Cassazione Civile, Ordinanza n. 30323/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Gambia aveva chiesto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. La Corte d'appello di Roma, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione limitata a un vizio di esame del motivo d'appello relativo all'erronea indicazione del paese di origine, aveva nuovamente respinto l'appello ritenendo non credibile la vicenda personale narrata e insussistenti i presupposti di ogni forma di protezione, anche alla luce della situazione generale del Gambia risultante dalle fonti consultate. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto, con due motivi connessi, violazione di norme sulla protezione internazionale e sul soggiorno per motivi umanitari, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, omessa applicazione dell'art. 10 Cost., nonché mancata considerazione dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19 del testo unico immigrazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni socio-politiche del paese d'origine, la situazione personale e il preteso radicamento sociale e lavorativo in Italia dal 2013, e avrebbe omesso la necessaria comparazione tra integrazione raggiunta in Italia e condizioni di rientro nel paese di provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi inammissibili perché generici e non confrontati con la ratio della sentenza impugnata. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva esaminato in modo dettagliato i profili rilevanti, escludendo sia una vulnerabilità soggettiva o oggettiva sia una effettiva integrazione lavorativa e sociale, nonostante la permanenza in Italia per circa otto anni. Le doglianze del ricorrente sono state considerate meramente astratte, prive di specifici riferimenti alle allegazioni e prove dedotte nel merito. La Corte ha inoltre ribadito che il diritto di asilo costituzionale è interamente attuato attraverso le tre forme tipiche di tutela previste dalla normativa ordinaria, senza margini per una diretta applicazione residuale dell'art. 10, comma 3, Cost. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero, e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di legittimità
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono stati evocati come parametri formali dei motivi di ricorso, poi ritenuti inidonei per difetto di specificità
artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 251/2007
richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure sulla protezione internazionale
richiamato dal ricorrente per contestare l'istruttoria e la valutazione delle fonti informative
art. 10 Cost.
la Corte afferma che il diritto di asilo è integralmente attuato dalle forme di protezione previste dalla normativa ordinaria e non residua una diretta applicazione ulteriore del precetto costituzionale
richiamato dal ricorrente quale limite all'espulsione/respinta in presenza di rischi nel paese d'origine
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente quale base del permesso per seri motivi umanitari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure contro il diniego della protezione umanitaria devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Ai fini della protezione umanitaria non basta allegare in astratto condizioni generali del paese di origine o un generico inserimento in Italia: occorre indicare e provare elementi individualizzanti di vulnerabilità e di effettiva integrazione, nonché confrontare concretamente le due condizioni di vita.
- Quando il giudice di merito abbia già esaminato in modo completo la vicenda personale, le condizioni del paese d'origine e il profilo dell'integrazione, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura del merito.
- Il diritto di asilo costituzionale è attuato dalla disciplina ordinaria dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per motivi umanitari; non residua uno spazio di diretta applicazione autonoma dell'art. 10, comma 3, Cost. fuori da tali istituti tipizzati.
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