Cassazione Civile, Ordinanza n. 37630/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato il recupero di accise sull'energia elettrica, interessi e sanzioni per gli anni 2011-2013, sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione prevista per l'autoproduzione di energia elettrica. In Cassazione proponeva un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specifica censura relativa alla non applicabilità di sanzioni e interessi in presenza di legittimo affidamento ex art. 10 l. n. 212/2000.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che la CTR aveva deciso la questione assorbente sulla debenza dell'accisa, escludendo che la società avesse la qualità di autoproduttore beneficiario dell'esenzione; avendo poi dichiarato assorbite le ulteriori censure, la CTR non aveva omesso di pronunciare sulla questione di sanzioni e interessi, ma l'aveva implicitamente rigettata. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia stata assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale o assorbente, poiché in tal caso la decisione comporta un rigetto implicito della censura assorbita.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo era formulato come denuncia di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
L'esenzione dall'accisa spetta solo se l'energia è autoprodotta e autoconsumata dal medesimo soggetto; non spetta quando l'energia autoprodotta venga ceduta a terzi o ai consorziati.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio sono obbligate al pagamento dell'accisa.
Era invocato dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità di sanzioni e interessi in ragione del legittimo affidamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'assorbimento di una questione da parte della decisione su un profilo preliminare o assorbente non integra omessa pronuncia, poiché la statuizione principale comporta un rigetto implicito delle questioni assorbite.
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per autoproduzione richiede la coincidenza tra produttore e consumatore dell'energia; la cessione dell'energia prodotta a terzi o ai consorziati esclude il beneficio.
- L'errore del giudice di merito sull'eventuale assorbimento può tradursi in vizio di motivazione solo se la questione assorbita non sia effettivamente coperta da un rigetto implicito derivante dalla ratio della decisione principale.
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