Cassazione Civile, Ordinanza n. 00208/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni lavoratori ex LSU convenivano il Comune chiedendo l'accertamento della conversione di plurimi rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine e da perdita di chances, nonché il pagamento delle differenze retributive e del TFR connessi al riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo non applicabili la disciplina sul contratto a termine e la direttiva UE, per la natura assistenziale e speciale del rapporto. La Corte d'appello, invece, in parziale riforma, dichiarava la nullità del termine, condannava il Comune al risarcimento e riconosceva progressione economica, TFR e differenze retributive. Il Comune proponeva quattro motivi di ricorso: 1) nullità del processo per omesso litisconsorzio della Regione Siciliana/Assessorato regionale; 2) violazione delle leggi regionali sul lavoro socialmente utile e contestazione della qualificazione dei rapporti come subordinati; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; 4) errata condanna alle spese. In memoria chiedeva anche dichiararsi cessata la materia del contendere per alcune posizioni per transazione o conciliazione.
La decisione
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per alcuni controricorrenti: gli eredi della lavoratrice deceduta che avevano accettato una proposta transattiva e i lavoratori che avevano sottoscritto verbali di conciliazione. Per il resto dichiara il ricorso inammissibile: i primi due motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sullo svolgimento di fatto dell'attività in forme subordinate e sulla conseguente applicazione delle tutele del lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.; il terzo motivo è inammissibile perché introduce una questione di prescrizione non trattata nella sentenza impugnata senza adeguata specificazione della sua deduzione nei gradi di merito; il quarto motivo è inammissibile perché censura un effetto della soccombenza e non un vizio della decisione. Il Comune è condannato alle spese nei confronti degli altri controricorrenti, oltre alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per dedurre un preteso difetto di contraddittorio e la necessità della partecipazione della Regione Siciliana, eccezione ritenuta non pertinente alla ratio della decisione impugnata
L.R. nn. 85/95 e 16/06
invocate dal ricorrente per sostenere la specialità del rapporto e l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma la censura non ha colto la base decisoria della sentenza di merito
richiamato per l'eccezione di prescrizione, dichiarata inammissibile perché questione non emergente dalla sentenza impugnata e non adeguatamente specificata quanto alla deduzione nei gradi di merito
invocato contro la condanna alle spese, ma la Corte rileva che la condanna deriva dalla soccombenza, quindi la censura non investe un vizio della sentenza
la Corte lo richiama come fondamento delle tutele applicabili allo svolgimento di fatto di prestazioni in forme subordinate, anche se il rapporto non sia validamente costituito nei termini dedotti
richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che i motivi devono intercettare la ratio decidendi e che la deduzione di omessa pronuncia richiede specifico inquadramento del vizio
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione sull'opposizione alla proposta
richiamato per la memoria illustrativa e per i limiti delle nuove deduzioni in cassazione
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore delle controparti e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta dopo opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 3504/2024
richiamata quale precedente sullo svolgimento di fatto in forme subordinate e sull'applicazione dell'art. 2126 c.c.
Cass. 17101/2017
richiamata quale precedente sullo svolgimento di fatto in forme subordinate e sulle tutele conseguenti
Cass. 25672/2017
richiamata quale precedente sulle tutele eurounitarie contro la reiterazione di contratti a termine
Cass. 20694/2018
richiamata sul principio di specificità del ricorso quando si deducono questioni non trattate nella sentenza impugnata
Cass. 15430/2018
richiamata sul principio di specificità del ricorso quando si deducono questioni non trattate nella sentenza impugnata
Cass. 23675/2013
richiamata sul principio di specificità del ricorso quando si deducono questioni non trattate nella sentenza impugnata
Cass., Sez. Un., n. 17931/2013
richiamata per precisare come va dedotto in cassazione il vizio di omessa pronuncia
Cass. 21355/2013
richiamata per affermare l'inammissibilità, in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., di nuove eccezioni e questioni di fatto sopravvenute
Cass., S.U., n. 4315/2020
richiamata per l'attestazione dei presupposti processuali ai fini dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono investire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limita a riproporre una diversa qualificazione giuridica senza confrontarsi con il fondamento logico-giuridico della decisione.
- Se il giudice di merito accerta che la prestazione è stata resa di fatto in forme subordinate, possono applicarsi le tutele proprie del lavoro subordinato anche quando la validità formale del rapporto sia contestata, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e in coerenza con la tutela contro l'abuso del termine.
- La deduzione in cassazione di una questione non trattata nella sentenza impugnata richiede specifica allegazione dell'avvenuta deduzione nei gradi di merito e puntuale indicazione dell'atto in cui ciò è avvenuto; in difetto il motivo è inammissibile per novità.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non denuncia un vizio della sentenza, ma contesta soltanto la conseguenza processuale della soccombenza.
- Le memorie in cassazione hanno funzione illustrativa e non possono introdurre nuove eccezioni, nuove questioni di fatto o temi che richiedano accertamenti istruttori sopravvenuti.
- Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta accelerata dopo opposizione, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00203/2026 del 04/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00204/2026 del 04/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00205/2026 del 04/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00206/2026 del 04/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00207/2026 del 04/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 4 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00209/2026 del 04/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →