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Sentenza

Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell' Ordinanza di abbattimento n. 47 del 11.11.2025 avente ad oggetto tutela della pubblica e privata incolumità e del decoro urbano - demolizione del fabbricato abbandonato e pericoloso (con rimozione delle sue macerie) in Cancello ed Arnone (CE) Via Consolare (Particella 5074 - Foglio 22) di proprietà A.C.E.R. notificata a mezzo PEC ad A.C.E.R. il 11/11/2025 assunta al protocollo A.C.E.R. al n. 0188899 12/11/2025 - come emessa dal Comune di Cancello ed Arnone nonché verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico in data 11.11.2025 - prot. 19611, non comunicato e comunque la precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 35 del 30.09.2022 come richiamata dall'attuale ordinanza n. 47/2025 avente ad oggetto "la demolizione e rimozione macerie del fabbricato sito in Cancello ed Arnone (CE) Via Consolare (Particella 5074 - Foglio 22) di proprietà dell'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari, ora A.C.E.R."; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento 1) del provvedimento denominato “Tutela del decoro e dell’ambiente urbano – Ordinanza Sindacale n. 18 del 29.05.2024; 2) della DIFFIDA AD ADEMPIERE a firma del Responsabile Area III°-Tecnica: ing. Carlo Coppola del Comune di Cancello Arnone ed Ordinanza Sindacale n. 18 del 29.05.2024 con prot. del Comune n. 3371 del 17/02/2025 assunto al protocollo ACER al n. 24270 del 17.02-2026; 3) del provvedimento denominato “Impianto pubblicitario su immobile sito in via Consolare – proprietà Acer - Comunicazione di avvento smontaggio della struttura in tubi di sostegno del telone pubblicitario” 2° DIFFIDA AD ADEMPIERE all’Ordinanza Sindacale n. 18 del 29.05.2024. avente prot. comunale n. 4878 del 10.03.2026 ed assunto al protocollo ACER al n. 38860 del 10/03/2026; 4) del provvedimento denominato 3° DIFFIDA AD ESEGUIRE INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARENZE STRUTTURALI AI SENSI DELLE NTC 2018, IMMOBILE SITO IN VIA CONSOLARE DI CANCELLO ED ARNONE (CE), DI PROPRIETÀ ACER (PARTICELLA 5074 – FOGLIO 22) prot. del Comune n, 6231 del 31/03/2026 assunta al protocollo ACER n.52502 del 31/03/2026; nonché avverso qualsivoglia atto preordinato, connesso, consequenziale o presupposto quindi avverso gli atti richiamati;

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale n. 47 dell’11 novembre 2025 di demolizione urgente di un fabbricato di proprietà ACER e, con motivi aggiunti, tre diffide del Responsabile dell’Area Tecnica del 17 febbraio, 10 marzo e 31 marzo 2026; era stata inoltre impugnata l’ordinanza sindacale n. 18 del 29 maggio 2024 sul decoro urbano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente proprietario)

La controversia

ACER ha impugnato l’ordinanza n. 47/2025, con cui il Sindaco aveva ordinato la demolizione ad horas di un fabbricato abbandonato e ritenuto pericoloso, sito in via Consolare a Cancello ed Arnone, lamentando vizi di legittimità, tra cui difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità. L’ordinanza faceva riferimento al peggioramento delle condizioni strutturali, al rischio di crollo e alla precedente ordinanza del 2022, poi revocata nel 2023 dopo lavori di messa in sicurezza. ACER ha rappresentato di avere interdetto l’area e di avere avviato attività di monitoraggio, smaltimento dell’amianto e riqualificazione. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 18/2024 sul decoro urbano e tre successive diffide del Responsabile dell’Area Tecnica, deducendo, per queste ultime, incompetenza e violazione del principio di tipicità, oltre ad ulteriori censure. Le diffide intimavano interventi sul fabbricato per ragioni di sicurezza e decoro, richiamando la situazione di grave pericolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo per difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità: il Comune aveva disposto la demolizione integrale e immediata senza approfondire se il pericolo potesse essere fronteggiato con interventi conservativi, benché precedenti provvedimenti avessero ritenuto sufficienti opere di messa in sicurezza. Le allegazioni e la documentazione di ACER — interdizione dell’area, attività di monitoraggio e smaltimento dell’amianto, nonché avvio della riqualificazione — confermavano la necessità di una valutazione istruttoria più completa. Ha accolto anche le censure contro le tre diffide: poiché erano motivate dalla sussistenza di un grave pericolo per l’incolumità, il Responsabile dell’Area Tecnica non poteva adottarle come ordinanze contingibili e urgenti, attribuite al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000; inoltre, non risultava individuabile un diverso potere tipico esercitato dal Responsabile. Le diffide sono state quindi annullate per incompetenza e atipicità. Le doglianze contro l’ordinanza n. 18/2024 non sono state esaminate per difetto di interesse, poiché tale atto generale, rivolto indistintamente ai proprietari e conduttori di immobili e recante obblighi da attivare ove necessario, non era di per sé immediatamente lesivo per ACER. Il TAR ha annullato l’ordinanza n. 47/2025 e le tre diffide, condannando il Comune al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Il potere di ordinanza di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/200 costituisce un rimedio straordinario il cui esercizio è subordinato alla sussistenza di presupposti rigorosi quali un pericolo grave, attuale e imminente per la pubblica incolumità non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

    Il potere sindacale contingibile e urgente è straordinario e può essere esercitato solo in presenza di un pericolo grave, attuale e imminente, non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari. Il giudice applica tali presupposti all’ordinanza di demolizione, rilevando l’insufficienza dell’istruttoria sulla necessità della misura radicale.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere di ordinanza di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/200 costituisce un rimedio straordinario il cui esercizio è subordinato alla sussistenza di presupposti rigorosi quali un pericolo grave, attuale e imminente per la pubblica incolumità non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

    Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono un pericolo grave, attuale e imminente e l’impossibilità di fronteggiarlo con strumenti ordinari. La loro adozione compete al Sindaco e non può essere surrogata da diffide del Responsabile dell’Area Tecnica che, in base alle motivazioni, perseguano sostanzialmente la medesima finalità urgente.

Massime di principio

  • L’ordinanza sindacale contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica è un rimedio straordinario, subordinato all’accertamento di un pericolo grave, attuale e imminente non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
  • Prima di imporre la demolizione integrale e immediata di un edificio pericoloso, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria idonea a verificare se il rischio possa essere eliminato con interventi meno radicali, soprattutto quando precedenti misure di messa in sicurezza erano state ritenute sufficienti.
  • Un atto adottato dal Responsabile di un’area tecnica, motivato dalla necessità di fronteggiare un grave pericolo per l’incolumità pubblica e privata, non può sostituire un’ordinanza contingibile e urgente riservata al Sindaco; se non è riconoscibile un diverso potere tipico esercitato, l’atto è viziato anche per atipicità.
  • Un atto generale rivolto indistintamente ai proprietari e conduttori di immobili e recante obblighi condizionati alla necessità di interventi non è immediatamente lesivo per il singolo destinatario quando la lesione concreta deriva da successivi atti applicativi.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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