Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Questore di Caserta del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, fondato sulla valutazione di inaffidabilità nella custodia delle armi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo la violazione della l. 241/1990, degli artt. 11, 42 e 43 TULPS e della l. 110/1975, nonché difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione della proporzionalità. Ha lamentato la lesione della partecipazione procedimentale: dopo il preavviso di rigetto notificato il 2 dicembre 2022, sarebbe stato colpito da COVID-19 e da ulteriori patologie, avrebbe contattato telefonicamente il Commissariato per chiedere un nuovo appuntamento e gli sarebbe stato negato di presentare osservazioni oltre il termine. Nel merito, ha contestato che procedimenti penali non conclusi con condanna potessero fondare il diniego e ha richiamato la risalenza dell’episodio, la successiva buona condotta e il precedente possesso della licenza. L’episodio riguardava il furto, il 26 ottobre 2014, di un fucile custodito nell’abitazione, legato con catena e lucchetto a un calorifero; il procedimento penale per omessa custodia si era concluso per prescrizione. Il ricorrente ha inoltre invocato le protezioni dell’abitazione, il fatto di vivere solo e la custodia della pistola in un cassetto chiuso a chiave, contestando che le cautele adottate fossero negligenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: il preavviso aveva già indicato l’episodio dell’omessa custodia e il decreto ne aveva sviluppato la valutazione senza introdurre una nuova ragione di diniego. Le condizioni di salute non dimostravano l’impossibilità di presentare osservazioni scritte o tramite rappresentante; non risultavano una memoria presentata e rifiutata né una richiesta formale di differimento rimasta inevasa. Inoltre, il decreto era stato adottato oltre un mese dopo la scadenza del termine assegnato. Ha respinto la censura relativa alla prescrizione: l’autorità può valutare autonomamente e in chiave preventiva la condotta materiale, senza equiparare la prescrizione a una condanna o accertare la colpevolezza penale. Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio sulla custodia, basato sulla collocazione del fucile a vista sotto un calorifero: catena, lucchetto e protezioni esterne non rendevano quella sistemazione idonea a impedire l’accesso di terzi. Anche un singolo episodio di custodia incauta, se significativo, può sostenere una prognosi negativa; l’assenza di uso offensivo o di ulteriori abusi non è decisiva. La risalenza dell’episodio non ne eliminava la rilevanza, poiché esso conservava un nesso concreto con l’affidabilità richiesta per la gestione delle armi. Né il precedente rilascio della licenza consolidava un diritto al rinnovo: questo richiede una nuova verifica dei requisiti, e il ricorrente non aveva indicato interventi correttivi delle modalità di custodia trascurati dall’amministrazione. Infine, il mancato rinnovo è stato giudicato proporzionato alla finalità di prevenire la circolazione incontrollata delle armi; non sono emersi elementi di sviamento.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
Ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, l’autorità di pubblica sicurezza compie un apprezzamento preventivo, connotato da ampia discrezionalità, sulla sussistenza delle condizioni che consentano di confidare nel corretto uso delle armi e nell’osservanza degli obblighi inerenti alla loro disponibilità.
Il rilascio e il rinnovo della licenza non costituiscono un diritto incondizionato: l’autorità svolge una prognosi preventiva sull’affidabilità dell’interessato, sindacabile dal giudice quanto all’attendibilità dei presupposti e alla coerenza della valutazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura, in data 2 dicembre 2022, ha notificato all’interessato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda e ha individuato, quale elemento ostativo, il precedente relativo all’omessa custodia delle armi e al conseguente furto.
La partecipazione procedimentale non è stata violata perché la ragione ostativa era stata comunicata e il decreto non ha introdotto fatti o ragioni nuove; la difficoltà di recarsi personalmente presso gli uffici non provava l’impossibilità di partecipare in altra forma.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è risolutivo il richiamo alla disciplina dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, nella formulazione successiva alla legge n. 120 del 2020, posto che la questione controversa è se la partecipazione sia stata concretamente impedita, non se una comunicazione omessa possa essere sanata in giudizio.
La controversia non riguarda la sanatoria giudiziale dell’omissione del preavviso, ma l’accertamento se il contraddittorio sia stato concretamente impedito; nel caso, non è stata dimostrata una preclusione effettiva alla partecipazione.
art. 20 l. 110/1975
Si rammenta che l’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, impone che la custodia delle armi sia assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.
L’obbligo di custodia diligente mira a impedire che le armi entrino nella disponibilità di soggetti non autorizzati; la sua inosservanza può rilevare ai fini dell’affidabilità anche in assenza di uso offensivo o intenzionalmente improprio.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi non costituisce un diritto incondizionato. L’autorità di pubblica sicurezza può formulare una prognosi preventiva sull’affidabilità del richiedente, mentre il sindacato giurisdizionale verifica l’attendibilità dei presupposti e la coerenza della valutazione senza sostituire il proprio apprezzamento a quello amministrativo.
- La prescrizione del reato non equivale a una condanna e non accerta la colpevolezza, ma non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente, in chiave preventiva, la condotta materiale rilevante per l’affidabilità nella detenzione e custodia delle armi.
- Un episodio singolo di custodia negligente può giustificare una prognosi negativa quando sia concretamente significativo e adeguatamente valutato. La negligenza rileva anche senza abuso intenzionale o uso offensivo, poiché l’affidabilità comprende la capacità di impedire che l’arma sia accessibile a persone non autorizzate.
- La rilevanza di un episodio pregresso ai fini del rinnovo dipende dal suo nesso concreto con i requisiti richiesti per la licenza, non dalla sua sola vicinanza temporale. Il decorso del tempo, l’assenza di ulteriori condanne e il precedente possesso del titolo non eliminano automaticamente tale rilevanza; il precedente rilascio non consolida un diritto alla prosecuzione della licenza.
- Il preavviso di rigetto non viola l’art. 10-bis l. 241/1990 quando comunica già la ragione ostativa poi sviluppata nel provvedimento finale, senza introdurre una causa nuova. La difficoltà di partecipare in presenza non dimostra, da sola, l’impedimento concreto alla presentazione di osservazioni scritte o tramite rappresentante.
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