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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05092/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, deducevano di essere stati inseriti in un ruolo unico del Ministero delle Finanze, di essere stati poi comandati presso vari enti pubblici e di avere revocato il consenso al comando prima della data di efficacia del trasferimento prevista dal d.l. n. 78 del 2010. Sostenevano quindi di dover essere considerati dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di avere diritto a rientrare in tale amministrazione; contestavano la legittimità del provvedimento ministeriale che disponeva il loro definitivo inquadramento, anche soprannumerario, nei ruoli degli enti presso cui prestavano servizio. Con il primo motivo denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 283 del 1998, del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010, del d.lgs. n. 300 del 1999, del d.m. 28 dicembre 2000 e degli artt. 4 e 6 CCNL comparto Ministeri. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 4 del CCNL integrativo del comparto Ministeri del 16 maggio 2001. In sostanza, lamentavano che la corte territoriale non avesse valorizzato la loro asserita appartenenza al MEF, la natura dei comandi annuali rinnovati con consenso scritto e la conseguente rilevanza della revoca del consenso ai fini del rientro nell'amministrazione di appartenenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che i lavoratori non erano dipendenti di ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma personale inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento, con disciplina speciale e autonoma rispetto al personale di ruolo. Per tale ragione non potevano invocare la procedura di riammissone prevista dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998, né la disciplina contrattuale sull'assegnazione temporanea presso altra amministrazione. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'inquadramento nei ruoli degli enti presso cui prestavano servizio ai sensi dell'art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010. Ha altresì condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 283 del 1998

    la riammissione nei ruoli dell'amministrazione finanziaria è prevista per il personale trasferito all'ente e alle società poi costituite, non per il personale solo distaccato e inserito in un ruolo ad esaurimento provvisorio.

  • art. 1 d.lgs. n. 283 del 1998

    ha istituito l'Ente Tabacchi Italiani per lo svolgimento delle attività già riservate all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e ne ha previsto la trasformazione in società per azioni.

  • art. 74 d.lgs. n. 300 del 1999

    ha previsto l'inclusione di tutto il personale del Ministero in un ruolo speciale e il suo distacco presso i nuovi uffici o agenzie fiscali secondo un piano di avvio delle attività.

  • d.m. 28 dicembre 2000

    ha articolato il ruolo speciale provvisorio in sezioni distinte, collocando il personale proveniente dall'AAMS distaccato presso l'ETI nella sezione 1/G.

  • art. 1, comma 563, l. n. 296 del 2006

    ha riconosciuto ai dipendenti del ruolo 1/G la possibilità di chiedere il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni di servizio, anche in soprannumero.

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010

    ha disposto l'inquadramento, dal 10 gennaio 2011, anche in soprannumero salvo riassorbimento, nei ruoli degli enti presso cui prestavano servizio i dipendenti già appartenenti all'AAMS distaccati presso l'ETI e dichiarati in esubero.

  • art. 4 CCNL comparto Ministeri

    l'assegnazione temporanea presso altra amministrazione presuppone che il dipendente mantenga un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza; tale presupposto mancava nella specie.

  • art. 4 CCNL integrativo comparto Ministeri del 16 maggio 2001

    non può derogare alla disciplina speciale dettata per la vicenda del personale ex AAMS/ETI.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il personale inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento, previsto da una disciplina speciale di riorganizzazione amministrativa, non è equiparabile ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione di riferimento, se a tale ruolo non corrispondono posti in organico.
  • Quando una norma speciale regola in modo compiuto il destino del personale dichiarato in esubero e ricollocato presso altre amministrazioni, essa prevale sulla disciplina generale o contrattuale dell'assegnazione temporanea, che non può essere invocata in contrasto con il regime speciale.
  • La procedura di riammissione o ricollocazione prevista per il personale trasferito a un ente o a società derivate non si applica al personale che sia stato soltanto distaccato e poi comandato presso altri uffici, se la legge collega il beneficio ai soli lavoratori trasferiti.
  • La revoca del consenso al comando è giuridicamente irrilevante quando il lavoratore non riveste un posto di ruolo nell'amministrazione da cui pretende il rientro e il suo rapporto è già regolato da una disciplina speciale di inquadramento nei ruoli dell'amministrazione di servizio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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