Sentenza del 11/01/2022 n. 488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI anno 2008 per difetto di motivazione; domanda di esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 art. 7 (immobili destinati a finalità istituzionali/promozione turistico-naturalistica); censura per mancata notifica dell'atto di attribuzione/modifica della rendita catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che: 1) la notifica effettuata a mezzo PEC direttamente nella sede della Comunità, anche se irregolare, ha raggiunto lo scopo e va sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; 2) la neocostituita Comunità Montana è proprietaria dei beni in virtù di rapporto successorio con la precedente Comunità e pertanto il Comune era legittimato a chiedere il tributo; 3) l'esenzione ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 non spetta perché gli immobili risultano concessi in uso o locati a terzi (l'esenzione richiede utilizzazione diretta da parte dell'ente); 4) alcune censure sono inammissibili per mancata riproduzione degli atti contestati nel ricorso in Cassazione; 5) il motivo relativo alla mancata notifica della rendita è inammissibile per difetto di specificazione (in particolare non è precisato se l'atto sia anteriore o successivo al 1/1/2000, condizione rilevante ai fini della L. 342/2000 art. 74). Ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, commi 2 e 3
Contestata la regolarità della notifica; la Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo PEC, pur eventualmente irrituale, possa essere considerata utilizzabile e sanata se ha raggiunto lo scopo informativo.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
Invocato per la sanatoria della nullità della notifica quando essa ha comunque raggiunto lo scopo di mettere la parte a conoscenza dell'atto.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; non è riconosciuta per immobili concessi in uso o locati a terzi.
La rilevanza della mancata notifica dell'atto di attribuzione/modifica della rendita dipende dalla data dell'atto (criterio diverso se anteriore o successivo al 1/1/2000); la ricorrente non ha specificato tali elementi rendendo il motivo inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5 (riformato)
Richiamato il principio per cui la Cassazione non è idonea a censurare il mero vizio di insufficienza motivazionale, salvo che la motivazione manchi della funzione essenziale di spiegare le ragioni della decisione; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Le notifiche a mezzo PEC indicate come recapito sono valide se provano la provenienza e la ricezione e se hanno effettivamente portato l'atto a conoscenza del destinatario; le irregolarità formali possono essere sanate se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.
- L'esenzione ICI/TASI prevista per enti pubblici (D.Lgs. 504/1992 art. 7) presuppone la utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente e la destinazione esclusiva a finalità non lucrative; la concessione in uso, comodato o locazione a terzi esclude normalmente l'esenzione.
- Per accertare la titolarità degli immobili occorre verificare i decreti/regolamenti che disciplinano il rapporto successorio fra enti: un ente neocostituito può essere proprietario per successione e quindi soggetto passivo del tributo.
- In Cassazione non è sufficiente richiamare atti e documenti del giudizio di merito: occorre riprodurli o indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo processuale, altrimenti le censure saranno dichiarate inammissibili.
- Le impugnazioni fondate su mancata notifica di atti catastali devono precisare la natura e la data dell'atto (in particolare rispetto al 1/1/2000) perché la disciplina procedurale e gli effetti tributari variano in funzione della data.
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