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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00687/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal trattenimento, da parte dell'ente previdenziale privatizzato, di un contributo di solidarietà sulla pensione erogata a un proprio pensionato, per il periodo gennaio 2009-gennaio 2018, per un importo complessivo indicato in Euro 36.764,31. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il prelievo e hanno condannato l'ente alla restituzione delle somme. In cassazione l'ente ha proposto quattro motivi: (1) violazione della disciplina che consente agli enti previdenziali privatizzati di disciplinare il regime previdenziale e delle norme costituzionali, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà; (2) violazione delle norme che attribuiscono potere normativo alla Cassa, per avere la sentenza trascurato tale potere; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, per avere applicato il termine decennale invece di quello quinquennale; (4) violazione delle norme processuali e sostanziali sugli accessori del credito, lamentando che la sentenza non avesse deciso correttamente sulla decorrenza degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari interni, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo incide su una prestazione patrimoniale riservata alla legge e contrasta con il principio del pro rata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, ribadendo che, quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico e si chiede la riliquidazione degli importi decurtati, il credito non è "pagabile" nella misura superiore contestata e quindi opera la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale. Infine, ha escluso che vi fosse vizio decisivo sulla decorrenza degli interessi, affermando che, per i crediti previdenziali, gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione e decorrono dalla maturazione del diritto fino al pagamento effettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    gli enti previdenziali privatizzati possono disciplinare il proprio regime previdenziale, ma non introdurre prelievi patrimoniali su pensioni già determinate in assenza di base legale, perché ciò eccede il potere regolamentare dell'ente.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008

    la disposizione regolamentare che introduce il contributo di solidarietà è ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e non idonea a legittimare un prelievo su pensioni già liquidate.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata quale base normativa invocata dalla ricorrente a sostegno del potere di modifica del regime previdenziale, ma non idonea a fondare il contributo di solidarietà su prestazioni già determinate.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamata in relazione all'assetto normativo della previdenza privatizzata e al potere regolamentare dell'ente, ma non tale da consentire il prelievo contestato.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    invocata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà, ma non ritenuta sufficiente a superare il limite del principio del pro rata e della riserva di legge.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    richiamata tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte vi fondi un diverso esito della lite.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    evocati dalla ricorrente per legittimare il prelievo in funzione dell'equilibrio del sistema, ma la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà, incidendo su una prestazione già determinata, richiede una fonte legislativa.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico e la differenza richiesta non è ancora "pagabile" come credito esigibile.

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione quinquennale opera solo per crediti previdenziali liquidi ed esigibili, cioè pagabili; non si applica alla riliquidazione di somme di pensione contestate nel loro ammontare.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    richiamato come disciplina della prescrizione in materia previdenziale, interpretata nel senso che il termine quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito.

  • D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis

    richiamato dal ricorrente sul tema della prescrizione, ma la Corte conferma il criterio della esigibilità per l'applicazione del termine breve.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione esplicita su una questione di diritto non comporta cassazione se il giudice ha comunque deciso correttamente nel merito.

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato con riferimento agli accessori del credito previdenziale, che seguono la disciplina propria della prestazione unitaria.

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto fino al pagamento effettivo del credito previdenziale riconosciuto.

  • art. 2033 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la restituzione delle somme trattenute va valutata alla luce della natura previdenziale unitaria del credito.

  • L. n. 412 del 1991, art. 16

    richiamato in relazione agli interessi e agli accessori sulle prestazioni previdenziali, che maturano secondo il criterio unitario affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato in via processuale per escludere la definizione camerale da parte della Sesta sezione e disporre la rimessione alla Sezione semplice.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo e del potere della Corte di correggere la motivazione su questioni di diritto.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il risultato giuridico sia corretto.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari interni, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri previgenti, perché un simile prelievo incide su una prestazione patrimoniale riservata alla legge e contrasta con il principio del pro rata.
  • La prescrizione quinquennale in materia previdenziale presuppone che il credito sia liquido ed esigibile, cioè effettivamente "pagabile"; quando è contestato l'ammontare della prestazione e si chiede la riliquidazione di somme decurtate, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Per i crediti previdenziali gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione: gli interessi decorrono dalla maturazione del diritto fino al pagamento effettivo e si calcolano secondo la dinamica del credito previdenziale complessivamente considerato.
  • La mancata motivazione espressa su una questione di diritto non determina cassazione se la decisione di merito è comunque conforme a diritto; la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. in funzione nomofilattica.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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