Cassazione Civile, Ordinanza n. 00207/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento a una dirigente generale della Regione Siciliana dell'incarico di commissario liquidatore di due società partecipate regionali, deliberato dalle rispettive assemblee dei soci nel 2011. La dirigente ha chiesto di accertare il proprio diritto a trattenere i compensi liquidati per tali incarichi, sostenendo che si trattasse di prestazioni di natura privatistica e libero-professionale, non riconducibili agli incarichi aggiuntivi soggetti al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, in base all'art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000, tali incarichi rientrassero tra quelli conferiti in ragione dell'ufficio o su designazione dell'amministrazione e che, pertanto, i compensi dovessero essere versati all'amministrazione di appartenenza. Con il ricorso per cassazione la dirigente ha dedotto la violazione degli artt. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000, 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e 9, comma 3, d.l. n. 78/2010, contestando sia l'applicazione del principio di onnicomprensività agli incarichi ricevuti dalle società partecipate, sia l'inquadramento dell'incarico di liquidatore come incarico aggiuntivo conferito in ragione dell'ufficio o su designazione dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui il compenso per gli incarichi di liquidatore di società partecipate, conferiti a una dirigente regionale su designazione dell'amministrazione, non può essere trattenuto dalla dirigente ma deve confluire all'amministrazione di appartenenza, secondo il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale. La Corte ha valorizzato il tenore letterale dell'art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000, la disciplina statale dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 9, comma 3, d.l. n. 78/2010, considerato applicabile anche alla Regione Siciliana. Ha inoltre richiamato che, nel caso concreto, la Regione era socio pubblico delle società e aveva designato la dirigente, sicché gli incarichi erano riconducibili ai compiti d'ufficio. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata difesa delle intimate.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, L.R. 15 maggio 2000, n. 10
"Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti... nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione di appartenenza ..."
La disposizione ha portata ampia e ricomprende tutti gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio o su designazione dell'amministrazione; i compensi di terzi non spettano al dirigente ma all'amministrazione di appartenenza.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Il trattamento economico dei dirigenti remunera ogni incarico aggiuntivo riconducibile all'ufficio; non sono dovuti compensi ulteriori per attività rientranti nelle funzioni dirigenziali.
art. 9, comma 3, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122
"nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale ... non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi"
Rafforza il principio di onnicomprensività e sterilizza le previsioni che consentono ai dirigenti generali di percepire quote dei compensi per incarichi aggiuntivi; la norma è applicabile anche alla Regione Siciliana.
art. 4, comma 1, L.R. n. 2/2008
Ribadisce, per il personale dirigenziale regionale, la vigenza del principio di onnicomprensività e il rinvio ai criteri della contrattazione dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio, fermo il divieto di cumulare più di tre incarichi.
art. 60, comma 1, CCNL Area dirigenziale Presidenza del Consiglio dei Ministri
"i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione e confluiscono sui fondi ... per essere destinati al trattamento economico accessorio"
I compensi per incarichi aggiuntivi non possono essere trattenuti dal dirigente, ma devono essere versati all'amministrazione e destinati al trattamento accessorio secondo le regole contrattuali.
art. 13, comma 1, CCNI dirigenti Presidenza del Consiglio
"... viene loro corrisposto ai fini del trattamento accessorio ... una quota pari al 50% dell’importo corrisposto dai terzi ..."
La contrattazione integrativa può prevedere una quota accessoria per gli incarichi aggiuntivi, ma sempre partendo dal versamento del compenso all'amministrazione, non al dirigente.
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato nel quadro ricostruttivo del giudice contabile come possibile ulteriore profilo di violazione per omesso versamento dei compensi all'amministrazione di appartenenza.
Nel periodo di liquidazione il potere gestorio passa ai liquidatori, che assumono la gestione della società con finalità liquidatoria; ciò consente di includere i liquidatori tra gli organi di gestione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale vige il principio di onnicomprensività del trattamento economico: non sono dovuti compensi ulteriori per attività o incarichi riconducibili alle funzioni d'ufficio o conferiti in ragione dell'ufficio o su designazione dell'amministrazione.
- Quando un incarico è conferito a un dirigente pubblico da un soggetto terzo ma su designazione dell'amministrazione di appartenenza, il compenso non spetta al dirigente a titolo personale; deve essere versato all'amministrazione, salvo il diverso regime accessorio eventualmente previsto dalla legge o dalla contrattazione.
- L'art. 9, comma 3, d.l. n. 78/2010 rafforza il principio di onnicomprensività per i dirigenti generali, escludendo la percezione diretta di quote dei compensi derivanti da incarichi aggiuntivi e risultando applicabile anche alle Regioni a statuto speciale se qualificato come norma fondamentale di riforma economico-sociale.
- Nell'interpretazione delle norme sugli incarichi aggiuntivi del dirigente pubblico rileva il dato letterale ampio: espressioni come "qualsiasi incarico" e "su designazione della stessa" consentono di ricomprendere anche incarichi formalmente conferiti da organi societari terzi, se sostanzialmente collegati alla designazione dell'amministrazione di appartenenza.
- I liquidatori di società rientrano, per la loro funzione gestoria nella fase di liquidazione, nel novero degli organi di gestione; pertanto la nomina di un dirigente pubblico a liquidatore di una società partecipata può integrare un incarico aggiuntivo soggetto al regime dell'onnicomprensività.
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