Cassazione Civile, Ordinanza n. 16723/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento notificato nel 2018, l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione una minusvalenza di euro 518.911,00 esposta dalla società per l'anno d'imposta 2014 in relazione alla cessione di una partecipazione in altra società immobiliare. La controversia verteva sulla spettanza o meno del regime PEX ex art. 87, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986, cioè sul carattere commerciale della società partecipata: per l'Ufficio la partecipata svolgeva attività di compravendita immobiliare con beni merce, mentre la contribuente sosteneva il contrario. I giudici di merito hanno dato ragione all'Ufficio. In cassazione la società ha proposto un unico motivo deducendo, formalmente, violazione dell'art. 87, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986, lamentando che la CTR non avesse valutato sostanzialmente la reale attività svolta dalla partecipata e insistendo sulla consistenza patrimoniale della stessa, sulle operazioni relative a tre immobili e sulle condizioni di mercato sfavorevoli nel 2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo, pur prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti di merito, in presenza di doppia conforme sfavorevole alla contribuente. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 87, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986
la verifica della spettanza del regime PEX dipende dal carattere commerciale della società partecipata; la censura della ricorrente non è stata ritenuta idonea a sovvertire l'accertamento di merito compiuto dai giudici di appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge è stata ritenuta solo apparente, perché la doglianza in realtà investiva la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove
il principio del libero convincimento opera nel merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo i limiti del vizio motivazionale
anche la valutazione delle prove rientra nel merito; la sua contestazione non può tradursi in un riesame del materiale probatorio in sede di legittimità
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la denuncia della violazione delle regole di valutazione della prova non è stata ricondotta a un vizio processuale di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'eventuale errore di fatto o omesso esame di un fatto decisivo va veicolato, nei limiti oggi molto ristretti, attraverso il vizio motivazionale
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
ha riformulato il vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il prudente apprezzamento probatorio del giudice di merito, salvo che la doglianza sia ricondotta nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi configurabile.
- In presenza di doppia conforme sfavorevole, il ricorso per cassazione che richieda una diversa ricostruzione del compendio istruttorio è inammissibile.
- Quando la spettanza di un regime fiscale agevolativo dipende da un accertamento in fatto sulla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, tale accertamento non può essere sovvertito in sede di legittimità mediante una mera rivalutazione delle risultanze probatorie.
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