Cassazione Civile, Ordinanza n. 00203/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività presso un'azienda ospedaliera pubblica dal 1.4.2016 al 31.1.2019 in forza di cinque contratti di somministrazione a termine, prorogati complessivamente ventuno volte, con mansioni di ausiliario specializzato. Egli sosteneva che i rapporti fossero nulli e illegittimi perché utilizzati per esigenze non davvero temporanee, bensì per coprire fabbisogni ordinari e stabili dell'ente, e chiedeva: l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il risarcimento del danno per abuso del lavoro somministrato a termine; la ricostruzione di carriera anche per mansioni superiori. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda risarcitoria, liquidando dodici mensilità. La Corte d'appello, su impugnazione della sola azienda ospedaliera, aveva invece riformato integralmente la decisione, riconoscendo sì l'illegittimo ricorso alla somministrazione per attività ordinarie e in difetto dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità, ma negando il risarcimento perché non era stato superato il limite dei 36 mesi e perché mancava la prova concreta del danno. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, errores in procedendo per violazione del giudicato e del principio tantum devolutum quantum appellatum, sostenendo che l'appello non avesse censurato il quantum del risarcimento; con il secondo motivo ha denunciato violazione di norme sul lavoro pubblico e sulla somministrazione, sostenendo che il diritto al risarcimento non dipendeva dal superamento di 36 mesi, essendo sufficiente l'accertata violazione della regola di temporaneità dell'art. 36 d.lgs. 165/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché l'azienda ospedaliera aveva impugnato l'an della pretesa risarcitoria, sicché non poteva formarsi giudicato sul quantum della condanna di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001 nel ricorso alla somministrazione a termine integra un illecito che dà diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, senza che sia necessario il superamento di una soglia di 36 mesi. La Corte ha precisato che la nullità dei contratti non consente la conversione a tempo indeterminato nei confronti della P.A., ma comporta l'imputazione del rapporto alla P.A. utilizzatrice e fonda la tutela risarcitoria secondo i parametri presuntivi richiamati dalla disciplina speciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sulla domanda risarcitoria alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
è invocato per denunciare errores in procedendo relativi alla delimitazione del devolutum e al giudicato, ma il motivo viene ritenuto infondato perché l'appello investiva l'an della pretesa risarcitoria.
richiamato per dedurre la violazione del giudicato, ma escluso perché la statuizione sul quantum non poteva consolidarsi una volta impugnato l'an del risarcimento.
richiamato per sostenere l'acquiescenza sul capo risarcitorio; la Corte lo esclude poiché il capo era stato comunque devoluto in appello quanto all'esistenza del diritto.
richiamato per asserita ultrapetizione; la Corte ritiene che il giudice di merito si sia mantenuto nei limiti del devoluto.
richiamato nel primo motivo; non ravvisata violazione nei poteri decisori del giudice d'appello.
richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa eccedenza rispetto ai limiti dell'appello.
richiamato nel primo motivo; non emerge violazione processuale rilevante.
la caducazione della pronuncia per inesistenza del diritto fa venire meno la statuizione condannatoria consequenziale.
norma processuale posta a base del secondo motivo per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
comma 2; comma 5-quater; comma 5
la P.A. può ricorrere a lavoro flessibile solo per esigenze temporanee o eccezionali; i contratti conclusi in violazione sono nulli e determinano responsabilità erariale; resta esclusa la trasformazione a tempo indeterminato, ma permane la tutela risarcitoria per abuso del ricorso al lavoro a termine o somministrato.
art. 32 della legge n. 183 del 2010
richiamato come parametro del risarcimento del danno c.d. eurounitario, in combinazione con il principio delle indennità onnicomprensive.
art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato nel motivo, ma la Corte valorizza soprattutto l'art. 38 del medesimo decreto e il coordinamento con l'art. 36 d.lgs. 165/2001.
esclude per la P.A. l'applicazione della disciplina sulla somministrazione irregolare che comporta la traslazione del rapporto in capo all'utilizzatore, ma non elimina la nullità e la responsabilità della P.A. nelle ipotesi vietate.
art. 4 direttiva 2008/104/CE
richiamata per sostenere la compatibilità della tutela risarcitoria con la disciplina europea sulla somministrazione.
art. 5 direttiva 2008/104/CE
richiamata nel secondo motivo; la Corte la coordina con l'obiettivo di evitare la permanenza stabile del lavoro tramite agenzia.
art. 6 direttiva 2008/104/CE
richiamata nel secondo motivo, senza autonoma portata decisoria specificata.
art. 10 direttiva 2008/104/CE
richiamata nel secondo motivo, senza autonoma portata decisoria specificata.
art. 400 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato solo per contrastare argomenti della Corte territoriale, ma non decisivo nella ratio decidendi.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
indicato come parametro attuale per la liquidazione presuntiva del danno da abuso di contratti a termine.
art. 12, comma 1, d.l. n. 131 del 2024 conv. in l. n. 166 del 2024
richiamato per la nuova formulazione dell'art. 36, comma 5, seconda parte, quale criterio di quantificazione quando applicabile.
richiamato come criterio di quantificazione via rinvio nel precedente delle Sezioni Unite.
art. 30 ss. d.lgs. n. 81 del 2015
richiamati per il coordinamento tra disciplina generale della somministrazione e regime speciale del pubblico impiego.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
ribadisce il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato per la P.A.
art. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8
citato nel richiamo al criterio equitativo-indennitario del precedente delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'uso della somministrazione a termine da parte della pubblica amministrazione è consentito solo per esigenze temporanee o eccezionali; se tali presupposti mancano, il contratto è nullo e sorge responsabilità della P.A. utilizzatrice.
- La nullità della somministrazione irregolare nei confronti della pubblica amministrazione non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma comporta l'imputazione del rapporto alla P.A. ai fini delle responsabilità conseguenti.
- Per il lavoratore che abbia subito un abuso nel ricorso alla somministrazione o al lavoro a termine nel settore pubblico, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario sorge dall'accertata violazione dei presupposti legali della temporaneità/eccezionalità, senza necessità di dimostrare il superamento di una soglia di 36 mesi se tale soglia non è prevista dalla disciplina applicabile.
- Quando l'appello investe l'an della pretesa risarcitoria, non può formarsi giudicato sul quantum della condanna di primo grado, poiché la caducazione del titolo del diritto travolge anche la statuizione accessoria di pagamento.
- La liquidazione del danno da abuso del lavoro flessibile nella P.A. può avvenire in via presuntiva secondo i parametri legali richiamati dalla disciplina speciale, con possibilità di prova del maggior danno da parte del lavoratore.
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