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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12537 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per versamenti d'imposta omessi o tardivi relativi agli anni 2001 e 2002. La società aveva versato la prima rata, ma aveva pagato in ritardo tre rate successive per ciascun anno d'imposta. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 76/19/2009 depositata il 23 giugno 2009, aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società, ritenendo che il ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima non invalidasse il condono. L'Agenzia ha proposto un unico motivo di cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 9-bis e 15 della legge n. 289/2002: secondo l'Ufficio, il pagamento iniziale non perfezionava la definizione se il contribuente aveva scelto il pagamento rateale e non aveva versato integralmente e nei termini tutte le rate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della società contro il diniego. Ha stabilito che il condono clemenziale dell'art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle rate dovute; in mancanza, l'Amministrazione può recuperare l'imposta originaria. La Corte ha distinto tale disciplina da quella dell'art. 16 sulla chiusura delle liti fiscali pendenti, per la quale l'omesso pagamento delle rate successive alla prima comporta invece l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con le conseguenze previste. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, poiché la giurisprudenza di legittimità si era stabilizzata dopo la proposizione del ricorso introduttivo. La prima notificazione del ricorso per cassazione era stata dichiarata nulla e ne era stato ordinato il rinnovo; la rinnovata notificazione è stata documentata con gli avvisi di ricevimento depositati il 10 marzo 2015.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall'art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, Legge finanziaria per il 2004), il condono - in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente - produce la definizione della lite pendente soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute, nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1 essendo legittimata l'Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della definizione della lite, al recupero della originaria imposta dovuta.

    Il condono clemenziale dell'art. 9-bis non si perfeziona con la sola dichiarazione o con il pagamento della prima rata: quando è scelto il pagamento rateale, occorre versare integralmente e nei termini tutte le rate. Se ciò non avviene, l'Amministrazione può recuperare l'imposta originariamente dovuta.

  • Legge n. 289/2002, artt. 8, 9 e 15

    Infatti, mentre le seconde introducono un "condono tributario premiale", riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l'art. 9 bis riguarda invece un condono tributario clemenziale che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni ed, a determinate condizioni, concede modalità di lavoro per il loro pagamento, ma senza prevedere alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario, Cass. 12.3.2004. n. 5077:id. 5 sez. 31.8.2007 n. 18353).

    Le forme di condono disciplinate dagli artt. 8, 9 e 15 sono distinte dal condono clemenziale dell'art. 9-bis: le prime prevedono una definizione mediante accertamento straordinario, mentre il secondo incide sulle sanzioni connesse a un illecito e non comporta un nuovo accertamento del rapporto tributario.

  • Legge n. 289/2002, art. 16

    Pertanto, al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 non può ritenersi applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale, nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali.

    La disciplina più favorevole prevista per la chiusura delle liti fiscali pendenti dall'art. 16 — secondo cui il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta l'iscrizione a ruolo, con sanzione e interessi, ma non l'inefficacia dell'istanza — non si estende al condono dell'art. 9-bis.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Il condono "clemenziale" non richiede una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando alcuna incertezza in ordine al "quantum" da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell'ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi come previsti dal comma 4.

    Per il condono clemenziale non è necessaria la liquidazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 36-bis: l'importo da pagare è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi previsti.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 14

    Pertanto, al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 non può ritenersi applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale, nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali.

    Nel diverso regime dell'art. 16 della legge n. 289/2002, le rate successive alla prima non pagate sono iscritte a ruolo a titolo definitivo secondo l'art. 14, con sanzione del 30 per cento delle somme non versate, ridotta della metà in caso di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza, oltre agli interessi legali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La norma è richiamata quale base del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    In conclusione, il ricorso va accolto, con la cassazione della impugnata sentenza e, potendo la causa essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va respinto il ricorso introduttivo della società.

    Poiché la causa poteva essere decisa sulla base degli elementi disponibili, la Corte, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.

  • Legge n. 890/1982, art. 7, ultimo comma

    All'udienza del 18/11/2014 è stato disposto rinvio a N.R., ordinandosi il rinnovo della notificazione del ricorso alla intimata Ferioli Filippo spa, non costituita, stante la nullità della prima notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, ma senza il rispetto delle prescrizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c. aggiunto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater conv.in L. n. 31 del 2008.

    La notificazione postale è stata ritenuta nulla per inosservanza delle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 7; la Corte ha disposto il rinnovo della notifica prima di proseguire il giudizio.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale come condizione per il perfezionamento, occorre verificare la disciplina specifica del singolo condono: per l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 è necessario il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.
  • Non si può estendere automaticamente a una diversa sanatoria il regime previsto per la chiusura delle liti fiscali pendenti: l'art. 16 e l'art. 9-bis hanno presupposti ed effetti differenti.
  • Se il condono clemenziale dell'art. 9-bis non si perfeziona per il mancato o tardivo pagamento delle rate, l'Amministrazione può recuperare l'imposta originaria.
  • Prima di applicare un principio relativo a un condono, occorre qualificare la misura: un condono premiale fondato su un accertamento straordinario non è equivalente a un condono clemenziale che riduce o elimina sanzioni senza ricalcolare il tributo.
  • Una notificazione postale eseguita senza rispettare le prescrizioni legali applicabili può essere dichiarata nulla e richiedere rinnovazione; in questo caso il processo è proseguito dopo il rinnovo documentato della notifica.

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