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Sentenza

Sentenza n. 16152/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento -dell’esclusione dalla procedura selettiva/stabilizzazione VV F e/o diniego all''assunzione comunicata con Decreto DIPVVF. COM-RM. REGISTRO UFFICIALE. U. -OMISSIS-. 09.03.2023; --di ogni altro atto antecedente successivo e concomitante, anche di estremi ignoti teso alla mancata assunzione in servizio, ivi compreso il Decreto del 28.02.2023 a firma del Direttore Centrale -OMISSIS- con cui “per i motivi indicati in premessa non si procede all''assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Sig. -OMISSIS-, nato il 17 marzo 1975”.

Giustizia amministrativa202308301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assunzione nella procedura speciale di stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del Fuoco, disposto con decreto del 28 febbraio 2023 e comunicato il 9 marzo 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo alla procedura speciale di reclutamento a domanda del personale volontario dei Vigili del Fuoco, contestava il diniego di assunzione motivato dalla mancanza delle qualità morali, in ragione di due sentenze irrevocabili: una per procurato allarme presso l’autorità, divenuta irrevocabile il 26 aprile 2008, e una di patteggiamento per acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti, divenuta irrevocabile il 19 giugno 2019. Deduceva la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, lamentando che l’Amministrazione non avesse considerato la memoria presentata. Contestava inoltre la violazione della l. 103/2017 e del bando, emanato prima della cosiddetta legge Orlando, e l’omessa considerazione di circostanze che avrebbero potuto condurre a un provvedimento conservativo. Sosteneva anche che la sentenza di patteggiamento non fosse equiparabile a una condanna.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non si applica alle procedure concorsuali secondo la disciplina del caso; l’Amministrazione aveva invece comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990. La memoria difensiva era stata presentata oltre il termine di dieci giorni e dopo il diniego; inoltre, secondo il giudice, non aggiungeva elementi idonei a modificare la decisione, che non sarebbe stata comunque diversa, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa sulla mancanza delle qualità morali: le funzioni operative dei Vigili del Fuoco, i contatti con la collettività e le attribuzioni di polizia giudiziaria giustificano un ampio potere di valutazione dell’affidabilità e della condotta degli aspiranti. Le due vicende penali irrevocabili sono state considerate ostative all’assunzione. Ha inoltre respinto la contestazione relativa al patteggiamento, rilevando che la sentenza ex art. 444 c.p.p. è equiparata a una condanna e che l’Amministrazione può valutarla in relazione alle mansioni da svolgere. Spese compensate per la peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La doglianza relativa al 10 bis va respinta trattandosi di procedura concorsuale, per cui l’Ufficio competente non ha dovuto inoltrare all’istante la comunicazione del preavviso di diniego né applicare tutte le garanzie procedimentali previste dal suddetto articolo, in quanto non conformi alla normativa prevista per il caso in esame.

    Il preavviso di rigetto e le relative garanzie non si applicano alla procedura concorsuale in esame.

  • art. 7 l. 241/1990

    La stessa Amministrazione, invece, ha correttamente applicato l ’art. 7 della l. 241/1990 comunicando al ricorrente esclusivamente l’avvio del procedimento di diniego all’assunzione.

    Nel procedimento di diniego in questione era dovuta la comunicazione di avvio, quale forma di partecipazione procedimentale, senza che ciò comportasse l’applicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Sul punto è opportuno rilevare tale scritto difensionale nulla aggiunge in ordine agli elementi già in possesso dell’Amministrazione e posti alla base della propria scelta discrezionale, motivo per cui il provvedimento amministrativo non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato e dunque di diniego, che in quanto tale non sarà annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990.

    La tardiva memoria non comporta l’annullabilità quando non apporta elementi nuovi e risulta che il contenuto del provvedimento non sarebbe stato diverso.

  • art. 5 d.lgs. 217/2005

    È stato quindi applicato l’art. 5 del d.lgs. 217/2005, per mancanza delle qualità morali.

    La mancanza delle qualità morali è stata individuata quale ragione ostativa all’assunzione nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Emerge quindi chiaramente, dall’esame congiunto delle citate disposizioni di legge, che il legislatore ha voluto estendere il possesso del restrittivo requisito delle qualità morali e di condotta alle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio e le Amministrazioni dello Stato che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa, sicurezza, polizia e giustizia, fra cui risulta compreso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

    Il requisito delle qualità morali e di condotta è richiesto anche per l’assunzione presso le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa, sicurezza, polizia e giustizia, categoria nella quale il giudice ricomprende il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

  • art. 26 l. 53/1989

    Tale ultima norma stabilisce che: “ per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’art.16 della legge 01/04/1981, n.121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della Magistratura ordinaria”.

    La norma prescrive per l’accesso ai ruoli indicati il possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; il giudice la considera, congiuntamente all’art. 35 d.lgs. 165/2001, fondamento dell’estensione del requisito alle amministrazioni interessate.

  • art. 444 c.p.p.

    Il patteggiamento è un rito deflativo, premiale in cui le parti definiscono anticipatamente il processo sulla base di una pena determinata consensualmente nella specie e nella quantità, ma rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare, anche alla luce delle specifiche mansioni che l’aspirante è chiamato a svolgere, quanto contemplato in una sentenza emessa a seguito del c. d. patteggiamento, equiparata a sentenza di condanna, di per sé non riconducibile ad una sentenza di assoluzione.

    La sentenza di patteggiamento, equiparata a una condanna, può essere valutata discrezionalmente dall’Amministrazione in relazione alle mansioni per le quali si chiede l’assunzione.

  • art. 15, comma 1-bis, l. 55/1990

    Il patteggiamento è un rito deflativo, premiale in cui le parti definiscono anticipatamente il processo sulla base di una pena determinata consensualmente nella specie e nella quantità, ma rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare, anche alla luce delle specifiche mansioni che l’aspirante è chiamato a svolgere, quanto contemplato in una sentenza emessa a seguito del c. d. patteggiamento, equiparata a sentenza di condanna, di per sé non riconducibile ad una sentenza di assoluzione.

    La sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna e può essere considerata dall’Amministrazione nella valutazione dell’affidabilità del candidato.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non trova applicazione quando le relative garanzie non sono compatibili con la disciplina della procedura; resta distinta la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7.
  • La presentazione tardiva di osservazioni non determina l’illegittimità del provvedimento se le osservazioni non apportano elementi nuovi rispetto a quelli già valutati e risulta che il contenuto dell’atto non sarebbe stato diverso, nei termini dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Per l’accesso ai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le qualità morali e di condotta costituiscono requisito rilevante in ragione delle funzioni operative, dei compiti di polizia giudiziaria e delle responsabilità connesse alla tutela delle persone e dei beni; l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l’affidabilità del candidato rispetto alle mansioni.
  • Le sentenze irrevocabili di patteggiamento sono equiparate a sentenze di condanna e possono essere considerate dall’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, in rapporto alle specifiche mansioni cui il candidato aspira.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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