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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00206/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il lavoratore, già dipendente ex Co.I.ME. con rapporto regolato dal c.c.n.l. edile industria e impiegato amministrativo di VI livello presso uffici del Comune, era stato incaricato della segreteria particolare del Commissario straordinario "in aggiunta" alle ordinarie mansioni. Una determina dirigenziale aveva previsto per tale incarico la liquidazione di un'indennità una tantum ai sensi dell'art. 44, comma 15, del c.c.n.l. edili, ma la Ragioneria comunale non l'aveva approvata e l'emolumento non era stato corrisposto. Il ricorrente sosteneva che il diritto all'indennità derivasse dalla gestione commissariale straordinaria, dai poteri del Commissario che aveva assunto quelli della Giunta e dalla natura suppletiva e straordinaria dell'incarico, denunciando la violazione delle norme regionali che attribuiscono al Commissario i poteri degli organi comunali e delle clausole collettive (artt. 44 e 47 c.c.n.l.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non tanto sulla sola incompatibilità tra indennità collettive, quanto soprattutto sul fatto che la determina dirigenziale aveva attribuito l'emolumento in violazione dei criteri fissati dalla deliberazione di Giunta del 2008: l'indennità era prevista solo per obiettivi preventivamente affidati, con criteri oggettivi e certi, e la Corte d'appello aveva qualificato l'atto come adottato in carenza di potere e in contrasto con l'atto di indirizzo. Il ricorso, invece, insisteva sui poteri del Commissario straordinario e sulla straordinarietà dell'incarico, ma ciò non incideva sulla decisione, perché l'atto contestato proveniva dal dirigente e non dall'organo di governo; inoltre il ricorrente sollecitava una diversa interpretazione di merito della deliberazione e una rivalutazione di fatto non consentite in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva del Comune. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l. edili

    la disposizione collettiva viene richiamata come base dell'indennità una tantum richiesta, ma la sua applicazione concreta è subordinata ai criteri fissati dalla deliberazione di Giunta e non consente una liquidazione fuori dalle condizioni previste

  • art. 47 c.c.n.l. edili

    è richiamato come altra indennità già riconosciuta al lavoratore; la Corte di merito aveva ritenuto incompatibile la cumulabilità con quella richiesta

  • art. 11, comma 4, L.R. Sicilia 15 settembre 1997, n. 35

    richiamato dal ricorrente per sostenere i poteri del Commissario straordinario in sostituzione degli organi comunali

  • art. 55 O.R.EE.LL. (L.R. 15 marzo 1963, n. 16)

    come sostituito dall'art. 14 L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art. 28 L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art. 13 L.R. 16 dicembre 2008, n. 22

    invocato per affermare che le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal Commissario straordinario

  • art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato dalla Corte come norma che delimita i poteri dirigenziali; la determina è stata ritenuta in contrasto con tale cornice ordinamentale e dunque adottata in carenza di potere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    richiamata ai fini dell'attestazione dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare una argomentazione secondaria o diversa da quella decisiva.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla violazione dei criteri e dei limiti posti da un atto di indirizzo o da una deliberazione organizzativa, il ricorrente deve censurare specificamente tale violazione; non è sufficiente invocare genericamente il diverso quadro di poteri dell'organo sovraordinato.
  • La deduzione della natura straordinaria o aggiuntiva di un incarico non consente, di per sé, di superare le condizioni oggettive previste dall'atto amministrativo o dall'atto di indirizzo che disciplina l'erogazione dell'emolumento.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova interpretazione di merito di una deliberazione o una diversa valutazione dei fatti quando la Corte territoriale ha già escluso che i presupposti fattuali e normativi dell'emolumento risultino integrati.
  • Se l'atto attributivo di un beneficio economico è adottato dal dirigente oltre i limiti fissati dall'atto di indirizzo e dalle norme che regolano la competenza, può essere qualificato come atto compiuto in carenza di potere, con conseguente illegittimità della pretesa economica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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