Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) del provvedimento del Prefetto di Caserta prot. n. -OMISSIS-del 1°.3.2023 recante il divieto di svolgere l’attività di noleggio presso i locali di -OMISSIS-; della nota della Questura di Caserta; b) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; c) delle note del Nucleo Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Caserta; d) del provvedimento della Camera di Commercio di Caserta recante invito a presentare denuncia di cessazione di attività aziendale; e) della Circolare Ministeriale n-OMISSIS-); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202301737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto prefettizio di svolgere l’attività di noleggio presso i locali indicati e atti conseguenti, compreso l’invito della Camera di Commercio a presentare denuncia di cessazione dell’attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La titolare di una piccola impresa di noleggio auto ha impugnato il divieto adottato dalla Prefettura di Caserta, nonché gli atti connessi della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Camera di Commercio, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 11 T.U.L.P.S.: la ricorrente sarebbe incensurata e la norma non consentirebbe di estendere le verifiche ai coniugi o conviventi, né di far derivare conseguenze per l’impresa da contestazioni relative a terzi estranei all’attività. Ha inoltre contestato l’atto camerale, sia in via derivata dall’illegittimità del divieto prefettizio, sia per vizi propri: l’impresa risultava iscritta per più attività e l’invito a cessare l’attività aziendale avrebbe potuto incidere anche su attività diverse dal noleggio. La ricorrente aveva riferito che il procedimento prefettizio era stato avviato nel luglio 2022 in ragione delle condanne del marito, relative anche a reati mafiosi e a fatti risalenti fino al 2011.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 11 T.U.L.P.S.: pur essendo l’autorizzazione di polizia personale e dovendo la valutazione riguardare il titolare, l’autorità può considerare elementi riferiti a persone a lui vicine quando ciò sia necessario a verificare il rischio che l’impresa sia in concreto gestita o condizionata da soggetti privi dei requisiti morali. Nel caso concreto, i gravi precedenti penali del marito e di un altro convivente, unitamente al contesto ambientale, rendevano credibile il rischio di condizionamenti della criminalità organizzata e giustificavano il giudizio negativo di affidabilità per l’attività di noleggio senza conducente. Ha respinto anche la censura relativa all’atto camerale: secondo il TAR, tutti gli atti impugnati si riferivano testualmente alla sola attività di noleggio svolta nei locali indicati, senza estendersi alle altre attività aziendali. La precedente domanda cautelare era stata respinta. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero dell’Interno le spese, liquidate in € 2.000 oltre IVA, CNAP, spese generali e contributo unificato se versato; nessuna statuizione sulle spese nei confronti della Camera di Commercio, non costituitasi.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    L'art. 11 TULPS disciplina i requisiti soggettivi della persona titolare dell'autorizzazione e prevede cause ostative fondate sulle condanne e sulla condotta dell'interessato. Le autorizzazioni di polizia hanno infatti carattere personale ("intuitu personae") e la valutazione deve riguardare il soggetto che chiede o possiede il titolo. Tuttavia, la giurisprudenza ammette che l'autorità possa considerare anche elementi riferibili a persone vicine al titolare, in particolare qualora sussista il rischio che l'impresa sia di fatto gestita o condizionata da soggetti privi dei requisiti morali richiesti.

    Il requisito soggettivo di affidabilità riguarda il titolare dell’autorizzazione, ma la valutazione può comprendere elementi relativi a coniugi o conviventi se rilevanti per accertare un rischio concreto di gestione o condizionamento dell’impresa da parte di soggetti privi dei requisiti morali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria; il testo non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La norma è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle autorizzazioni di polizia, il carattere personale del titolo impone di valutare i requisiti morali del titolare; l’autorità può tuttavia considerare i precedenti e le relazioni di persone a lui vicine quando gli elementi del caso rendano concreto il rischio che l’attività sia gestita o condizionata da soggetti privi dei requisiti richiesti.
  • La pluralità e gravità dei precedenti penali di persone vicine al titolare, valutata insieme al contesto in cui l’attività viene svolta, può giustificare un giudizio negativo di affidabilità per un’attività di noleggio senza conducente suscettibile di agevolare condotte illecite.
  • Un atto che invita alla cessazione dell’attività in conseguenza di un divieto amministrativo riferito testualmente a una specifica attività non si estende, per ciò solo, alle ulteriori attività esercitate dall’impresa.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttive
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.