Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio del 29 giugno 2022 recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, originato da fatti del 3 luglio 2021 e dalla proposta della Questura del 5 luglio 2021, fondata su un giudizio di pericolosità sociale. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 38, 39 e 40 TULPS e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti e motivazione carente e generica. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del principio di proporzionalità. In corso di giudizio ha chiesto alla Prefettura la revoca in autotutela, richiamando l’ammissione all’oblazione e l’estinzione del reato disposte il 19 maggio 2022, l’assenza di precedenti o pendenze penali, il tempo trascorso dai fatti e un precedente nulla osta del Questore del 30 giugno 2015.
La decisione
La Prefettura ha revocato in autotutela il divieto e la revoca, notificata al destinatario, ha eliminato l’atto e ogni sua efficacia presente e futura. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatta dall’iniziativa amministrativa la pretesa sostanziale del ricorrente e priva di utilità concreta una decisione sul merito dei motivi di annullamento. Ai fini delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione di soccombenza virtuale: ha ritenuto che i fatti fossero sufficienti a sostenere, al momento dell’adozione, l’istruttoria e la motivazione del divieto, poiché per i provvedimenti preventivi in materia di affidabilità nell’uso delle armi è sufficiente un quadro indiziario oggettivo e attendibile, diverso dallo standard probatorio del processo penale. La circostanza che l’oblazione e l’estinzione del reato fossero intervenute prima del decreto prefettizio non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a inficiarne la legittimità originaria. Le spese sono state compensate. È stata respinta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, perché il richiedente non aveva adempiuto agli incombenti documentali indicati dalla Commissione, relativi alla dichiarazione dei redditi propria e del nucleo familiare e alla dichiarazione sull’assenza di determinate condanne penali.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sostanziale del ricorrente abbia trovato piena soddisfazione in esito ad un’iniziativa dell’Amministrazione, rendendo superflua e priva di utilità concreta una decisione nel merito del ricorso.
La cessazione della materia del contendere richiede che un’iniziativa dell’amministrazione abbia soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, così da rendere inutile la decisione di merito.
art. 39 R.d. 773/1931 (TULPS)
Per giurisprudenza costante, l’accertamento dei fatti sotteso ai dubbi sull’affidabilità nell’uso delle armi differisce dagli accertamenti che caratterizzano il giudizio penale, dato che, nel primo caso, basta un quadro indiziario che lasci emergere elementi oggettivi, da cui poter desumere ragionevolmente, con un grado adeguato di attendibilità, i dubbi ai quali fa riferimento l’art. 43 del TULPS; non così invece nella sede del giudizio penale, contrassegnata da finalità punitive, non preventive, e dal principio della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Nel valutare la legittimità originaria del divieto di detenzione di armi, la natura preventiva della misura consente di fondare i dubbi di affidabilità su elementi oggettivi e su un quadro indiziario ragionevolmente attendibile, senza richiedere lo standard probatorio proprio del processo penale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
A seguito dell’istruttoria espletata dalla Questura di Caserta – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dalla quale non sono emersi ulteriori elementi pregiudizievoli a carico del ricorrente, la Prefettura di Caserta ha adottato il decreto di revoca del provvedimento interdittivo prot. n. 00-OMISSIS- del 2022, ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990, disponendo altresì che la Questura di Caserta provvedesse alla sua formale notifica al destinatario.
La Prefettura ha esercitato il potere di revoca previsto dalla norma dopo un’istruttoria che non ha evidenziato ulteriori elementi pregiudizievoli; la revoca ha eliminato l’efficacia del divieto impugnato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., il giudice procede ad una valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso originario secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente ove il giudizio avesse avuto il suo corso naturale.
Quando il giudizio si chiude senza una decisione di merito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, la regolazione delle spese può fondarsi sulla prognosi circa la parte che sarebbe risultata soccombente nel corso ordinario del giudizio.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., il giudice procede ad una valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso originario secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente ove il giudizio avesse avuto il suo corso naturale.
Nel regolare le spese, il giudice applica il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile della controversia se fosse proseguita.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002
Sul punto, il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi dal decreto di rigetto n. 54 del 18 luglio 2023, col quale la Commissione ha rilevato che il richiedente non aveva correttamente adempiuto all’incombente posto a suo carico col precedente decreto istruttorio n. 39 del 9 maggio 2023 riguardo, in particolare, al deposito dell’ultima dichiarazione dei redditi percepiti da lui e dal suo nucleo familiare, il completamento della dichiarazione circa l’inesistenza di condanne penali per reati ai sensi dell’art. 76, comma 4-bis, d.p.r. n. 115/2002.
La richiesta di patrocinio a spese dello Stato è stata respinta per il mancato completamento della documentazione e delle dichiarazioni richieste, comprese quelle relative alle condanne contemplate dalla norma.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è pronunciabile quando un’iniziativa dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e rende priva di utilità concreta la decisione sul merito del ricorso.
- Il giudizio di affidabilità richiesto per un divieto preventivo di detenzione di armi può fondarsi su elementi oggettivi e su un quadro indiziario ragionevolmente attendibile; non è necessario applicare lo standard probatorio proprio del processo penale, che persegue finalità punitive.
- Quando il giudizio si conclude senza una decisione di merito a seguito della soddisfazione della pretesa, la regolazione delle spese può basarsi sulla soccombenza virtuale, valutando l’esito che il ricorso avrebbe avuto se il giudizio fosse proseguito.
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