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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI anno 2008 per difetto di motivazione; domanda di esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 art. 7 (immobili destinati a finalità istituzionali/promozione turistico-naturalistica); censura per mancata notifica dell'atto di attribuzione/modifica della rendita catastale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che: 1) la notifica effettuata a mezzo PEC direttamente nella sede della Comunità, anche se irregolare, ha raggiunto lo scopo e va sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; 2) la neocostituita Comunità Montana è proprietaria dei beni in virtù di rapporto successorio con la precedente Comunità e pertanto il Comune era legittimato a chiedere il tributo; 3) l'esenzione ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 non spetta perché gli immobili risultano concessi in uso o locati a terzi (l'esenzione richiede utilizzazione diretta da parte dell'ente); 4) alcune censure sono inammissibili per mancata riproduzione degli atti contestati nel ricorso in Cassazione; 5) il motivo relativo alla mancata notifica della rendita è inammissibile per difetto di specificazione (in particolare non è precisato se l'atto sia anteriore o successivo al 1/1/2000, condizione rilevante ai fini della L. 342/2000 art. 74). Ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, commi 2 e 3

    Contestata la regolarità della notifica; la Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo PEC, pur eventualmente irrituale, possa essere considerata utilizzabile e sanata se ha raggiunto lo scopo informativo.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    Invocato per la sanatoria della nullità della notifica quando essa ha comunque raggiunto lo scopo di mettere la parte a conoscenza dell'atto.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)

    L'esenzione richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; non è riconosciuta per immobili concessi in uso o locati a terzi.

  • L. 342/2000, art. 74, comma 1

    La rilevanza della mancata notifica dell'atto di attribuzione/modifica della rendita dipende dalla data dell'atto (criterio diverso se anteriore o successivo al 1/1/2000); la ricorrente non ha specificato tali elementi rendendo il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5 (riformato)

    Richiamato il principio per cui la Cassazione non è idonea a censurare il mero vizio di insufficienza motivazionale, salvo che la motivazione manchi della funzione essenziale di spiegare le ragioni della decisione; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Accertata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Le notifiche a mezzo PEC indicate come recapito sono valide se provano la provenienza e la ricezione e se hanno effettivamente portato l'atto a conoscenza del destinatario; le irregolarità formali possono essere sanate se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.
  • L'esenzione ICI/TASI prevista per enti pubblici (D.Lgs. 504/1992 art. 7) presuppone la utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente e la destinazione esclusiva a finalità non lucrative; la concessione in uso, comodato o locazione a terzi esclude normalmente l'esenzione.
  • Per accertare la titolarità degli immobili occorre verificare i decreti/regolamenti che disciplinano il rapporto successorio fra enti: un ente neocostituito può essere proprietario per successione e quindi soggetto passivo del tributo.
  • In Cassazione non è sufficiente richiamare atti e documenti del giudizio di merito: occorre riprodurli o indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo processuale, altrimenti le censure saranno dichiarate inammissibili.
  • Le impugnazioni fondate su mancata notifica di atti catastali devono precisare la natura e la data dell'atto (in particolare rispetto al 1/1/2000) perché la disciplina procedurale e gli effetti tributari variano in funzione della data.

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