate
la censura di inammissibilità dell'appello è stata rinunciata e non esaminata nel merito.
non consente di dedurre in cassazione un travisamento della prova; la doglianza è inammissibile come mezzo per rivalutare il materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di travisamento della prova nei termini prospettati dal ricorrente.
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura di merito sul fatto decisivo nei limiti indicati dalla norma.
la Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a causa della sua nullità.
art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001
la disciplina transitoria preserva solo le clausole collettive già vigenti all'entrata in vigore del decreto che consentivano legittimamente l'utilizzo del termine; non si applica a contratti collettivi successivi né sana termini illegittimi ab origine.
l'indennità risarcitoria resta dovuta per l'illegittimità del termine anche se viene esclusa la conversione del rapporto.
art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003
la norma ha consentito, ma non imposto, la proroga di determinati contratti a termine; in ogni caso la proroga presuppone un termine originariamente legittimo.
richiamato per aderire alla ricostruzione normativa già compiuta da precedente giurisprudenza di legittimità.
consente la decisione nel merito una volta cassata la sentenza, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
non sussiste un vincolo di dipendenza tra la negata conversione e il capo risarcitorio fondato sull'illegittimità del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la sua applicazione è esclusa dall'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di inserimento del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicato per l'esito favorevole almeno parziale del ricorso.
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del necessario reclutamento mediante concorso o prova selettiva per il personale stabile.
l.r. Sicilia n. 49 del 1981
invocata dal ricorrente per sostenere il regime pubblicistico del reclutamento nei consorzi di bonifica.
invocata dal ricorrente per affermare l'obbligo di assunzione mediante concorso o prova pubblica selettiva.
richiamata dal ricorrente a sostegno del divieto di trasformazione dei rapporti a termine in rapporti stabili.
richiamata nella ricostruzione del periodo in cui, secondo la Corte territoriale, non operava l'obbligo di concorso per gli enti pubblici economici vigilati dalla Regione.
indicata come termine finale del periodo rilevante per il regime di reclutamento.
l.r. Sicilia n. 76 del 1995
norma di settore richiamata dalla giurisprudenza per ricostruire il sistema delle assunzioni a termine nei consorzi di bonifica.
l. n. 230 del 1962
la normativa previgente richiamata dal sistema delle assunzioni a termine dei consorzi di bonifica e dai contratti collettivi di settore.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che salva clausole collettive previgenti sull'utilizzo del contratto a termine opera solo per le clausole già vigenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina e non può essere estesa a contratti collettivi successivi o a ipotesi non coperte originariamente.
- La proroga di un contratto a termine presuppone che il contratto iniziale sia stato validamente stipulato; un termine nullo ab origine non può essere sanato mediante proroga o successiva disciplina collettiva.
- Nei giudizi di lavoro, la contestazione della versione della parte attrice non riattiva in capo a quest'ultima un onere di contestazione ulteriore se i fatti costitutivi sono già stati allegati nell'atto introduttivo.
- La doglianza di travisamento della prova non è proponibile in cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, specie in presenza di doppia conforme.
- Quando la normativa speciale vieta o limita l'assunzione stabile di personale, la conversione di un rapporto a termine illegittimo in rapporto a tempo indeterminato può risultare giuridicamente preclusa; resta però distinta la questione dell'indennità risarcitoria dovuta per l'illegittimità del termine.
- L'accoglimento del motivo che esclude la conversione del rapporto non travolge automaticamente il capo risarcitorio fondato sulla nullità del termine, se tra i due capi non sussiste un vincolo di dipendenza logico-giuridica.
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