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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36770/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR Lombardia che aveva escluso l'applicazione degli importi ordinari di imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo sulla nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità (connessa a compravendita di immobile ereditario). L'Agenzia contestava che la trascrizione dell'accettazione tacita non rientra nell'ambito dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 (regime previsto per gli "atti assoggettati all'imposta" di cui ai commi 1 e 2) e pertanto non beneficia del regime fisso/assorbente (50 euro) ma è soggetta all'ordinaria imposizione ipotecaria, alla tassa ipotecaria e al bollo nelle misure previste dalla tariffa e dalla normativa successivamente modificata (importo elevato a 200 euro per l'imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo secondo le previsioni applicabili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la qualificazione della trascrizione dell'accettazione tacita come formalità "direttamente conseguente" all'atto traslativo a titolo oneroso ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell'impugnazione del contribuente: la trascrizione dell'accettazione tacita non rientra nel regime esonerativo/fisso e resta assoggettata alle imposte e tasse ordinarie come sostenuto dall'Agenzia.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    Il regime di esenzione/assorbimento e la disciplina della misura fissa (50 euro) si applicano soltanto agli "atti assoggettati all'imposta" indicati nei commi 1 e 2 (atti traslativi a titolo oneroso). La norma va interpretata restrittivamente: non comprende le formalità che non siano direttamente consequenziali a tali atti.

  • d.l. n. 104 del 2013, art. 26, commi 1 e 2

    Ha modificato il regime previsto dall'art. 10, introducendo la misura fissa di 50 euro per imposte ipotecarie e catastali e rialzando l'importo fisso di talune imposte a 200 euro, incidendo sulla misura applicabile alle formalità correlate ai trasferimenti immobiliari.

  • codice civile, art. 476

    Definisce l'accettazione tacita di eredità (atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare). La Corte sottolinea che tale fattispecie può risultare da comportamenti o fatti e non coincide automaticamente con l'atto dispositivo.

  • codice civile, art. 2648

    Regola la trascrizione dell'accettazione dell'eredità: la trascrizione è prevista ma la norma distingue l'accettazione espressa (2° comma) dall'accettazione tacita (3° comma) e la possibilità di trascrizione da atti idonei (sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata). Ciò implica che la trascrizione dell'accettazione tacita non è automaticamente "atto traslativo a titolo oneroso".

  • codice civile, art. 2657 e art. 2650

    Stabiliscono i requisiti del 'titolo' idoneo alla trascrizione e il principio di continuità della pubblicità: la trascrizione deve poggiare su un titolo idoneo secondo le regole della pubblicità, ma questo non determina automaticamente l'applicabilità del regime fiscale agevolato previsto per gli atti traslativi a titolo oneroso.

  • d.lgs. n. 347 del 1990 (artt. 2 e 6)

    Individua la corrispondenza fra base imponibile dell'imposta ipotecaria/catastale e l'imposta di registro; l'art. 6 impone l'obbligo per il notaio di curare la trascrizione se l'atto è ricevuto o autenticato, ma non qualifica tutte le formalità collegate come rientranti nel regime agevolativo.

  • d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1 Tariffa, Parte Prima

    Individua gli atti assoggettati all'imposta di registro con le relative aliquote; l'art. 10 d.lgs. 23/2011 ha ristretto l'ambito del regime fisso alle ipotesi espressamente ivi indicate.

  • d.p.r. n. 642 del 1972, Tariffa, art. 3, comma 2-bis

    Prevista applicazione di tassa ipotecaria e imposta di bollo nelle misure ordinarie per le formalità non rientranti nel regime speciale; la Corte conferma che tali tributi restano applicabili se la trascrizione non è coperta dall'art.10, comma 3 del d.lgs. 23/2011.

  • legge n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis

    Disciplina gli adempimenti di conformità catastale (oggettiva e soggettiva) nei contratti: la sua funzione è relativa alla validità e agli obblighi di verifica del notaio, e non incide sull'ambito tributario delle esenzioni; la Corte richiama la distinzione fra profili di validità civile e profili tributari.

  • codice civile, artt. 2671 e 2678

    Richiamati in relazione agli obblighi del Conservatore e alle formalità di pubblicità immobiliare; sono richiamati per spiegare il funzionamento della trascrizione e della priorità, senza però estendere l'ambito dell'agevolazione fiscale.

Massime di principio

  • Il regime di esenzione/assorbimento e la misura fissa per imposte ipotecaria/catastale previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23/2011 si applica esclusivamente agli atti espressamente indicati nei commi 1 e 2 (atti traslativi a titolo oneroso) e alle formalità "direttamente consequenziali" a tali atti; non è estensibile ad altre formalità connesse.
  • La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non è automaticamente qualificabile come formalità direttamente conseguente a un atto traslativo a titolo oneroso: può derivare da comportamenti o fatti preesistenti e pertanto, di regola, non rientra nel regime agevolativo.
  • Occorre verificare la natura sostanziale dell'atto sottoposto a registrazione: prima di applicare il regime fisso/assorbente, il soggetto deve accertare che l'atto rientri tra quelli individuati dall'art. 10, commi 1-2, e che la formalità sia effettivamente conseguente agli effetti giuridici tipici del negozio.
  • Gli atti e le formalità richieste per garantire la pubblicità immobiliare (es. nota di trascrizione) possono essere soggette a tassazione ordinaria se non sono riconducibili, per contenuto ed effetti, alla categoria degli atti traslativi onerosi prevista dalla norma agevolativa.
  • Il notaio deve comunque rispettare gli obblighi di trascrizione e gli adempimenti formali previsti dalla disciplina notarile e catastale (termini, verifiche di conformità), ma tali obblighi non comportano automaticamente l'applicazione del regime fiscale agevolato.
  • In presenza di accettazione tacita, per richiedere la trascrizione è necessario che l'atto idoneo alla prova dell'accettazione tacita esista nella forma prevista (sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata), altrimenti non è possibile esercitare la pubblicità immobiliare.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione fiscale della formalità, è prudente considerare applicabili gli obblighi di imposta ordinaria e, se opportuno, chiedere preventiva consulenza o interpello per ridurre il rischio di rilievi erariali.

Testo integrale

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