Cassazione Civile, Ordinanza n. 00339/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità della decisione di merito che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e aveva condannato il lavoratore alle spese del secondo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato come guardia particolare giurata e adibito a una postazione di vigilanza presso una filiale bancaria nell'ambito di una commessa appaltata. A seguito della cessazione della specifica postazione, la datrice di lavoro gli aveva comunicato la possibile ricollocazione in tre sedi alternative, con contestuale preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di mancata accettazione. Il lavoratore non aveva accettato e il rapporto era cessato. In giudizio aveva contestato il licenziamento, deducendone la ritorsività e l'insussistenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, nonché la violazione dell'obbligo di repêchage. In cassazione ha denunciato: (1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 3 e 5 L. 604/1966 per l'illegittimità del criterio di scelta del lavoratore da licenziare, fondato sul mero collegamento con la postazione soppressa e non su criteri oggettivi; (2) violazione degli artt. 3 e 5 L. 604/1966 e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sul nesso causale tra esubero e licenziamento; (3) violazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. e della disciplina del repêchage, sostenendo che la sola formulazione di tre proposte di ricollocazione non bastasse ad assolvere l'obbligo datoriale; (4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di compensazione delle spese di lite; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibile il quarto e infondato il quinto, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato sia la scelta del lavoratore da licenziare, sia l'assolvimento dell'obbligo di repêchage mediante concreta offerta di tre alternative di ricollocazione rifiutate dal dipendente, e che la censura sulle spese difettava di autosufficienza e comunque investiva un ambito discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene richiamato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte
richiamato in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge
esprime il dovere di correttezza che limita anche l'esercizio del recesso datoriale
impone l'esecuzione del rapporto secondo buona fede, rilevante anche nella scelta del lavoratore da licenziare e nell'obbligo di repêchage
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte esclude che nel caso vi sia stata inversione
richiamato quale base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
richiamato come parametro per la legittimità della scelta del lavoratore da licenziare e, in via analogica, per criteri non arbitrari di selezione
è richiamato come criterio analogico orientativo nei licenziamenti individuali in ipotesi di personale fungibile, senza efficacia vincolante inderogabile
Cass. n. 24882/2017
richiamata dalla Corte d'appello sui principi di correttezza e buona fede nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Cass. n. 36657/2022
richiamata per affermare che il datore deve provare l'assenza di posizioni equivalenti e l'eventuale proposta di reimpiego in mansioni inferiori compatibili
Cass. n. 29099/2019
richiamata sul contenuto dell'obbligo di repêchage
Cass. n. 29100/2019
richiamata sul contenuto dell'obbligo di repêchage
Cass. n. 1098/2021
richiamata dal ricorrente in tema di soccombenza virtuale e spese
Cass. n. 24056/2021
richiamata sul potere discrezionale del giudice di compensare o meno le spese
Cass. n. 23877/2021
richiamata sul potere discrezionale del giudice di merito in tema di spese
Cass. n. 26912/2020
richiamata sul principio secondo cui la compensazione delle spese è discrezionale
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato come norma sul procedimento camerale di decisione dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivante dalla soppressione di una posizione di lavoro, la selezione del lavoratore da licenziare tra soggetti fungibili non è rimessa a scelta arbitraria del datore, ma deve rispettare i canoni di correttezza e buona fede; criteri analoghi a quelli previsti per i licenziamenti collettivi possono fungere da parametro orientativo, senza costituire un vincolo inderogabile nei licenziamenti individuali.
- L'obbligo di repêchage è assolto se il datore dimostra di avere prospettato al lavoratore concrete possibilità di reimpiego, anche in mansioni inferiori compatibili con le sue competenze, e il lavoratore le rifiuta; il giudice non può sostituirsi alle scelte organizzative datoriali pretendendo soluzioni più favorevoli o più comode per il dipendente.
- Chi contesta la legittimità della scelta del lavoratore da licenziare deve allegare in modo specifico i criteri concretamente violati e gli elementi fattuali rilevanti; la mera indicazione generica di un numero complessivo di dipendenti o di una platea astratta non è sufficiente a fondare la censura.
- In cassazione le censure sulla regolazione delle spese richiedono specifica autosufficienza quanto al contenuto della decisione di merito e alla deduzione svolta nei gradi precedenti; inoltre, la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00308/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00309/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00312/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00322/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 7 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00323/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →