Cassazione Civile, Ordinanza n. 38116/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA per il periodo d’imposta 1984, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, sostenendo che la cartella fosse carente di motivazione perché non indicava il computo degli interessi. In particolare deduceva che dall’atto risultasse solo una cifra globale degli interessi, senza indicazione del capitale originario, delle aliquote e dei calcoli annuali, con impossibilità di ricostruire la fonte e l’entità del credito e di verificare anche un eventuale anatocismo. In cassazione ha articolato due motivi: il primo per violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, lamentando che la CTR avesse ritenuto sufficiente la motivazione della cartella; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata e avesse reso una motivazione non comprensibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che quando la cartella segue un atto presupposto che ha già determinato il debito d’imposta e gli interessi, la motivazione è sufficiente se richiama l’atto precedente e indica l’importo degli ulteriori accessori; l’obbligo di motivazione rafforzata, con indicazione della base normativa degli interessi, opera solo se la cartella è il primo atto notificato al contribuente. Nel caso concreto la cartella traeva origine da una decisione giurisdizionale e quindi il richiamo all’atto presupposto era sufficiente. Ha inoltre ritenuto infondato il profilo sulla motivazione incomprensibile, perché il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione; ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame nella parte in cui riguardava argomentazioni difensive e non un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione del concessionario e l’assenza di difese scritte dell’ente; la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è la norma invocata per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha precisato che non possono essere censurate come fatti decisivi le sole argomentazioni difensive
art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
richiede la motivazione degli atti amministrativi; per la cartella successiva ad atto presupposto è sufficiente il richiamo a quest’ultimo
art. 2, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato dal ricorrente come fonte dell’obbligo di motivazione; la Corte applica il principio secondo cui la motivazione può essere assolta mediante rinvio all’atto presupposto
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
l’obbligo di motivazione rafforzata della cartella opera solo se essa costituisce il primo atto notificato al contribuente
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del minimo costituzionale, cioè dell’esistenza di una motivazione non mancante
richiamato incidentalmente in tema di inammissibilità del motivo per omesso esame, senza autonoma decisività nel caso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
richiamato insieme all’art. 3 l. n. 241/1990 per il contenuto motivazionale degli atti della riscossione
Massime di principio
- La cartella di pagamento che segua un atto presupposto già determinativo del tributo e dei relativi interessi è sufficientemente motivata se richiama l’atto precedente e indica l’importo degli accessori maturati, senza necessità di riprodurre tutti i calcoli analitici.
- L’obbligo di motivazione della cartella è più intenso solo quando la cartella costituisce il primo atto portato a conoscenza del contribuente e svolge funzione impositiva autonoma.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: non basta denunciare una motivazione sintetica o poco persuasiva se il ragionamento decisorio resta comprensibile.
- L’omesso esame di argomentazioni difensive non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
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