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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00208/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcuni lavoratori ex LSU convenivano il Comune chiedendo l'accertamento della conversione di plurimi rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine e da perdita di chances, nonché il pagamento delle differenze retributive e del TFR connessi al riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo non applicabili la disciplina sul contratto a termine e la direttiva UE, per la natura assistenziale e speciale del rapporto. La Corte d'appello, invece, in parziale riforma, dichiarava la nullità del termine, condannava il Comune al risarcimento e riconosceva progressione economica, TFR e differenze retributive. Il Comune proponeva quattro motivi di ricorso: 1) nullità del processo per omesso litisconsorzio della Regione Siciliana/Assessorato regionale; 2) violazione delle leggi regionali sul lavoro socialmente utile e contestazione della qualificazione dei rapporti come subordinati; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; 4) errata condanna alle spese. In memoria chiedeva anche dichiararsi cessata la materia del contendere per alcune posizioni per transazione o conciliazione.

La decisione

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per alcuni controricorrenti: gli eredi della lavoratrice deceduta che avevano accettato una proposta transattiva e i lavoratori che avevano sottoscritto verbali di conciliazione. Per il resto dichiara il ricorso inammissibile: i primi due motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sullo svolgimento di fatto dell'attività in forme subordinate e sulla conseguente applicazione delle tutele del lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.; il terzo motivo è inammissibile perché introduce una questione di prescrizione non trattata nella sentenza impugnata senza adeguata specificazione della sua deduzione nei gradi di merito; il quarto motivo è inammissibile perché censura un effetto della soccombenza e non un vizio della decisione. Il Comune è condannato alle spese nei confronti degli altri controricorrenti, oltre alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per dedurre un preteso difetto di contraddittorio e la necessità della partecipazione della Regione Siciliana, eccezione ritenuta non pertinente alla ratio della decisione impugnata

  • L.R. nn. 85/95 e 16/06

    invocate dal ricorrente per sostenere la specialità del rapporto e l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma la censura non ha colto la base decisoria della sentenza di merito

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per l'eccezione di prescrizione, dichiarata inammissibile perché questione non emergente dalla sentenza impugnata e non adeguatamente specificata quanto alla deduzione nei gradi di merito

  • art. 91 c.p.c.

    invocato contro la condanna alle spese, ma la Corte rileva che la condanna deriva dalla soccombenza, quindi la censura non investe un vizio della sentenza

  • art. 2126 c.c.

    la Corte lo richiama come fondamento delle tutele applicabili allo svolgimento di fatto di prestazioni in forme subordinate, anche se il rapporto non sia validamente costituito nei termini dedotti

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che i motivi devono intercettare la ratio decidendi e che la deduzione di omessa pronuncia richiede specifico inquadramento del vizio

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione sull'opposizione alla proposta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa e per i limiti delle nuove deduzioni in cassazione

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore delle controparti e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta dopo opposizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. 3504/2024

    richiamata quale precedente sullo svolgimento di fatto in forme subordinate e sull'applicazione dell'art. 2126 c.c.

  • Cass. 17101/2017

    richiamata quale precedente sullo svolgimento di fatto in forme subordinate e sulle tutele conseguenti

  • Cass. 25672/2017

    richiamata quale precedente sulle tutele eurounitarie contro la reiterazione di contratti a termine

  • Cass. 20694/2018

    richiamata sul principio di specificità del ricorso quando si deducono questioni non trattate nella sentenza impugnata

  • Cass. 15430/2018

    richiamata sul principio di specificità del ricorso quando si deducono questioni non trattate nella sentenza impugnata

  • Cass. 23675/2013

    richiamata sul principio di specificità del ricorso quando si deducono questioni non trattate nella sentenza impugnata

  • Cass., Sez. Un., n. 17931/2013

    richiamata per precisare come va dedotto in cassazione il vizio di omessa pronuncia

  • Cass. 21355/2013

    richiamata per affermare l'inammissibilità, in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., di nuove eccezioni e questioni di fatto sopravvenute

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    richiamata per l'attestazione dei presupposti processuali ai fini dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono investire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limita a riproporre una diversa qualificazione giuridica senza confrontarsi con il fondamento logico-giuridico della decisione.
  • Se il giudice di merito accerta che la prestazione è stata resa di fatto in forme subordinate, possono applicarsi le tutele proprie del lavoro subordinato anche quando la validità formale del rapporto sia contestata, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e in coerenza con la tutela contro l'abuso del termine.
  • La deduzione in cassazione di una questione non trattata nella sentenza impugnata richiede specifica allegazione dell'avvenuta deduzione nei gradi di merito e puntuale indicazione dell'atto in cui ciò è avvenuto; in difetto il motivo è inammissibile per novità.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non denuncia un vizio della sentenza, ma contesta soltanto la conseguenza processuale della soccombenza.
  • Le memorie in cassazione hanno funzione illustrativa e non possono introdurre nuove eccezioni, nuove questioni di fatto o temi che richiedano accertamenti istruttori sopravvenuti.
  • Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta accelerata dopo opposizione, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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