Cassazione Penale, Sentenza n. 26207/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per due capi: A) guidare senza patente in violazione dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011 in quanto destinataria di un "avviso orale" emesso dal Questore; B) aver fornito ai pubblici ufficiali dichiarazioni mendaci circa la propria identità (art. 495 c.p.). L'impugnazione in Cassazione si fondava sull'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla doglianza che l'avviso orale "semplice" non costituisce una misura di prevenzione personale richiesta dall'art. 73 d.lgs. 159/2011, sicché il fatto relativo al capo A) non integra il reato ma al più una sanzione amministrativa (art. 116 c.d.s.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha stabilito che l'avviso orale "semplice", privo delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n.159/2011, non configura una misura di prevenzione personale e quindi non sussiste il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n.159/2011. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) per insussistenza del fatto e l'eliminazione della relativa pena. Per il capo B) (art. 495 c.p.) la Corte ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione (pena base di 1 anno, ridotta di un terzo per il rito abbreviato), operazione compiuta in sede di cassazione ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p.
Norme richiamate
La norma punisce la guida senza patente quando il conducente sia sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; la Corte interpreta che tale punibilità richiede concretamente l'esistenza di una misura di prevenzione che presupponga pericolosità e limitazioni, e non si applica se il soggetto è destinatario di un "avviso orale" semplice privo di prescrizioni.
art. 116, comma 15, Codice della Strada
La condotta di guida senza patente, in assenza di misura di prevenzione personale, è disciplinata come sanzione amministrativa dall'art. 116 c.d.s.; la Cassazione richiama la distinzione tra la sanzione amministrativa e la fattispecie penale di cui all'art. 73.
art. 3, comma 4, d.lgs. n.159/2011
Le prescrizioni previste da questo comma (se imposte nell'avviso) possono qualificare l'avviso come misura con effetti limitativi; l'assenza di tali prescrizioni nell'"avviso orale semplice" è elemento decisivo per escludere la qualificazione come misura di prevenzione.
Il fatto consistente nel fornire false generalità ai pubblici ufficiali integra il reato di cui all'art. 495 c.p.; la condanna per tale capo è stata confermata e la pena è stata rideterminata dalla Corte dopo l'annullamento del capo A).
Richiamato dalla ricorrente per lamentare l'omessa pronuncia di assoluzione: la Corte di cassazione ha condiviso che, non essendovi il presupposto di misura di prevenzione, doveva essere annullata la condanna per il capo A) perché il fatto non sussiste.
art. 620 lett. I) c.p.p. (come novellato dalla legge n.103/2017)
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena quando annulla senza rinvio per quel punto la sentenza impugnata, se la rideterminazione è una semplice operazione aritmetica; la Corte ha applicato tale potere per ridurre la pena del capo B).
Cost. sent. n. 221 del 2022 e altresì citazioni giurisprudenziali (Sez.1, n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo; Sez. 1 civ. n. 7973 del 28/03/2017)
La Corte costituzionale e la giurisprudenza della Cassazione civile hanno sottolineato che l'avviso orale "semplice" è una misura prodromica e non concreta misura di prevenzione basata sull'attualità della pericolosità; questo orientamento è stato fatto proprio dalla Corte penale per escludere l'applicazione dell'art. 73 quando l'unico atto è un avviso orale privo di prescrizioni.
Massime di principio
- L'"avviso orale" emesso dal Questore, se privo delle specifiche prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n.159/2011 (cd. "avviso orale semplice"), non costituisce una misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 73 e quindi la guida senza patente del destinatario non integra il reato previsto da tale norma, ma al più una violazione sanzionata ai sensi dell'art. 116 c.d.s.
- Per far valere la configurabilità del reato ex art. 73 occorre che l'avviso orale sia qualificato come misura di prevenzione con provvedimento definitivo e/o presenti prescrizioni/restrizioni concrete che dimostrino la pericolosità sociale dell'interessato.
- In giudizio di merito conviene analizzare e documentare attentamente il contenuto formale e sostanziale dell'avviso (prescrizioni, provvedimenti successivi, carattere definitivo) per sostenere l'assenza del presupposto di legge richiesto dall'art. 73.
- La Corte di cassazione può, quando annulla senza rinvio un capo della condanna per insussistenza del fatto, rideterminare direttamente la pena relativa agli altri capi quando la nuova determinazione è il risultato di una semplice operazione aritmetica (art. 620 lett. I) c.p.p.).
- Nelle difese similari è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (Cass. e Corte Cost.) sul carattere prodromico dell'avviso orale e sulla distinzione tra misure di prevenzione soggettive e meri richiami/avvisi questoriali.
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