Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento 1. dell’ordinanza sindacale n. 25 del 17.11.2025 (doc. 1), adottata ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. n. 152/2006 e notificata in pari data ad Anas (prot. CDG 1003771-E) dal Comune di Casandrino, avente ad oggetto “Intimazione alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi al ripristino dello stato dei luoghi ex art.192 D.Lgs. n.152/2006 sulle aree sottoposte a sequestro, in Casandrino lungo le scarpate dell'Asse Mediano”; 2. del rapporto informativo prot. 22395 del 17.11.25 redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica. 3. di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale n. 25 del 17 novembre 2025, adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, che intimava ad ANAS di mettere in sicurezza, rimuovere e smaltire rifiuti speciali e pericolosi rinvenuti in un’area di circa 850 mq lungo strade interpoderali adiacenti all’Asse Mediano; impugnato anche il rapporto informativo comunale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore stradale)
Prevale il privato
La controversia
ANAS ha impugnato l’ordine di rimozione sostenendo di non essere legittimata passivamente: le particelle interessate risultavano di proprietà della Regione Campania e non erano comprese nell’area affidata alla sua gestione. Ha inoltre dedotto che i rifiuti si trovavano lungo stradine interpoderali accessibili da viabilità comunale, non riconducibili alle pertinenze della strada statale, e ha denunciato la violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. In sede cautelare erano stati inoltre rilevati, quali profili di possibile illegittimità, l’assenza di prova della colpa di ANAS e l’omesso accertamento in contraddittorio; la sentenza ha tuttavia ritenuto assorbente il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla carenza di legittimazione passiva di ANAS: le particelle risultano intestate alla Regione Campania e non incluse nel perimetro di competenza del concessionario; inoltre, la documentazione, anche fotografica, dimostra che i rifiuti si trovavano su stradine interpoderali a servizio di fondi privati, accessibili da due vie comunali, e non su pertinenze della strada statale gestita da ANAS. Tali aree non erano quindi nella diretta disponibilità o gestione della società né erano destinate permanentemente al servizio della strada ai sensi dell’art. 24 del Codice della Strada. Il TAR ha annullato l’ordinanza senza esaminare gli ulteriori profili. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti della Regione Campania.
Norme richiamate
La prima delle due disposizioni pone in capo al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, la responsabilità (in solido con gli autori dell’illecito) dell’abbandono dei rifiuti;
La responsabilità per l’abbandono dei rifiuti prevista dall’art. 192 è riferita al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area; non può essere imputata al soggetto che non abbia tale relazione con l’area interessata.
La seconda, stabilisce che il gestore delle strade è tenuto alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze.
Gli obblighi di pulizia del gestore stradale riguardano le strade e le relative pertinenze, non aree soltanto adiacenti che non ricadono nella sua disponibilità o gestione.
Osserva il Collegio che a mente dell’art. 24 del Codice della Strada sono considerate pertinenze stradali quelle destinate in modo permanente al servizio della strada; nella fattispecie, come evidenziato dalla ricorrente, lo sversamento è avvenuto su strade interpoderali poste a servizio di fondi privati e non della strada statale gestita da ANAS.
È pertinenza stradale l’area destinata in modo permanente al servizio della strada. Le stradine interpoderali a servizio di fondi privati non rientrano in tale nozione per il solo fatto di essere adiacenti alla strada statale.
Massime di principio
- L’obbligo del gestore stradale di pulire la strada e le sue pertinenze non si estende alle aree che siano soltanto adiacenti all’infrastruttura e non ricadano nella sua diretta disponibilità o gestione.
- Ai fini dell’imputazione degli obblighi di rimozione dei rifiuti, la pertinenza stradale richiede che l’area sia destinata in modo permanente al servizio della strada; non è sufficiente la mera contiguità fisica con l’infrastruttura.
- Non può essere ordinata al gestore stradale la rimozione di rifiuti rinvenuti su aree di proprietà altrui che non siano comprese nel perimetro della gestione affidatagli né costituiscano pertinenze della strada.
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