Cassazione Civile, Ordinanza n. 00209/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di pubblico impiego presso un ente locale. Alcuni istruttori amministrativi avevano partecipato a una procedura concorsuale indetta anni prima dal Comune di Foggia; una di essi era risultata idonea non vincitrice, un’altra vincitrice. In primo grado era stata accertata l’illegittimità dei termini apposti a successivi contratti a tempo determinato, con riconoscimento della sola indennità prevista dall’art. 32 L. n. 183/2010, ma erano state respinte le domande di assunzione a tempo pieno e di differenze retributive. La Corte d’appello aveva poi rigettato il gravame, ritenendo, in sintesi, che non vi fosse diritto allo scorrimento della graduatoria, che l’eventuale copertura dei posti con modalità diverse dal bando non comportasse automaticamente l’assunzione alle condizioni originarie del concorso e che fosse assorbente la validità del contratto di lavoro a tempo indeterminato part time sottoscritto nel 2007. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sul primo motivo di appello; (2) nullità per motivazione inesistente o apparente, sostenendo che la motivazione avrebbe riguardato solo la posizione dell’idonea non vincitrice e non quella della vincitrice; (3) violazione di norme costituzionali e di legge in tema di concorso pubblico, assunzione nella P.A., correttezza e buona fede, sostenendo che l’Amministrazione dovesse assumere alle condizioni del bando e che fossero stati erroneamente addossati alle lavoratrici oneri probatori non previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colgessero il decisum, perché la Corte d’appello non aveva omesso di pronunciare, ma aveva considerato assorbente la validità del contratto part time a tempo indeterminato stipulato nel 2007, ragione che valeva per tutte le ricorrenti. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi e mirava in realtà a una rivalutazione del merito; la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio non era pertinente, poiché la corte territoriale aveva escluso a monte sia la deduzione sia la sussistenza di violazioni imperative o vizi del consenso. È stata quindi confermata la soccombenza delle ricorrenti, con condanna alle spese e richiamo all’obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che le censure non cogliessero il decisum e che non ricorressero i vizi denunciati
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro sul dovere di motivazione della sentenza; non è stato ravvisato alcun vizio di motivazione rilevante
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di nullità processuali; non ha condotto all’accoglimento del ricorso
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o meramente apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la violazione denunciata
art. 115 c.p.c.
richiamato nel racconto del motivo di appello e nella censura di omessa considerazione dei fatti incontestati; la Corte ha rilevato che la critica non corrispondeva alla ratio della decisione impugnata
art. 97 Cost.
invocato a sostegno dell’assunto sul concorso pubblico e sull’obbligo dell’amministrazione di rispettare le regole del bando; la censura è stata giudicata inammissibile
art. 36 d.lgs. n. 29/1993
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di pubblico impiego contrattualizzato; la Corte non ha accolto la doglianza
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per sostenere il diritto all’assunzione secondo le regole del bando; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi
art. 1175 c.c.
invocato come parametro di correttezza nell’azione della P.A.; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento
art. 1375 c.c.
invocato come dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso la rilevanza della censura rispetto alla motivazione d’appello
art. 1336 c.c.
richiamato per sostenere che il bando vincolasse l’amministrazione come proposta al pubblico; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza perché non si confrontava con il decisum
art. 1218 c.c.
richiamato in relazione alla pretesa responsabilità per mancata assunzione alle condizioni del bando; la censura non è stata esaminata nel merito
art. 23, comma 4, L. n. 23/1986
richiamato dalla corte territoriale quale norma sull’obbligo di conferire i posti resisi vacanti agli idonei; è stato però osservato che presuppone la volontà dell’amministrazione di coprire il posto e che, comunque, nel caso concreto si trattava di ente locale e non di amministrazione statale
art. 32 L. n. 183/2010
norma applicata in primo grado per l’indennità conseguente all’illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione, omessa pronuncia o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti di merito.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello, pur non affrontando analiticamente ogni profilo della censura, abbia comunque fondato la decisione su una ratio assorbente logicamente incompatibile con l’accoglimento della doglianza.
- Nel contenzioso sull’assunzione nella pubblica amministrazione, il diritto all’idoneo non vincitore allo scorrimento della graduatoria presuppone la perdurante efficacia della graduatoria e la scelta dell’amministrazione di utilizzarla per coprire posti vacanti.
- La scelta dell’amministrazione di coprire posti mediante rapporti a termine, incarichi diversi o altre soluzioni organizzative non consente, di per sé sola, di desumere la volontà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
- Quando le parti abbiano sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una determinata articolazione oraria, la contestazione successiva deve confrontarsi con la validità di quel contratto e con l’allegazione specifica di eventuali norme imperative violate o di vizi del consenso; in mancanza, la censura resta inammissibile.
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