Cassazione Civile, Ordinanza n. 21364/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale di modesto importo impugnata davanti al giudice tributario; il ricorso originario era stato accolto e la società soccombente condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Poiché il difensore assumeva di non aver ricevuto il pagamento delle spese liquidate, aveva prima ottenuto una pronuncia di ottemperanza e poi aveva promosso un ulteriore giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di quella successiva sentenza sulle spese. La Commissione tributaria regionale, tuttavia, aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando: violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. 546/1992 per erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere; nullità della sentenza per difetto di motivazione; omessa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Secondo il ricorrente, il pagamento richiamato dalla controparte riguardava un’altra precedente ottemperanza e comunque era intervenuto in un momento incompatibile con la pronuncia impugnata, sicché non vi sarebbe stata alcuna sopravvenuta definizione del contrasto idonea a giustificare l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sulla cessazione della materia del contendere, perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorso era stato notificato via PEC senza che fosse stata prodotta la prova del perfezionamento della notifica nelle forme richieste: mancavano le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml o .msg, essendo stati depositati file in formato pdf. La Corte ha ribadito che tale mancanza impedisce di considerare perfezionata la notificazione e integra inesistenza della stessa, non sanabile con rinnovazione ex art. 291 c.p.c. in caso di inesistenza e non di mera nullità. In assenza di difese dell’intimato, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come base del giudizio di ottemperanza nel processo tributario.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dal ricorrente come norma erroneamente applicata per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per la richiesta di condanna alle spese di giudizio nel processo tributario.
Richiamato come norma sulla soccombenza e sulla condanna alle spese, ritenuta non applicata dal ricorrente nel provvedimento impugnato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La notifica telematica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna.
art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna sono prova della spedizione e della consegna del messaggio PEC.
In caso di deposito non telematico, l’avvocato deve estrarre copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, attestandone la conformità; tali forme valgono a fornire prova della notificazione.
art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato per l’attestazione di conformità delle copie analogiche ai documenti informatici.
La rinnovazione della notificazione è consentita solo quando la notifica esista ma sia nulla; non quando la notifica è inesistente per mancanza delle ricevute PEC richieste.
Richiamato in relazione alla sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, non applicabile quando difetti la prova della consegna dell’atto.
Richiamato nel passaggio sulla produzione documentale fino all’udienza di discussione in cassazione.
Richiamato nel passaggio sulla possibilità di deposito fino all’adunanza in camera di consiglio.
Richiamato come norma che consente la produzione documentale in cassazione fino all’udienza/adunanza nei limiti indicati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso avviene via PEC, la prova del perfezionamento richiede la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nei formati informatici idonei a dimostrare l’effettiva trasmissione e ricezione del messaggio; il mero deposito di copie in formato diverso non è sufficiente se non consente la verifica della catena notificatoria.
- La mancata produzione delle ricevute PEC nel formato richiesto integra inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, non una semplice nullità: di conseguenza non opera la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che presuppone invece un atto notificatorio esistente ma viziato.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della notificazione preclude l’esame delle censure di merito, anche quando il ricorso prospetti violazioni di legge o vizi motivazionali avverso la sentenza impugnata.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta eliminazione del contrasto tra le parti per effetto di fatti idonei a incidere sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio; in difetto di tale sopravvenienza, la relativa declaratoria non è giustificata.
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