Cassazione Civile, Ordinanza n. 11112/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2013, riferiti a un immobile ubicato nel comprensorio del consorzio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; l'agente della riscossione aveva partecipato al giudizio, mentre il consorzio non era stato evocato. In appello, il giudice tributario regionale ha rigettato l'impugnazione del consorzio ritenendo che, non essendo quest'ultimo parte del giudizio di primo grado, non potesse proporre appello. Il ricorrente ha dedotto: violazione del doppio grado e del contraddittorio; violazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello nel processo tributario; violazione delle norme sulla legittimazione passiva, sostenendo che l'unico legittimato passivo fosse l'ente impositore e che il concessionario fosse mero soggetto della riscossione; violazione della disciplina dell'integrità del contraddittorio; e violazione delle norme sulla chiamata in causa dell'ente creditore, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio o comunque riconoscere la legittimazione del consorzio a impugnare. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi perché tutti centrati sulla questione della legittimazione passiva/attiva nelle liti relative a contributi consortili riscossi mediante cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nelle controversie sui contributi consortili riscossi mediante cartella di pagamento, quando non si contestano meri vizi formali della cartella ma la pretesa sostanziale, la legittimazione passiva spetta al consorzio titolare del credito; tuttavia, se il consorzio non è stato parte del giudizio di primo grado, esso non può proporre appello contro la sentenza emessa nei confronti dell'agente della riscossione. La qualità di parte del primo grado è infatti il presupposto per la legittimazione all'impugnazione. Né l'appello dell'ente estraneo può essere convertito in intervento volontario in secondo grado, poiché nel processo tributario è ammesso solo l'intervento adesivo dipendente nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del controricorrente e con dichiarazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio del doppio grado di giudizio; la Corte non lo ritiene violato nella fattispecie.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la censura è ritenuta infondata.
Invocato per il principio del contraddittorio; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario; non impedisce la soluzione accolta dalla Corte.
Invocato in tema di legittimazione e interesse ad agire; non conduce all'accoglimento del ricorso.
Richiamato anche sul piano della partecipazione al giudizio e del contraddittorio.
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione alla parte legittimata nel processo tributario.
art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dal ricorrente sulla corretta individuazione del soggetto legittimato passivo.
Richiamato in tema di litisconsorzio necessario; la Corte esclude che ricorra nella specie.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato sulla disciplina dell'intervento nel processo tributario; è ammesso solo l'intervento adesivo dipendente.
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
La chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione ha natura di litis denuntiatio ed è onere dell'agente nei giudizi che investono il merito della pretesa.
art. 1 d.l. lgt. 1 dicembre 1918, n. 1446
Norma fondativa della possibilità di costituire consorzi per manutenzione e sistemazione di strade vicinali.
art. 2 d.l. lgt. 1 dicembre 1918, n. 1446
Disciplina la costituzione del consorzio e il procedimento approvativo del piano di ripartizione.
art. 7 d.l. lgt. 1 dicembre 1918, n. 1446
Prevede che i contributi consortili siano esigibili nei modi della riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli e cartelle.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Fondamento della giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai contributi consortili, ritenuti tributari.
Richiamato per qualificare il concessionario come semplice destinatario del pagamento, non titolare del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi consortili riscossi mediante cartella, se l'impugnazione investe la pretesa sostanziale e non soltanto vizi formali dell'atto, la legittimazione passiva appartiene all'ente titolare del credito; il concessionario della riscossione è invece solo il soggetto che cura la riscossione e non il titolare sostanziale della pretesa.
- La legittimazione a proporre appello o a resistere all'impugnazione spetta a chi sia stato parte del giudizio di primo grado, come risulta dalla sentenza impugnata, indipendentemente dalla titolarità del rapporto sostanziale.
- Nel processo tributario, l'omessa evocazione dell'ente impositore nel primo grado non determina automaticamente un litisconsorzio necessario né impone al giudice l'integrazione del contraddittorio; l'eventuale problema si risolve sul piano della legittimazione processuale.
- La chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione nelle controversie sul merito della pretesa ha natura di litis denuntiatio e costituisce un onere dell'agente, non una condizione di procedibilità o una chiamata che richieda autorizzazione giudiziale.
- Nel processo tributario l'intervento in appello è ammesso nei limiti dell'intervento adesivo dipendente; non è consentito utilizzare l'appello come strumento per far entrare ex post nel giudizio un soggetto rimasto estraneo al primo grado e titolare del credito sostanziale.
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