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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37422/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA per l'annualità 2003. La controversia nasceva da un controllo automatizzato della dichiarazione IVA successiva, che aveva rilevato un minor credito d'imposta perché il credito relativo al 2003 non era stato indicato nella dichiarazione di quell'anno, ma era stato portato in compensazione nella dichiarazione dell'anno seguente. La società aveva poi effettuato versamenti dopo aver riconosciuto l'errore, e l'Ufficio aveva qualificato tale condotta come ravvedimento operoso, contestando il mancato pagamento di sanzioni e interessi. Nel corso del giudizio erano emersi anche elementi relativi a un successivo accertamento sostanziale e a un accertamento con adesione, che secondo la società avevano ridefinito il debito e avrebbero imposto l'annullamento della cartella originaria o la sua sostituzione con un nuovo atto per il solo residuo. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse dato prova documentale dell'effettivo credito residuo e che, quindi, non potesse accogliersi la pretesa erariale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato error in procedendo e violazione del principio di impugnazione-merito del processo tributario, sostenendo che la CTR, una volta ritenuta corretta la cartella iniziale, avrebbe dovuto limitarsi a rideterminare il dovuto anziché affermare la necessità di un nuovo atto; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 54-bis e 57 del DPR 633/1972, contestando l'affermazione secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento per il residuo credito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva in realtà deciso sul quantum della pretesa tributaria, valorizzando la mancanza di prova della maggiore pretesa erariale e ponendo a carico dell'Ufficio l'onere di dimostrare il credito residuo e gli accessori. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che non era l'affermazione astratta dell'obbligo di emettere un nuovo atto, ma l'assenza di prova della pretesa tributaria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    Richiamato come base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella.

  • art. 54-bis DPR 633/1972

    Richiamato come base del controllo automatizzato IVA e, nel secondo motivo, quale norma che la ricorrente assumeva violata.

  • art. 13 D.Lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione al ravvedimento operoso e alla contestazione delle sanzioni e degli interessi.

  • art. 1 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura di impugnazione-merito del processo tributario.

  • art. 2 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura di impugnazione-merito del processo tributario.

  • art. 7 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura di impugnazione-merito del processo tributario.

  • art. 33 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura di impugnazione-merito del processo tributario.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura di impugnazione-merito del processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, in relazione al preteso difetto di esercizio del potere giurisdizionale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, in relazione al preteso difetto di esercizio del potere giurisdizionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del secondo motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Indicato come parametro del primo motivo per error in procedendo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, anche quando la controversia ha natura impugnazione-merito, il giudice deve comunque fondare la decisione sulla prova della pretesa fiscale: se l'Ufficio non dimostra il quantum dovuto, la domanda non può essere accolta.
  • L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito tributario residuo, nonché degli eventuali interessi e sanzioni, incombe sull'Amministrazione finanziaria che lo allega in giudizio.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si confronta solo con affermazioni marginali o alternative.
  • La censura relativa alla violazione di norme processuali o tributarie non è sufficiente se la sentenza di merito si regge, in via autonoma e decisiva, sulla ritenuta mancanza di prova della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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