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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00339/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità della decisione di merito che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e aveva condannato il lavoratore alle spese del secondo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato come guardia particolare giurata e adibito a una postazione di vigilanza presso una filiale bancaria nell'ambito di una commessa appaltata. A seguito della cessazione della specifica postazione, la datrice di lavoro gli aveva comunicato la possibile ricollocazione in tre sedi alternative, con contestuale preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di mancata accettazione. Il lavoratore non aveva accettato e il rapporto era cessato. In giudizio aveva contestato il licenziamento, deducendone la ritorsività e l'insussistenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, nonché la violazione dell'obbligo di repêchage. In cassazione ha denunciato: (1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 3 e 5 L. 604/1966 per l'illegittimità del criterio di scelta del lavoratore da licenziare, fondato sul mero collegamento con la postazione soppressa e non su criteri oggettivi; (2) violazione degli artt. 3 e 5 L. 604/1966 e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sul nesso causale tra esubero e licenziamento; (3) violazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. e della disciplina del repêchage, sostenendo che la sola formulazione di tre proposte di ricollocazione non bastasse ad assolvere l'obbligo datoriale; (4) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di compensazione delle spese di lite; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibile il quarto e infondato il quinto, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato sia la scelta del lavoratore da licenziare, sia l'assolvimento dell'obbligo di repêchage mediante concreta offerta di tre alternative di ricollocazione rifiutate dal dipendente, e che la censura sulle spese difettava di autosufficienza e comunque investiva un ambito discrezionale del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    viene richiamato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge

  • art. 1175 c.c.

    esprime il dovere di correttezza che limita anche l'esercizio del recesso datoriale

  • art. 1375 c.c.

    impone l'esecuzione del rapporto secondo buona fede, rilevante anche nella scelta del lavoratore da licenziare e nell'obbligo di repêchage

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte esclude che nel caso vi sia stata inversione

  • art. 3 L. n. 604/1966

    richiamato quale base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

  • art. 5 L. n. 604/1966

    richiamato come parametro per la legittimità della scelta del lavoratore da licenziare e, in via analogica, per criteri non arbitrari di selezione

  • art. 5 L. n. 223/1991

    è richiamato come criterio analogico orientativo nei licenziamenti individuali in ipotesi di personale fungibile, senza efficacia vincolante inderogabile

  • Cass. n. 24882/2017

    richiamata dalla Corte d'appello sui principi di correttezza e buona fede nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

  • Cass. n. 36657/2022

    richiamata per affermare che il datore deve provare l'assenza di posizioni equivalenti e l'eventuale proposta di reimpiego in mansioni inferiori compatibili

  • Cass. n. 29099/2019

    richiamata sul contenuto dell'obbligo di repêchage

  • Cass. n. 29100/2019

    richiamata sul contenuto dell'obbligo di repêchage

  • Cass. n. 1098/2021

    richiamata dal ricorrente in tema di soccombenza virtuale e spese

  • Cass. n. 24056/2021

    richiamata sul potere discrezionale del giudice di compensare o meno le spese

  • Cass. n. 23877/2021

    richiamata sul potere discrezionale del giudice di merito in tema di spese

  • Cass. n. 26912/2020

    richiamata sul principio secondo cui la compensazione delle spese è discrezionale

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato come norma sul procedimento camerale di decisione dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo derivante dalla soppressione di una posizione di lavoro, la selezione del lavoratore da licenziare tra soggetti fungibili non è rimessa a scelta arbitraria del datore, ma deve rispettare i canoni di correttezza e buona fede; criteri analoghi a quelli previsti per i licenziamenti collettivi possono fungere da parametro orientativo, senza costituire un vincolo inderogabile nei licenziamenti individuali.
  • L'obbligo di repêchage è assolto se il datore dimostra di avere prospettato al lavoratore concrete possibilità di reimpiego, anche in mansioni inferiori compatibili con le sue competenze, e il lavoratore le rifiuta; il giudice non può sostituirsi alle scelte organizzative datoriali pretendendo soluzioni più favorevoli o più comode per il dipendente.
  • Chi contesta la legittimità della scelta del lavoratore da licenziare deve allegare in modo specifico i criteri concretamente violati e gli elementi fattuali rilevanti; la mera indicazione generica di un numero complessivo di dipendenti o di una platea astratta non è sufficiente a fondare la censura.
  • In cassazione le censure sulla regolazione delle spese richiedono specifica autosufficienza quanto al contenuto della decisione di merito e alla deduzione svolta nei gradi precedenti; inoltre, la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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